Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6798 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6798 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEONCHENKO VALENTYN N. IL 26/09/1983
avverso la sentenza n. 420/2011 TRIBUNALE di PERUGIA, del
07/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. £ÀtgQ45 )(2/1,4KD
che ha concluso per

l’annullamento senza

rinvio perché il fatto non è previsto come reato

Udito, per la parte civile, l’AVt3
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Data Udienza: 31/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. In data 7/06/2013 il Tribunale di Perugia ha dichiarato Leonchenko
Valentyn colpevole del reato di cui all’art.116, comma 13, d. Igs. 30 aprile 1992,
n.285 commesso in Perugia il 4/02/2009 condannandolo alla pena di euro
3.000,00 di ammenda per aver circolato alla guida di autovettura senza patente
di guida. Nel capo d’imputazione è specificato che, residente in Italia da oltre un
anno, circolava con patente ucraina in corso di validità ma non convertibile in
Italia.

proscioglimento sul presupposto che la condotta contestata, sussumibile
nell’ipotesi di cui all’art.116, comma 7, cod. strada, non è prevista dalla legge
come reato.
3. Con ordinanza del 2/10/2013 la Corte di Appello di Perugia ha disposto
trasmettersi gli atti a questa Corte, rilevata l’inappellabilità delle sentenze di
condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva preliminarmente la Corte che, secondo quanto emerge dal capo
d’imputazione e dal testo del provvedimento impugnato, il ricorrente era
residente in Italia da oltre un anno ed è stato sorpreso alla guida di
un’autovettura, ma era in possesso di patente ucraina in corso di validità.
Il problema interpretativo da risolvere concerne, dunque, indipendentemente
dall’erroneo riferimento contenuto nel ricorso all’art.116, comma 7, cod. strada,
l’inquadramento giuridico della condotta accertata dal giudice di merito e,
precisamente, se la medesima integri la fattispecie prevista dall’art.116, comma
13, cod. strada (guida senza patente) ovvero l’ipotesi di illecito amministrativo
prevista dall’art.126, comma 7, cod. strada (guida con patente scaduta di
validità).
2. Per le condotte come quella in esame, in cui lo straniero munito di
patente straniera in corso di validità fosse residente in Italia da oltre un anno, la
disciplina dettata dall’art.136, comma 7, seconda parte cod. strada, in vigore
all’epoca del fatto, prevedeva, infatti, l’applicabilità delle sanzioni previste per chi
guidasse con patente italiana scaduta di validità, costituente illecito
amministrativo a norma dell’art.126, comma 7, cod. strada.
3. Per completezza, la materia è stata recentemente modificata a seguito
dell’entrata in vigore, il 15/05/2011, del d. Igs. 18 aprile 2011, n.59, il cui art.15
ha introdotto nell’art.135, comma 14, l’espresso richiamo alla sanzione
amministrativa prevista dall’art.126, comma 11, cod. strada per il titolare di
patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o
allo spazio economico europeo che, trascorso piu’ di un anno dal giorno
2

2. Leonchenko Valentyn ha proposto tempestivo appello chiedendo il

dell’acquisizione della residenza in Italia, guidi con patente in corso di validita’.
Tali disposizioni non risultano modificate a seguito dell’entrata in vigore, il
2/02/2013, del d.lgs. 16/01/2013, n.2, attuativo della Dir.2011/94/UE recante
modifiche della Dir. 2006/126/CE.
4. In ogni caso, il fatto accertato nel giudizio di merito, sia nel vigore della
previgente normativa, sia nel vigore delle norme sopravvenute, non è previsto
dalla legge come reato.
5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata perché il fatto non è

P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.
Così deciso il 31/01/2014

previsto dalla legge come reato.

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