Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6784 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6784 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ramunno Donato Michele n. il 17.2.1964
avverso la sentenza n. 8/2008 pronunciata dal Giudice di Pace di
Acerenza il 7.3.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 23.1.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. A. Policastro, che
ha concluso per la conversione del ricorso in appello con la
trasmissione degli atti alla Corte d’appello competente.

Data Udienza: 23/01/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 7.3.2013, il giudice di pace di
Acerenza ha condannato Donato Michele Ramunno alla pena di euro
500,00 di multa, in relazione al reato di lesioni personali ai danni di
Rosa Sprovera commesso in Oppido Lucano, in data 17.8.2007.
Al Ramtmno era stata originariamente contestata, in qualità di
responsabile dell’area tecnica del comune di Oppido Lucano (committente dei lavori di sistemazione di alcuni spazi viari cittadini),
l’omissione consistita nella mancata segnalazione della necessaria
copertura di un pozzetto collocato all’interno del cantiere dei lavori,
precariamente coperto da alcune tavole di legno sulla quale la persona offesa era accidentalmente caduta provocandosi lesioni personali
giudicate guaribili in dieci giorni.
Avverso la sentenza del giudice di pace, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato censurando
la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione
in relazione alla riconducibilità dell’evento dannoso alla relativa responsabilità.
In particolare, si duole il Ramunno della manifesta illogicità
della motivazione dettata dal giudice di pace nella parte in cui, dopo
aver omesso di ricostruire nel dettaglio le circostanze di fatto relative
al caso concreto, ha apoditticamente ascritto all’imputato l’omissione
colposa contestatagli senza tener conto – in ragione delle condizioni
contrattuali convenute con l’appaltatore e in forza della normativa
espressamente prevista dal codice della strada (analiticamente richiamate in ricorso) — come, nella specie, nessun rimprovero avrebbe
potuto essere sollevato nei confronti del responsabile dell’area tecnica comunale (quale committente dei lavori), essendo emerso, dal
complesso degli elementi di prova acquisiti, come l’autorità locale
avesse tempestivamente provveduto a ordinare la chiusura al traffico
delle aree interessate dai lavori e a curare la puntuale delimitazione e
protezione del cantiere, con la conseguente esclusiva circoscrizione,
alla responsabilità dell’appaltatore, dell’evento dannoso oggetto
dell’odierno giudizio.

2. –

Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.

2

Osserva il collegio come, secondo il consolidato insegnamento
della giurisprudenza di legittimità, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro (espressione, quest’ultima, da intendersi nella
sua più larga accezione, comprensiva, tanto delle offese subite dai lavoratori impegnati nell’esercizio della propria attività, quanto delle
lesioni arrecate ai terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa: V. CaSS., Sez. 4, n. 23147/2012, Rv. 253322),
mentre in capo al datore di lavoro incombe l’obbligo di predisporre le
idonee misure di sicurezza, nonché quelli di impartire le direttive da
seguire a tale scopo e di controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n. 34747/2012, Rv. 253513), nel caso
di prestazioni lavorative eseguite in attuazione di un contratto d’appalto, al committente è ascritta la piena corresponsabilità con l’appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla
base degli obblighi sullo stesso incombenti ai sensi di legge (Cass.,
Sez. 3, n. 1825/2008, Rv. 242345).
L’estensione della responsabilità dell’appaltatore al committente, tuttavia, può ritenersi ammissibile unicamente là dove l’evento
dannoso possa ritenersi causalmente collegato a un’omissione colposa, specificamente determinata, che possa ritenersi direttamente imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente (cfr. Cass.,
Sez. 4, n. 37840/2009, Rv. 245275).
Nel caso di specie, rileva il collegio come il giudice a quo, dopo
aver provveduto alla ricostruzione delle premesse in fatto riferite alle
circostanze del sinistro occorso alla persona offesa, ha concluso nel
senso dell’affermazione della responsabilità dell’imputato muovendo
dall’unico presupposto costituito dal rilievo della posizione formale
dallo stesso rivestita (quale responsabile del settore tecnico del comune di Oppido Lucano), omettendo integralmente di caratterizzare
la fattispecie concreta attraverso l’indicazione di specifiche circostanze di fatto di entità o caratteri tali da non poter sfuggire alla sfera di
controllo e di responsabilità della committenza, in quanto tali suscettibili di giustificare l’insorgenza o la sollecitazione di precisi doveri
cautelari nella specie eventualmente inottemperati dall’imputato, al
fine di obiettivarne in termini effettivi i profili di colpa allo stesso
rimproverabili, oltre e al di là delle eventuali responsabilità riscontrabili in capo all’appaltatore.

3

4

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Acerenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.1.2014.

La rilevata radicale carenza motivazionale imputabile alla decisione del giudice di pace vale a riscontrare la piena fondatezza dei
motivi di ricorso in questa sede proposti dall’imputato; riscontro cui
consegue la pronuncia dell’annullamento della sentenza impugnata
con rinvio al giudice di pace di Acerenza ai fini della rinnovazione del
giudizio.

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