Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6795 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6795 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 31/01/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRASCAROLI NICOLA N. IL 23/02/1988
avverso la sentenza n. 1249/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 17/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per C i t,<'4 0h2, .„ Udit i difensor Avv. rR frue' l „ o °L; 8 rrei 01.c/42,, 11.°Act-j" tg'LZA ti‘C.0 ~C' I Pi (z , RITENUTO IN FATTO La difesa dell'imputato proponeva appello e la Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 17 settembre 2013, dichiarava l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi e condannava l'imputato al pagamento delle spese del procedimento. Avverso tale ordinanza Frascaroli Nicola, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso in Cassazione e la censurava per i seguenti motivi: 1)violazione di legge in relazione agli articoli 3 Cost., 129, 581 c.p.p. in quanto erroneamente la Corte territoriale avrebbe dichiarato inammissibile il proposto appello. L'atto in questione infatti era stato depositato pochi giorni prima della scadenza del termine massimo di prescrizione del reato. Quindi la Corte territoriale non avrebbe potuto valutare gli altri motivi di ricorso eventualmente proposti, atteso che avrebbe dovuto valutare preliminarmente la sopra indicata causa estintiva rispetto al merito della vicenda processuale. Quindi, secondo il difensore, correttamente era stato presentato un atto di appello in cui era stata dedotta soltanto la prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Osserva la Corte che il proposto ricorso non è inammissibile in quanto solleva una delicata questione, quella cioè di stabilire se, nel caso in cui nell'atto di appello si eccepisca soltanto che la prescrizione del reato si verificherà comunque prima della celebrazione dell'udienza davanti al giudice di secondo grado, tale motivo abbia o meno un effetto devolutivo e debba essere quindi valutato dal giudice di appello. Tanto premesso si osserva che il reato di guida in stato di ebbrezza contestato al Frascaroli risulta prescritto, essendo stato commesso in data 18.01.2008 ed essendo quindi decorso per intero, alla data odierna, anche tenendosi conto dei periodi di sospensione, il termine massimo pari ad anni cinque. Il Giudice di legittimità pertanto potrebbe emettere una pronuncia diversa da quella di annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione solo nel caso in cui le prove rendano evidente che il fatto non sussiste, o che Con sentenza in data 19 giugno 2012 il Tribunale di Bologna dichiarava Frascaroli Nicola colpevole del reato di cui all'articolo 186, comma 2 del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e lo condannava alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 2.000 di ammenda, pena sospesa oltre al pagamento delle spese processuali. Pi PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 31.01.2014 l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato. Perché possa applicarsi infatti la norma di cui all'art. 129 cpv c.p.p., che impone il proscioglimento nel merito in presenza di una causa di estinzione del reato, è necessario che risulti evidente dagli atti processuali la prova dell'insussistenza del fatto, o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato. Pertanto, quando il processo si trova nella fase di legittimità, il sindacato della Corte di Cassazione deve limitarsi ad accertare se una delle ipotesi di cui all'art. 129 cpv c.p.p. ricorra in maniera evidente in base alla situazione di fatto risultante dalla stessa sentenza impugnata, senza che possa estendersi ad una critica del materiale probatorio acquisito al processo, implicando ciò indagini e valutazioni di fatto che esulano dai compiti costituzionali della Corte. "In tema di declaratoria di causa di non punibilità nel merito, rispetto a causa estintiva del reato, il concetto di "evidenza" presuppone la manifestazione di una verità processuale cosi chiara, manifesta ed obiettiva, che ogni manifestazione appaia superflua, concretizzandosi, cosi, in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato" (Cass. Sez. 4 sent. N. 12724 del 28.10.1988). Tanto premesso , nella fattispecie che ci occupa, non può ritenersi che risulti evidente l'esistenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cpv c.p.p. nei confronti del Frascaroli. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio perché estinto il reato per prescrizione.

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