Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6785 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6785 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Fermo
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Ancona
nei confronti di:
Luciani Mario n. il 15.9.1968
avverso la sentenza n. 1363/2011 pronunciata dal Tribunale di Fermo
il 5.2.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 23.1.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. A. Policastro, che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli
atti;
udito, per l’imputato, l’avv.to V. Lupi, del foro di Fermo, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 23/01/2014

Ritenuto in fatto
1. — Con atto del 8.2.2013, il procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Fermo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Fermo del 5.2.2013, con la quale,
sulla congiunta richiesta del pubblico ministero e dell’imputato, è stata applicata, nei confronti di Mario Luciani, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., la pena di sei mesi di arresto e di euro 1.500,00 di ammenda,
contestualmente disponendo la sostituzione di detta pena con quella
del lavoro di pubblica utilità da prestarsi nella misura corrispondente, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso
alcolemico pari a 2,09 g/1), aggravato dalla provocazione di un incidente, commesso in Porto San Giorgio il 12.11.2010.
Con il ricorso proposto, il procuratore circondariale censura la
sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente disposto la
sostituzione della pena inflitta all’imputato con la misura del lavoro
di pubblica utilità, in violazione dell’art. 186, comma 9 bis, c.d.s., là
dove esclude la sostituibilità della pena nell’ipotesi in cui (come nel
caso di specie) il reo abbia provocato un incidente.
Sulla base di tale motivo d’impugnazione, il procuratore ricorrente ha invocato l’annullamento della decisione impugnata, con
l’eventuale adozione delle statuizioni consequenziali.
Con distinto ricorso in data 16.4.2013, il procuratore generale
presso la Corte d’appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza nella parte in cui ha inflitto
all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida “nei termini già disposti dalla competente autorità amministrativa”, in tal modo omettendo erroneamente di procedere in modo autonomo a disporre la misura della sospensione della patente di guida, fissandone la durata.

Considerato in diritto
2. – Il ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Fermo è fondato.
Al riguardo, rileva il collegio come, ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, c.d.s., la pena inflitta all’imputato può essere sostituita con
la misura del lavoro di pubblica utilità solo al di fuori dei casi previsti
dal comma 2 bis dello stesso art. 186 cit., ossia fuori dai casi in cui il
conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente, inteso

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come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale
svolgimento della circolazione stradale, abbia potenzialmente provocato un pericolo per la collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (cfr. Cass., Sez. 4, n.
47276/2012, Rv. 253921).
Nel caso di specie, il giudice a quo ha disposto la sostituzione
della pena irrogata a carico dell’imputato con la misura del lavoro di
pubblica utilità nonostante l’avvenuta provocazione, da parte
dell’imputato alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza, di un
incidente.
L’accertata non sostituibilità della pena inflitta all’imputato
con la misura del lavoro di pubblica utilità, nell’incidere su una condizione apposta dalle parti all’accordo sottoposto alla valutazione del
giudice, comporta il travolgimento del patto d’identico contenuto originariamente concluso tra il pubblico ministero e l’imputato ai fini
della richiesta di applicazione della pena, con il conseguente annullamento senza rinvio della stessa sentenza e la contestuale trasmissione degli atti al tribunale di Fermo per l’ulteriore corso, rimanendo
per tale ragione assorbito l’esame del motivo di ricorso proposto dal
procuratore generale presso la corte d’appello di Ancona.

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Fermo
per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.1.2014.

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