Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6794 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6794 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALANNI SEBASTIANO N. IL 28/11/1965
avverso la sentenza n. 841/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
07/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ai U.1 10 R GRA rCO
che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso r

dito, per la parte civile, l’Avvj
Udit i difensor Avvl

Data Udienza: 31/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. In data 7/03/2013 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della
sentenza emessa dal Tribunale di Parma – Sez. Fidenza il 13/01/2010, ha
rideterminato la pena inflitta a Calanni Sebastiano in mesi 2 e giorni 20 di
reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata, che aveva dichiarato
colpevole l’imputato per il delitto previsto dall’art.590, commi 1 e 3, in relazione
all’art.583, comma 1 n.1, cod.pen. perché nella qualità di operaio manovratore
di escavatore di proprietà della Bagatti Service cagionava per colpa all’operaio

ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni. Fatto commesso in
Fontanellato il 21 aprile 2006.
2. Ricorre per cassazione Sebastiano Calanni deducendo violazione di legge
per non essere emersa nell’istruttoria dibattimentale al di là di ogni ragionevole
dubbio la prova certa circa l’inserimento del perno di sicurezza che avrebbe
impedito alla benna di staccarsi dal braccio e causare l’incidente. Secondo il
ricorrente, gli ispettori del lavoro, incaricati degli accertamenti del sinistro, hanno
potuto svolgere gli accertamenti solo il lunedì successivo a causa di un altro
sinistro mortale avvenuto in provincia di Parma; nell’istruttoria dibattimentale,
l’ispettore incaricato degli accertamenti non era in grado di ricordare se il perno
fosse sul luogo dell’incidente o se si trovasse custodito all’interno della cassetta
degli attrezzi; il ragionamento probatorio proprio del campo penale richiede che
le prove a carico non lascino spazio ad alcun ragionevole dubbio che possa
scaturire dalle prove a discarico, dovendone il giudice dare conto nella
motivazione della sentenza; il teste Zanardi non è stato in grado di ricordare se il
rinvenimento del perno sia avvenuto lo stesso giorno dell’incidente o in
occasione del successivo controllo dei luoghi; la persona offesa ha adottato una
condotta altrettanto colposa, consistita nel non allontanarsi dal raggio di azione
della macchina, violando l’obbligo imposto al lavoratore di prendersi cura della
propria salute e sicurezza; la posizione di garanzia assunta dal datore di lavoro
comporta l’insorgere a suo carico del dovere di accertarsi che l’ambiente di
lavoro in cui opera il lavoratore abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto
a presìdi antinfortunistici; il principio di affidamento non trova applicazione nella
materia della sicurezza del lavoro per cui in ipotesi di infortunio sul lavoro può
escludersi l’esistenza del rapporto di causalità tra l’asserita violazione delle
norme antinfortunistiche riferibile al datore di lavoro e a coloro che lo coadiuvano
nell’adempimento dell’obbligo di sicurezza allorché sia provata l’abnormità del
comportamento del lavoratore infortunato, che in tal caso si pone come causa
sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento; nel caso concreto vi era
stata una riunione in cui era emerso che durante le operazioni di posa nessun
2

Statti Domenico lesioni personali comportanti incapacità ad attendere alle

lavoratore dovesse trovarsi all’interno dello scavo e destinatari di tale direttiva
erano anche i subappaltatori, come la persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Questione preliminare che deve essere affrontata è stabilire se, non
avendo l’imputato né il suo difensore invocato l’intervenuta prescrizione del reato
tra i motivi di ricorso, la causa estintiva sia rilevabile ex officio.
1.2. E’ principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la
proposizione del ricorso consente alla Corte di rilevare la prescrizione del reato

ipotesi di inammissibilità del ricorso (SU n.23428 del 22/03/2005, Bracale,
Rv.231164).
1.3. Nella giurisprudenza di legittimità è, inoltre, ripetutamente affermato il
seguente principio di diritto: “È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza
di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., all’inammissibilità” (in termini,
Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 Ud.,dep. 13/01/1998, Ahmetovic, Rv.210157;
nello stesso senso Sez. 4, n. 1561 del 15/12/1992 , dep. 22/02/1993, Cardinale
Rubino, Rv. 193046). Il ricorso per cassazione deve, infatti, rappresentare
censura alla sentenza impugnata, criticandone eventuali vizi in procedendo o in
iudicando: esso, quindi, non può consistere in una supina riproposizione delle
doglianze espresse con l’appello, ma deve consistere in una critica alle ragioni in
fatto e/o in diritto sulla cui scorta il secondo giudice ha ritenuto di dover
disattendere il gravame.
2.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso sia

inammissibile per difetto di specificità del motivo. Il ricorrente si è limitato a
reiterare i motivi di appello, procedendo a proporre una diversa valutazione delle
prove assunte nel giudizio di merito.
3. Tenuto conto della sentenza Corte Cost. n.186 del 13.06.2000 e rilevato
che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla
declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art.616 cod.proc.pen. l’onere
delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della

maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello purchè non ricorra alcuna

Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di
inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di E.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 31/01/2014

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