Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6793 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6793 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROSICA FEDERICO N. IL 14/08/1973
avverso la sentenza n. 6214/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
25/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. QI (ALA o (?01A n’D
che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso
Udito il difensore Aw. Marino Vignali che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

dito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

i

Data Udienza: 31/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. In data 25/01/2013 la Corte di Appello di Milano ha confermato la
sentenza del Tribunale di Milano del 10/07/2009, che aveva dichiarato Rosica
Federico responsabile della contravvenzione di cui all’art.186, commi 1,2 lett.b)
e 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285, commessa il 20/06/2008.
2. Ricorre per cassazione Federico Rosica denunciando vizio motivazionale e
violazione di legge per avere la Corte territoriale omesso di fornire risposta alle
doglianze dell’appellante in merito al fatto che, sussistendo la presunzione di cui

dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, che presuppone
l’accertamento della colpa e per aver interpretato la norma di cui all’art.186,
comma 2-bis cod. strada nel senso di ritenere integrata l’aggravante anche
qualora sia stabilita la concorrente responsabilità del conducente in stato di
ebbrezza in base alla presunzione di cui all’art.2054 cod. civ.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva preliminarmente la Corte che il reato per il quale l’imputato è
stato tratto a giudizio è prescritto, trattandosi di fatto commesso in data
20/06/2008 in relazione al quale trova applicazione la disciplina dettata dalla I. 5
dicembre 2005, n.251; con la conseguenza che, trattandosi di contravvenzione,
il termine massimo di prescrizione per il reato ascrittogli deve ritenersi stabilito
in cinque anni in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e
161, comma 2, cod.pen.
2.

Il ricorso proposto da Federico Rosica non presenta profili di

inammissibilità. Va, quindi, osservato che dopo la sentenza di appello è venuto a
maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per il reato
contestato, compiutosi alla data del 20/06/2013.
3. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l’emergere di un
quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell’evidente innocenza
del ricorrente. Sul punto, l’orientamento di questa Corte è univoco. In presenza
di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare
sentenza di assoluzione a norma dell’art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto
nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la
commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale
emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la
valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto
di constatazione, ossia di percezioni ictu ()culi, che a quello di apprezzamento e
sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di
approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall’art. 129, comma 2,
2

all’art.2054 cod.civ., il giudice avrebbe dovuto escludere la sussistenza

cod.proc.pen., l’assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza
necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell’imputato
impone l’applicazione della causa estintiva.
4. Va disposto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata nei
confronti di Federico Rosica, essendo il reato contestato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per
prescrizione.

Così deciso il 31/01/2014

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