Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 679 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 679 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIRIMBILLA ALESSANDRO N. IL 23/12/1972
avverso la sentenza n. 9838/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
22/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 21/11/2013

– Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
– Udito, per l’imputato, l’avv. Chiara Moraschi, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22/5/2013, a conferma di quella

personali gravi in danno di Rocchetti Massimiliano, colpito con un pugno al volto
durante una partita di calcio, nonché per minaccia.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse
dell’imputato, l’avv. Chiara Moraschi, la quale sollecita una declaratoria di
estinzione del reato perché, successivamente alla sentenza d’appello, è
intervenuta remissione di querela della persona offesa, con contestuale
accettazione del querelato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. E’ vero che la persona offesa ha
rimesso la querela e l’imputato l’ha accettata, ma, sebbene sia stata esclusa
l’aggravante di cui all’art. 583 cod. pen. — non avendo le lesioni superato i
quaranta giorni — resta tuttavia la procedibilità a querela del reato, non essendo
affatto escluso che la malattia abbia superato i venti giorni. Anzi, la natura delle
lesioni (frattura scomposta della mandibola, che ha richiesto plurimi interventi
chirurgici) rende evidente che essa ha avuto una durate certamente superiore al
limite anzidetto.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a
favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in C 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/20r3—

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

emessa dal Tribunale di Viterbo, ha condannato Cirimbilla Alessandro per lesioni

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