Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6789 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6789 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VIOLANTE VINCENZO N. IL 28/04/1953
avverso la sentenza n. 619/2010 TRIBUNALE di LODI, del
15/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
(21,10 kioYfAr< O Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso / Udito, per la parte civile, l'Avv i Udit i difensor Avv.. Data Udienza: 31/01/2014 RITENUTO IN FATTO 1. In data 15/06/2012 il Tribunale di Lodi ha dichiarato Violante Vincenzo colpevole del reato a lui ascritto al capo a) e lo ha condannato alla pena di euro 200,00 di multa, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli al capo b) per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione. La pronuncia di condanna è stata emessa in relazione al delitto di cui all'art. 590 in relazione all'art.583, comma 1, n.1 cod. pen. perché, nella sua qualità di procuratore speciale delegato della società Marcegaglia Building S.p.A. inosservanza di leggi e regolamenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro cagionava a Bollani Luciano lesioni personali dalle quali derivava una malattia nel corpo guarita in giorni 265. Fatto commesso in Graffignana il 16/06/2006. 2. Ricorre per cassazione Violante Vincenzo deducendo che la sentenza è estremamente mite quanto a condanna ma parte da un principio non condivisibile, ovvero che le operazioni di carico rientrassero nel rischio lavorativo che l'impresa doveva prevedere e quindi prevenire come obbligo a carico del datore di lavoro. Secondo il ricorrente, il carico di un veicolo rientra nei compiti e nelle responsabilità dell'autista che deve eseguire il trasporto e quindi deve decidere come il carico deve essere collocato ovvero assicurato; gli operai del Gruppo Marcegaglia hanno disposizione di non occuparsene, eccettuato il mulettista che carica sotto il controllo e la supervisione dell'autista stesso ma con mansioni e rischi diversi; tale affermazione discende dall'art.1996 cod. civ. ed è ripresa dalla normativa tecnica e dalle guide tecniche, dato che un carico mal posizionato può portare al ribaltamento del veicolo, alla sua ingovernabilità su strada e anche alla perdita, nel corso del trasporto, del carico stesso; l'approntamento di linee guida per un compito per di più non previsto in carico alle maestranze Marcegaglia restava non facilmente realizzabile, essendo pacifico che l'azienda non effettua trasporti in proprio ed essendosi in presenza di autotrasportatori autonomi ovvero dipendenti altrui; l'unica differenza riferita dai testi e che oggi agli uomini Marcegaglia è proibito tassativamente salire sul cassone degli autocarri, anche solo per accompagnare a terra il carico depostovi a mezzo carico ponte o muletto; l'imputato non poteva prevedere ed istituzionalizzare un rischio così variabile e fuori mansioni; ritenere il rischio del carico un rischio imprenditoriale è un errore interpretativo sia della norma che delle prove. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da Vincenzo Violante non presenta profili di inammissibilità. Va, quindi, osservato che dopo la sentenza di condanna in primo grado è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge 2 Divisione ponteggi, per colpa consistita in negligenza, imperizia, imprudenza ed per il reato contestato, compiutosi alla data del 16/12/2013 in base al combinato disposto degli artt. 156,160 e 161 cod.pen., come modificati con 1.5 dicembre 2005, n.251. 3. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l'emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza del ricorrente. Sul punto, l'orientamento di questa Corte è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezioni ictu ocull, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputato impone l'applicazione della causa estintiva. 4. Va disposto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Violante Vincenzo, essendo il reato contestato estinto per prescrizione. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 31/01/2014 nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la

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