Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6796 del 31/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 6796 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAVIN PIERALESSANDRO N. IL 31/12/1960
avverso la sentenza n. 1136/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
06/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 4 14 Lto Ro t-PAK O
che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso
Udito il difensore Aw. Elisa Cultrera in sostituzione dell’Avv. Daniele Barelli

dito,

per la parte civile, l’Avvi

Data Udienza: 31/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. In data 6/12/2012 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la
sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 20/10/2011, con la quale Pavin
Pieralessandro era stato condannato alla pena di mesi 1 di arresto ed euro
1.200,00 di ammenda per il reato di cui all’art.186, comma 2 lett.b), d. Igs. 30
aprile 1992, n.285, accertato in Padova il 17/10/2008.
2.

Ricorre per cassazione Pieralessandro Pavin deducendo vizio

motivazionale in ordine alle precise e documentate osservazioni della difesa

all’imputato; inosservanza dell’art.603 cod.proc.pen., che imponeva alla Corte di
rinnovare parzialmente l’istruttoria ammettendo la richiesta perizia; vizio
motivazionale circa la valutazione degli elementi sintomatici dell’ebbrezza rilevati
dagli accertatori ed inosservanza della tabella allegata al d. Igs. 3 agosto 2007,
n.117; vizio motivazionale e violazione dell’art.533 cod.proc.pen. perché, in
assenza di qualsivoglia sintomo dell’ebbrezza tra quelli indicati nella tabella
allegata al d.l. 117/2007 ed in presenza di una stima inferiore al limite di
punibilità di cui alla tabella, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare gravi
difetti di precisione dell’etilometro, amplificati dalla patologia polmonare
dell’imputato, e concludere per l’esistenza di un più che ragionevole dubbio
sull’attendibilità dei valori indicati dall’etilometro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva preliminarmente la Corte che il reato per il quale l’imputato è
stato tratto a giudizio è prescritto, trattandosi di fatto commesso in data
17/10/2008 in relazione al quale trova applicazione la disciplina dettata dalla I. 5
dicembre 2005, n.251; con la conseguenza che, trattandosi di contravvenzione,
il termine massimo di prescrizione per il reato ascrittogli deve ritenersi stabilito
in cinque anni in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e
161, comma 2, cod.pen.
2. Il ricorso proposto da Pieralessandro Pavin non presenta profili di
inammissibilità. Va, quindi, osservato che dopo la sentenza di appello è venuto a
maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per il reato
contestato, compiutosi alla data del 17/10/2013.
3. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l’emergere di un
quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell’evidente innocenza
del ricorrente. Basti, in proposito, richiamare quanto recentemente espresso da
questa Sezione in merito alla questione della necessità che l’imputato fornisca
concreti elementi, non surrogabili con l’espletamento di una perizia, a sostegno
della deduzione di inattendibilità dell’accertamento mediante etilometro (Sez. 4,
n.44767 del 22/10/2013, Furlan, n.m.). Sul punto, l’orientamento di questa
2

sull’inattendibilità dell’etilometro e quindi sull’inattendibilità del valore contestato

Corte è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è
legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art.129, comma
2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere
l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la
sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non
contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo
appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezioni ictu ocu/i, che a
quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di

Tettamanti, Rv. 244275). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall’art.
129, comma 2, cod.proc.pen., l’assenza di elementi univoci dai quali possa
trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza
dell’imputato impone l’applicazione della causa estintiva.
4. Va disposto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata nei
confronti di Pieralessandro Pavin, essendo il reato contestato estinto per
prescrizione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 31/01/2014

accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA