Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 679 del 25/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 679 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARRIM ABDELLATIF N. IL 01/01/1980
ENNAKECH ABDELLAZIZ N. IL 01/01/1978
avverso la sentenza n. 2775/2014 GIP TRIBUNALE di PAVIA, del
04/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 25/11/2015

Fatto e diritto

BARRIM ABDELLATIF e ENNAKECH ABDELAZIZ ricorrono avverso la sentenza di cui in
epigrafe di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p. per la violazione
dell’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990 contestata loro

Ci si duole, inoltre, della mancata concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena.

Le doglianze sono formulate in modo assolutamente generico.

Del resto, nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è
più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento alla
sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze, alla entità e modalità di applicazione della
pena (salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (Sezione IV, 7 novembre 2006,
Cassata).

In ogni caso, come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Sezioni
unite, 27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima
e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo
delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della
sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa
subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).

Ciò il giudicante ha fatto, ben oltre la sinteticità richiesta dal rito, con riferimento proprio
ai presupposti di inapplicabilità dell’articolo 129 c.p.p. e anche alla correttezza della pena
proposta

Anche la doglianza sulla sospensione condizionale è inammissibile.

Vale ricordare che, nel procedimento ex articolo 444 c.p.p., la sospensione condizionale
della pena può essere concessa dal giudice, oltre che nell’ipotesi di subordinazione

Contestano la violazione dell’articolo 129 c.p.p.

dell’efficacia della richiesta alla concessione del beneficio, solo quando la relativa
domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti, non potendo,
detto beneficio, essere accordato d’ufficio (Sezione feriale, 23 luglio 2009, Nosni). Dalla
motivazione della decisione – e nel ricorso non si allega documentazione di segno
diverso- non emerge che il patteggiamento sia stato subordinato alla concessione del

o
Alla inammissibilità deUricorsyé, riconducibile a colpa detricorrefitc,(Corte ,Cost., sent. 7e,
13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna detricorrentt, medesimctal pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in
millecinquecento euro, in favore della cassa delle ammende.

A

P. Q. M.

dichiara inammissibilth- icorst e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Pr idente

beneficio della sospensione condizionale della pena.

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