Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6784 del 22/11/2012
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6784 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
•MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
MUSCOLINO TOMMASO N. IL 28/02/1960
avverso la sentenza n. 40193/2010 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 22/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
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Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 22/11/2012
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Ricorrente il Ministero dell’Economia e delle Finanze rappresentato e difeso
dall’ Avvocatura Generale dello Stato nei confronti di Muscolino Tommaso
Ritenuto in fatto
Con istanza depositata in cancelleria in data 12 ottobre 2012, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, ha richiesto procedersi alla correzione dell’errore
materiale della sentenza n.4712 emessa da questa Corte – Sezione IV in data
22 novembre 2011 con la quale era stato respinto il ricorso proposto da
MUSCOLINO Tommaso nei confronti del Ministero istante, laddove si è
omesso di dar atto dell’avvenuta, rituale costituzione in giudizio
dell’Amministrazione convenuta a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato.
Instaurata la relativa procedura camerale di correzione dell’errore materiale
ex artt. 130 e 127 cod. proc.pen. , all’odierna udienza il Procuratore Generale
rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.
Considerato in diritto
Pacifica è la sussistenza del denunziato errore materiale non recando
menzione, la motivazione della succitata sentenza emessa da questa stessa
Sezione in data 22 novembre 2011, dell’avvenuto deposito in cancelleria, in
data 12 aprile 2011, di memoria dell’Avvocatura Generale dello Stato con cui
si richiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal
Muscolino ovvero il suo rigetto, con vittoria di spese.
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Dispone correggersi la motivazione della sentenza nel senso che al punto 2,
dopo le parole:” captati illegalmente ” devono leggersi ed intendersi anche le
parole: ” L’Avvocatura dello Stat,o per il Ministero resistente, ha depositato
memoria con la quale chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o
rigettato “.
Dispone che del presente provvedimento venga fatta menzione sull’originale
dell’atto.
Così deciso in Roma,lì 22 novembre 2012.
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