Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6782 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6782 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Cheggour Yassine n. il 26.1.1982
Solaro Salvatore n. il 12.8.1956
avverso la sentenza n. 6170/2006 pronunciata dalla Corte d’appello
di Milano il 1.6.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 23.1.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. A. Policastro, che
ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente all’art. 73,
co. 5, d.p.r. n. 309/1990 per Cheggour Yassine e per l’annullamento
con rinvio per Solaro Salvatore.

Data Udienza: 23/01/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 6.7.2006 il giudice dell’udienza
preliminare presso il tribunale di Milano, tra le restanti statuizioni,
ha condannato Yassine Cheggour e Salvatore Solaro alle pene di giustizia loro inflitte in relazione alla commissione di reati concernenti il
traffico di sostanze stupefacenti dagli stessi commessi nei tempi e
luoghi di cui ai rispettivi capi di imputazione.
Con sentenza in data 1.6.2012 la corte d’appello di Milano, ha
disposto la riduzione della pena inflitta a Yassine Cheggour, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo dei rispettivi difensori,
hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
Con il proprio ricorso, Yasmine Cheggour censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione e violazione di legge, avendo la corte territoriale ricondotto all’iniziativa dell’imputato la realizzazione di una struttura organizzata ed efficiente ai fini dello spaccio
di stupefacenti, in contrasto con il contenuto degli elementi di prova
complessivamente acquisiti, in tal modo erroneamente escludendo il
ricorso della fattispecie attenuata di cui all’art. 73, co. 5, d.p.r. n.
309/90.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della richiamata ipotesi attenuata in ragione della ritenuta
stabilità ed estensione dell’attività illecita posta in essere dall’imputato e della relativa frequenza dei contatti con i clienti, attesa l’astratta
compatibilità di tali requisiti della condotta con il riconoscimento
della ridetta circostanza attenuante, nella specie esclusa sulla base di
uno sviluppo argomentativo del tutto apparente e incongruo.
2.1. –

Salvatore Solaro censura la sentenza impugnata sulla base di tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo, l’imputato si duole del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza d’appello per avere erroneamente interpretato gli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, disconoscendo l’irrilevanza penale delle condotte allo stesso
ascritte, siccome nella specie riconducibili all’ipotesi del consumo di
gruppo di sostanze stupefacenti, financo incorrendo nel travisamento
della persona del Solaro con quella del coimputato Francesco Oliviero.
Con il secondo motivo, il Solaro censura la sentenza impugnata per violazione di legge, avendo la corte territoriale erroneamente
2.2. –

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Considerato in diritto
3.1. – Il ricorso proposto da Yassine Cheggour è infondato.
Al riguardo, con riferimento al contestato mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 73, co. 5, d.p.r. n.
309/90, rileva il collegio come la corte territoriale abbia sottolineato,
con motivazione coerentemente articolata e adeguatamente argomentata, come l’attività illecita concernente lo spaccio di sostanze
stupefacenti da parte dell’imputato presentasse inequivocabilmente
caratteri di stabilità ed estensione, come attestato dal complesso degli
elementi probatori richiamati nelle pronunce dei giudici di merito,
essendo emersa una considerevole entità del numero di clienti
dell’imputato e una rilevante e continuativa frequenza dei rapporti
tra i fornitori, gli intermediari e i clienti finali dell’imputato, così come comprovato dalla prolungata attività investigativa confermata dal
contenuto delle numerose conversazioni intercettate.
Tali requisiti di costanza nel tempo e di estensione distributiva
dell’attività di spaccio consumata dall’imputato valgono a fornire una
sicura conferma – tanto sul piano della coerenza logica della motivazione, quanto in termini di correttezza interpretativa dell’irriconducibilità della stessa alla previsione di cui all’art. 73, co.
5, cit., atteso che le caratteristiche della condotta dell’imputato specificamente valorizzate dalla corte territoriale appaiono idonee
ad attestare l’esclusione del ricorso di un’ipotesi di piccolo spaccio, da
parte del Cheggour, sulla base di un’argomentazione giustificativa da
ritenere immune da vizi d’indole logica o giuridica, completa ed esauriente, come tale pienamente idonea a sottrarsi alle censure in questa
sede sollevate dal ricorrente.
È appena il caso di richiamare, sul punto, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in
tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego
della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 73,
co. 5, d.p.r. n. 309/90, il giudice è tenuto a valutare complessivamen-

escluso la riconducibilità della condotta dell’imputato all’ipotesi del
consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, come tale penalmente
irrilevante.
Con l’ultimo motivo d’impugnazione, l’imputato si duole della
violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la
corte territoriale nella conferma del trattamento sanzionatorio inflittogli stesso dal giudice di primo grado, in violazione dei parametri
legislativi imposti dagli artt. 132 e 133 c.p..

te tutti gli elementi normativamente indicati, sia quelli concernenti
l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell’attenuante quando
anche uno solo di questi elementi (come quello, evidenziato nel caso
di specie, della continuità e della frequenza dell’attività di spaccio)
porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di ‘lieve entità (cfr., ex multis, Cass., Sez. 4, n. 6732/2011, Rv. 251942).
3.2. – Parimenti infondato deve ritenersi il ricorso proposto da
Francesco Solaro.
Con riguardo alla rivendicata qualificabilità del traffico di stupefacenti contestato all’imputato nella prospettiva del c.d. ‘consumo
di gruppo’, osserva il collegio come la corte territoriale, a fronte del
carattere incontestato dell’attività di acquisto e cessione di sostanze
stupefacenti da parte dell’imputato (che le risultanze investigative
hanno evidenziato, senza alcuna confusione con altro coimputato,
come stabilmente inserito in una fase intermedia del traffico, essendo
emerso come lo stesso si approvvigionasse costantemente di stupefacenti al fine di cederne, con cadenza costante e frequente, le diverse
dosi ai singoli consumatori: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata),
abbia sottolineato l’assoluta assenza di prova in ordine al ricorso di
alcuno degli elementi specifici indispensabili ai fini della configurazione dell’ipotesi difensiva dedotta, tali essendo la (pur soggettivamente parziale) coincidenza tra acquirente e assuntore dello stupefacente; la certezza sin dall’origine dell’identità dei componenti il gruppo; la comprovata comune e condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale; la raggiunta intesa
in ordine al luogo e ai tempi del consumo; l’immediatezza degli effetti
dell’acquisizione in capo agli interessati senza passaggi intermedi.
In thema, vale richiamare l’orientamento della giurisprudenza
di legittimità, di recente autorevolmente confermato dalle sezioni
unite di questa corte, secondo cui, anche all’esito delle modifiche apportate dalla 1. n. 49/2006 all’art. 73 d.p.r. n. 309/90, il c.d. consumo
di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei
consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 75 stesso d.p.r., a condizione che: a)
l’acquirente sia uno degli assuntori; b) l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall’i-

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nizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi
la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche
finanziariamente all’acquisto (Cass., Sez. Un., n. 25401/2013, Rv.
255258).
Il rilievo, espressamente attestato dalla corte territoriale, in
ordine alla mancata acquisizione di alcuna prova dell’effettivo ricorso
di tali caratteristiche della condotta dell’imputato, vale pertanto a destituire di fondamento i motivi d’impugnazione ancora in questa sede
proposti dal Solaro, sul punto destinati al rigetto.
Del pari prive di pregio devono ritenersi le doglianze avanzate
dal Solaro con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio allo stesso inflitto, avendo la corte territoriale, con motivazione del tutto immune da vizi d’indole logica o giuridica, espressamente sottolineato come l’imputato non si fosse limitato
al compimento di una sporadica attività di spaccio, avendo operato
nel tempo con una frequenza non trascurabile, ed avendo già il primo
giudice proceduto alla benevola considerazione della condotta
dell’imputato riconoscendo in suo favore la circostanza attenuante
speciale di cui all’art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90, oltre alle circostanze
attenuanti generiche.
4. — Al riscontro dell’infondatezza dei motivi di doglianza
avanzati dagli imputati segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta i ricorsi e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.1.2014.

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