Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6788 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6788 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DAMIANI CRISTIANA N. IL 09/11/1966
avverso la sentenza n. 2399/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
31/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G, u
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che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso

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Data Udienza: 31/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. In data 31/01/2013 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la
sentenza emessa 1’8/06/2009 dal Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. San
Benedetto del Tronto nei confronti di Damiani Cristiana, condannata alla pena di
mesi 8 di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda per il reato previsto dall’art.
186, comma 2, lett. c), d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in San
Benedetto del Tronto il 20/08/2008.
2. Ricorre per cassazione Cristiana Damiani denunciando vizio motivazionale

comportamenti ostruzionistici opposti dall’imputata all’esecuzione dell’esame
alcolemico, visto che la stessa ha effettuato ben 12 tentativi rimanendo a
disposizione degli agenti per oltre un’ora; per aver omesso di motivare in ordine
alla doglianza relativa alla mancanza di ogni accertamento circa la taratura
dell’apparecchio; per avere omesso il giudice di applicare la sanzione più
favorevole, non sussistendo alcuna certezza in ordine al grado di alcolemia; per
essere stato eseguito un unico test, pur essendo stati effettuati 12 tentativi non
andati a buon fine e ciononostante per avere il giudice riconosciuto l’ipotesi più
grave; per avere tenuto l’imputata un comportamento incompatibile con la
concentrazione di alcol rilevata dall’etilometro, mancando gli indizi per qualificare
il fatto nell’ipotesi di cui alla lett. c); per essersi l’imputata allontanata
esprimendo la sua indisponibilità a sottoporsi all’accertamento, configurando il
suo comportamento rifiuto di sottoporsi alla rilevazione alcolemica; per avere la
Corte omesso la motivazione in merito alla richiesta applicazione del minimo
della pena con le attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva preliminarmente la Corte che il reato per il quale l’imputata è
stata tratta a giudizio è prescritto, trattandosi di fatto commesso in data
20/08/2008 in relazione al quale trova applicazione la disciplina dettata dalla I. 5
dicembre 2005, n.251; con la conseguenza che, trattandosi di contravvenzione,
il termine massimo di prescrizione per il reato ascrittole deve ritenersi stabilito in
cinque anni in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e 161,
comma 2, cod.pen.
2.

Il ricorso proposto da Cristiana Damiani non presenta profili di

inammissibilità. Va, quindi, osservato che dopo la sentenza di appello è venuto a
maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per il reato
contestato, compiutosi alla data del 20/08/2013.
3. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l’emergere di un
quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell’evidente innocenza
della ricorrente. Sul punto, l’orientamento di questa Corte è univoco. In presenza
2

e violazione di legge per avere omesso la Corte di indicare quali fossero i

di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare
sentenza di assoluzione a norma dell’art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto
nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la
commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale
emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la
valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto
di constatazione, ossia di percezioni ictu °culi, che a quello di apprezzamento e
sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di

Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall’art. 129, comma 2,
cod.proc.pen., l’assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza
necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell’imputata
impone l’applicazione della causa estintiva.
4. Va disposto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata nei
confronti di Damiani Cristiana, essendo il reato contestato estinto per
prescrizione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 31/01/2014

approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

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