Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6795 del 31/01/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6795 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
Data Udienza: 31/01/2014
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FRASCAROLI NICOLA N. IL 23/02/1988
avverso la sentenza n. 1249/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 17/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per C i t,<'4
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~C' I Pi (z , RITENUTO IN FATTO La difesa dell'imputato proponeva appello e la Corte di
appello di Bologna, con ordinanza del 17 settembre
2013, dichiarava l'inammissibilità dell'appello per
mancanza di specificità dei motivi e condannava
l'imputato al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso tale ordinanza Frascaroli Nicola, a mezzo del
suo difensore, proponeva ricorso in Cassazione e la
censurava per i seguenti motivi:
1)violazione di legge in relazione agli articoli 3
Cost., 129, 581 c.p.p. in quanto erroneamente la Corte
territoriale avrebbe dichiarato inammissibile il
proposto appello. L'atto in questione infatti era stato
depositato pochi giorni prima della scadenza del
termine massimo di prescrizione del reato. Quindi la
Corte territoriale non avrebbe potuto valutare gli
altri motivi di ricorso eventualmente proposti, atteso
che avrebbe dovuto valutare preliminarmente la sopra
indicata causa estintiva rispetto al merito della
vicenda processuale. Quindi, secondo il difensore,
correttamente era stato presentato un atto di appello
in cui era stata dedotta soltanto la prescrizione del
reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva la Corte che il proposto ricorso non è
inammissibile in quanto solleva una delicata questione,
quella cioè di stabilire se, nel caso in cui nell'atto
di appello si eccepisca soltanto che la prescrizione del
reato si verificherà comunque prima della celebrazione
dell'udienza davanti al giudice di secondo grado, tale
motivo abbia o meno un effetto devolutivo e debba essere
quindi valutato dal giudice di appello.
Tanto premesso si osserva che il reato di guida in stato
di ebbrezza contestato al Frascaroli risulta prescritto,
essendo stato commesso in data 18.01.2008 ed essendo
quindi decorso per intero, alla data odierna, anche
tenendosi conto dei periodi di sospensione, il termine
massimo pari ad anni cinque.
Il Giudice di legittimità pertanto potrebbe emettere una
pronuncia diversa da quella di annullamento della
sentenza impugnata per essere il reato estinto per
intervenuta prescrizione solo nel caso in cui le prove
rendano evidente che il fatto non sussiste, o che Con sentenza in data 19 giugno 2012 il Tribunale di
Bologna dichiarava Frascaroli Nicola colpevole del
reato di cui all'articolo 186, comma 2 del decreto
legislativo 30.04.1992 n. 285 e lo condannava alla
pena di mesi 2 di arresto ed euro 2.000 di ammenda,
pena sospesa oltre al pagamento delle spese
processuali. Pi PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché il
reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 31.01.2014 l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto non è
preveduto dalla legge come reato.
Perché possa applicarsi infatti la norma di cui all'art.
129 cpv c.p.p., che impone il proscioglimento nel merito
in presenza di una causa di estinzione del reato, è
necessario che risulti evidente dagli atti processuali
la prova dell'insussistenza del fatto, o che l'imputato
non lo ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla
legge come reato.
Pertanto, quando il processo si trova nella fase di
legittimità, il sindacato della Corte di Cassazione deve
limitarsi ad accertare se una delle ipotesi di cui
all'art. 129 cpv c.p.p. ricorra in maniera evidente in
base alla situazione di fatto risultante dalla stessa
sentenza impugnata, senza che possa estendersi ad una
critica del materiale probatorio acquisito al processo,
implicando ciò indagini e valutazioni di fatto che
esulano dai compiti costituzionali della Corte.
"In tema di declaratoria di causa di non punibilità nel
merito, rispetto a causa estintiva del reato, il
concetto di "evidenza" presuppone la manifestazione di
una verità processuale cosi chiara, manifesta ed
obiettiva, che ogni manifestazione appaia superflua,
concretizzandosi, cosi, in qualcosa di più di quanto la
legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la
correlazione ad un accertamento immediato" (Cass. Sez. 4
sent. N. 12724 del 28.10.1988).
Tanto premesso , nella fattispecie che ci occupa, non
può ritenersi che risulti evidente l'esistenza di una
delle ipotesi di cui all'art. 129 cpv c.p.p. nei
confronti del Frascaroli.
L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata
senza rinvio perché estinto il reato per prescrizione.