Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6787 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6787 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONTI PAOLO GIUSEPPE N. IL 21/08/1964
MONTI ALBERTO N. IL 20/02/1963
avverso la sentenza n. 5987/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. qiu.uo
che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso
Udito il difensore Aw. Pietro Pomanti, in sostituzione dell’Avv. Maurizio Italo
Brighi

dito, per la parte civile, l’Avv
dit i difensor Avv.

Data Udienza: 31/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. In data 8/05/2012 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza
del Tribunale di Como, emessa il 17/04/2008, con la quale Monti Paolo Giuseppe
e Monti Alberto erano stati condannati, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena
di mesi 1 di reclusione ciascuno con il condono e la non menzione per il reato di
cui agli artt. 590, commi 1, 2 e 3, in relazione all’art. 583, comma 1 n.1, uno,
cod.pen. perché, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione il primo
e di consigliere l’altro della Monto di Rovello s.r.I., datore di lavoro di Guercia

spalla destra recidivante da cui era derivata una malattia del corpo guarita in 79
giorni per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Ricorre per cassazione Paolo Giuseppe Monti censurando la sentenza
impugnata per i seguenti motivi:
a) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con
travisamento delle prove, nella parte in cui la Corte di Appello riconosce Guercia
Mario affetto da malattia professionale alla spalla destra sin dal 2003 e allo
stesso tempo afferma che la mattina del 1/09/2005 si è verificato a Guercia
Mario un infortunio che ha provocato lesioni di sublussazione recidivante alla
spalla destra con conseguente malattia guarita in 79 giorni, così disattendendo
palesemente le prove in atti. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non
ha considerato le dichiarazioni del consulente tecnico di parte rese all’udienza del
31/03/2008 né il suo elaborato tecnico, che trovavano piena corrispondenza
nella relazione della Asl, in base alle quali l’evento verificatosi in data 1/09/2005
poteva essere una riacutizzazione di episodi precedenti, e nelle sommarie
informazioni rese dalla stessa parte offesa, che aveva affermato di avere
lamentato dolore alla spalla già dai primi giorni di agosto e che la mattina
dell’infortunio rientrava proprio dalla vacanza estiva. La Corte territoriale,
secondo il ricorrente, avrebbe omesso di dar conto dei dati rilevanti acquisiti a
favore dell’imputato e del perché abbia ritenuto di disattenderli;
b) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con
travisamento delle prove, nella parte in cui la Corte di Appello afferma che deve
ritenersi che quanto verificatosi il 1/09/2005 nei confronti di Guercia, pur affetto
da pregressa lassità cronica… Si è trattato di un riacutizzarsi dello stato di lassità
cronica dovuta all’infortunio che ha determinato la sublussazione della spalla.
Quindi in un quadro patologico come quello che Guercia presentava prima del
sinistro, si è innestato un evento che ha determinato la malattia da ultimo citata
la sublussazione. Dalla relazione del consulente tecnico di parte emerge, si
assume, la prova certa che il lavoratore fosse affetto da una patologia di lassità
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Mario, avevano cagionato allo stesso lesioni consistite in una sublussazione della

cronica della spalla; conseguentemente la sublussazione recidivante non è una
patologia differente rispetto alla lassità cronica della spalla ma è un effetto di
questa. La Corte, si sostiene, ha ritenuto che quanto accaduto fosse un
riacutizzarsi della lassità e che sul quadro patologico che il lavoratore presentava
prima del sinistro si è innestato un evento che ha determinato la lussazione,
mentre lo stato infiammatorio su una spalla colpita da lassità cronica è
determinato dall’uso quotidiano e non incide minimamente sulla struttura della
spalla e sulla sua funzionalità, difettando la motivazione laddove la sentenza

Guercia è la prova dell’esistenza della riduzione della funzionalità dell’arto e allo
stesso tempo la prova della sussistenza del fatto morboso in evoluzione verso un
esito che può essere la guarigione perfetta, confondendo il concetto di evento col
concetto di causa;
c) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella
parte in cui la Corte di Appello non ha valutato quanto abbia contribuito nel
determinismo dell’asserito evento la malattia professionale cronicizzatasi che già
colpiva il Guercia sin dal 2003, soprattutto ai fini dell’incidenza sulla riduzione
apprezzabile della funzionalità dell’arto del fatto morboso in evoluzione. La Corte,
si assume, ha desunto la sussistenza della malattia dalla carenza di funzionalità
dell’arto, pur essendo evidente e provato che tale carenza di funzionalità fosse
antecedente all’episodio del 1/09/2005 e persistesse dalla sublussazione del
2003, tant’è vero che lo stesso giudice del gravame ha riconosciuto il lavoratore
come soggetto affetto da malattia professionale pregressa. La Corte ha omesso
di indicare le fonti di prova dalle quali ha desunto che, in seguito all’episodio del
1/09/2005, vi fosse stata incidenza sulla situazione patologica pregressa.
3. Ricorre per cassazione Alberto Monti censurando la sentenza impugnata
sulla base dei seguenti motivi:
a) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con
travisamento delle prove, nella parte in cui la Corte di Appello riconosce Guercia
Mario affetto da malattia professionale alla spalla destra sin dal 2003 e allo
stesso tempo afferma che la mattina del 1/09/2005 si è verificato a Guercia
Mario un infortunio che ha provocato lesioni di sublussazione recidivante alla
spalla destra con conseguente malattia guarita in 79 giorni, così disattendendo
palesemente le prove in atti. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non
ha considerato le dichiarazioni del consulente tecnico di parte rese all’udienza del
31/03/2008 né il suo elaborato tecnico, che trovavano piena corrispondenza
nella relazione della Asl, in base alle quali l’evento verificatosi in data 1/09/2005
poteva essere una riacutizzazione di episodi precedenti, e nelle sommarie
informazioni rese dalla stessa parte offesa, che aveva affermato di avere
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sostiene in via apodittica che la prescrizione medica dei 79 giorni di riposo del

lamentato dolore alla spalla già dai primi giorni di agosto e che la mattina
dell’infortunio rientrava proprio dalla vacanza estiva. La Corte territoriale,
secondo il ricorrente, avrebbe omesso di dar conto dei dati rilevanti acquisiti a
favore dell’imputato e del perché abbia ritenuto di disattenderli;
b) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella
parte in cui la Corte di Appello non ha valutato quanto abbia contribuito nel
determinismo dell’asserito evento la malattia professionale cronicizzatasi che già
colpiva il Guercia sin dal 2003, soprattutto ai fini dell’incidenza sulla riduzione

si assume, ha desunto la sussistenza della malattia dalla carenza di funzionalità
dell’arto, pur essendo evidente e provato che tale carenza di funzionalità fosse
antecedente all’episodio del 1/09/2005 e persistesse dalla sublussazione del
2003, tant’è vero che lo stesso giudice del gravame ha riconosciuto il lavoratore
come soggetto affetto da malattia professionale pregressa. La Corte ha omesso
di indicare le fonti di prova dalle quali ha desunto che, in seguito all’episodio del
1/09/2005, vi fosse stata incidenza sulla situazione patologica pregressa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso proposto da Paolo Giuseppe Monti ed Alberto Monti non

presenta profili di inammissibilità. Va, quindi, osservato che dopo la sentenza di
appello è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla
legge per il reato contestato. Il fatto risale al 1/09/2005 e pertanto, in base al
combinato disposto, tanto dei previgenti artt.157 e 160 cod.pen., quanto degli
artt. 156,160 e 161 cod.pen. come modificati con 1.5 dicembre 2005, n.251, alla
data del 1/03/2013 si è compiuto il termine massimo previsto dalle norme citate.
In particolare, il reato per cui si procede, commesso in data 1/09/2005, risulta
estinto, per decorso del termine massimo di prescrizione (di sette anni e sei
mesi), in data 1/03/2013, successiva alla emissione della sentenza impugnata e
alla proposizione dei ricorsi.
2. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l’emergere di un
quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell’evidente innocenza
degli imputati. Sul punto, l’orientamento di questa Corte è univoco. In presenza
di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare
sentenza di assoluzione a norma dell’art.129, comma 2, cod.proc.pen. Soltanto
nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la
commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale
emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la
valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto
di constatazione, ossia di percezioni ictu °culi, che a quello di apprezzamento e
sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di
4

apprezzabile della funzionalità dell’arto del fatto morboso in evoluzione. La Corte,

approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall’art. 129, comma 2,
cod.proc.pen., l’assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza
necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza degli imputati
impone l’applicazione della causa estintiva.
3. Va disposto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, essendo
il reato contestato estinto per prescrizione.
P.Q.M.

prescrizione.
Così deciso il 31/01/2014

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per

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