Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6797 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6797 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FOSSA ROBERTO N. IL 19/01/1959
avverso la sentenza n. 2251/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
(
che ha concluso per

l’annullamento senza rinvio per prescrizione i

Data Udienza: 31/01/2014

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RITENUTO IN FATTO
1. In data 18/12/2012 la Corte di Appello di Genova ha confermato la
sentenza emessa dal Tribunale di Genova il 9/06/2010 nei confronti di Fossa
Roberto, imputato del reato di cui all’art.186, comma 2, lett. a) e del reato di cui
all’art.186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, commessi in Genova il 5
settembre 2008.
2. Ricorre per cassazione Roberto Fossa censurando la sentenza impugnata
per:

sensi dell’art.415 bis cod.proc.pen., il decreto di citazione a giudizio, l’estratto
contumaciale della sentenza di primo grado, il decreto di citazione dinanzi alla
Corte di Appello, notificati in luogo diverso dal domicilio eletto, con conseguente
violazione del diritto di difesa e nullità assoluta della sentenza di primo grado;
b) violazione della legge penale e vizio motivazionale per avere omesso la
Corte di Appello di applicare l’art.2 cod. pen., essendo l’ipotesi di cui all’art.186,
comma 2, lett. a) cod. strada depenalizzata dall’art. 33, comma 1, lett.a) n.1
della I. 29 luglio 2010, n.120.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva preliminarmente la Corte che, in relazione ad entrambi i reati per
i quali l’imputato è stato tratto a giudizio, ricorre una causa di non punibilità. In
virtù del principio della immediata declaratoria delle cause di non punibilità
elencate dall’art.129 cod.proc.pen., la dedotta sussistenza di una nullità
processuale, anche assoluta e insanabile, costituisce questione che non può
essere in questa sede valutata (Sez.3, n.1150 del 1/12/2010, dep.19/01/2011,
P.g. in proc. Gazzerotti, Rv.249428).
2. In particolare, il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), cod. strada è
stato abolito e trasformato in illecito amministrativo dall’art. 33 della I. 29 luglio
2010, n.120; ricorrendo, dunque, un’ipotesi di successione di leggi nel tempo si
impone, a norma dell’art. 2 cod. pen., la declaratoria di non doversi procedere
perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
3. Il reato di cui all’art.186, comma 7, cod. strada è prescritto, trattandosi di
fatto commesso in data 5/09/2008 in relazione al quale trova applicazione la
disciplina dettata dalla I. 5 dicembre 2005, n.251; con la conseguenza che,
trattandosi di contravvenzione, il termine massimo di prescrizione per il reato
ascrittogli deve ritenersi stabilito in cinque anni in virtù del combinato disposto
degli artt. 157,160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen.
4.

Il ricorso proposto da Roberto Fossa non presenta profili di

inammissibilità. Va, quindi, osservato che dopo la sentenza di appello è venuto a

2

a) violazione della legge penale, deducendo di non avere ricevuto l’avviso ai

maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per entrambi i
reati contestati, compiutosi alla data del 5/09/2013.
5. Ma il decorso del termine massimo di prescrizione del reato in data
successiva all’entrata in vigore della legge di depenalizzazione, comporta, con
riferimento al reato di cui all’art. 186, comma 2 lett.a), cod. strada la
declaratoria di non doversi procedere perché il fatto non è previsto come reato,
senza necessità di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa, tenuto conto
del principio di legalità-irretroattività operante sia per gli illeciti penali (art. 2

richiamata dall’art. 194 cod. strada), e non rinvenendosi nella I. n. 120/2010
un’apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere
derogato il suddetto principio di irretroattività (Sez.U, n.25457 del 29/03/2012,
Campagne Rudie, Rv.252694).
6.

Va disposto, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza

impugnata.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui
all’articolo 186, comma 2, lettera a), del Codice della Strada perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato; annulla altresì senza rinvio la predetta
sentenza, in ordine al reato di cui all’articolo 186, comma 7, del Codice della
Strada perché estinto tale reato per prescrizione.
Così deciso il 31/01/2014

cod. pen.), sia per gli illeciti amministrativi (I. 24 novembre 1981, n.689, art.1

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