Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6781 del 23/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 6781 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Bekshiu Gazmir n. il 21.5.1978
avverso la sentenza n. 4207/2012 pronunciata dalla Corte d’appello
di Bologna il 17.7.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 23.1.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. A. Policastro, che
ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 23/01/2014

Ritenuto in fatto
1. – Con sentenza resa in data 21.12.2011, il giudice dell’udienza
preliminare presso il tribunale di Modena, tra le restanti statuizioni,
ha condannato Bekshiu Gazmir alla pena di un anno di reclusione ed
euro 4.000,00 di multa in relazione a tre episodi di concorso nel traffico di sostanze stupefacenti commessi tra l’il e il 16.2.2010 nei diversi luoghi specificamente indicati nei rispettivi capi di imputazione.
Con sentenza in data 17.7.2012 la corte d’appello di Bologna, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, ha disposto la riqualificazione delle condotte relative a due degli episodi criminosi ascritti
all’imputato (specificatamente contrassegnati con i capi a) e b) della
rubrica), configurandoli quali ipotesi di tentativo di acquisto di sostanza stupefacente, rideterminando la pena a suo carico in quella di
otto mesi e venti giorni di reclusione ed euro 2.200,00 di multa.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione Bekshiu Gazmir, dolendosi della
violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nell’aver
ritenuto giuridicamente ammissibile, limitatamente all’episodio di
cui al capo a) della rubrica, l’ipotesi del tentativo di acquisto di sostanza stupefacente, senza viceversa pronunciare l’assoluzione
dell’imputato perché il fatto ascrittogli non costituisce reato.
In via gradata, il ricorrente censura la sentenza impugnata per
aver omesso di rilevare l’assoluto difetto di elementi di prova idonei a
confermare l’accertamento della responsabilità dell’imputato in relazione al reato di cui al capo a) della rubrica, anche solo in relazione
all’ipotesi del tentativo allo stesso ascritto.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è infondato.
Dev’essere preliminarmente richiamato, ai fini della conferma
della teorica ammissibilità dell’ipotesi del tentativo di acquisto di sostanza stupefacente, l’orientamento già seguito da questa corte di legittimità, ai sensi del quale la determinazione del momento consumativo della condotta di acquisto di sostanze stupefacenti impone di ricercarne la soluzione nel testo dell’art. 73, d.p.r. n. 309/90, costruito
in termini onnicomprensivi, con la previsione, accanto alla condotta
dell’acquisto, anche di quella della detenzione.

2

Con particolare riguardo alla condotta consistente nella ‘detenzione’ di sostanza stupefacente, occorre sottolineare come
quest’ultima non implichi necessariamente un immediato contatto
fisico del soggetto con la sostanza, con essa dovendo intendersi, più
in generale, la disponibilità di fatto (anche a mezzo di terzi) dello stupefacente; premessa, da cui discende che la condotta di acquisto, al
fine di conservare un proprio autonomo spazio applicativo, non può
che riguardare, evidentemente, quelle sole situazioni, prodromiche
alla detenzione, in cui il soggetto acquirente non ha ancora materialmente o di fatto acquisito la disponibilità della sostanza.
Da tali premesse, deriva che, al fine di ritenere consumato
l’acquisto di sostanza stupefacente, deve ritenersi, non solo sufficiente, ma altresì necessario l’accordo tra acquirente e venditore sulla
quantità e qualità della sostanza (nonché sul prezzo da pagare), senza
che siano richieste la traditi° e la corresponsione del prezzo: sufficiente, perché con la traditio (ed eventualmente il pagamento del
prezzo), la condotta ravvisabile sarebbe quella della detenzione (non
a caso costruita come onnicomprensiva e residuale); necessario, perché, in difetto di un accordo nei termini suesposti, deve ritenersi configurabile l’ipotesi della fattispecie tentata, ad essa non ostando le
obiezioni concettuali viceversa relative alle condotte di vendita e di
cessione (cfr., al riguardo, Cass., Sez. 4, n. 44621/2005, Orlando;
Cass., Sez. 4, n. 44781/2007, Meca).
Quanto alla sussistenza di idonei elementi probatori a sostegno della condanna pronunciata a carico dell’imputato in relazione al
tentativo di acquisto oggetto dell’odierno ricorso, vale evidenziare
come la corte territoriale abbia adeguatamente valorizzato il contenuto delle conversazioni captate tra l’odierno imputato e il cugino Bekshiu Gramoz; conversazioni dalle quali è emerso come i due avessero
raggiunto specifici accordi sul comportamento da tenere durante
l’imminente incontro con il fornitore dello stupefacente; sul fatto di
acquistare 100,00 o 200,00 euro di sostanza per “provarla” e addirittura su come avere lo stupefacente da “assaggiare” senza pagarlo.
Sempre dalle stesse conversazioni è emerso come l’imputato avesse
suggerito di acquistare 500,00 euro di stupefacente, affermando di
voler personalmente parlare con il fornitore, mentre il cugino Gramoz avesse concordato con l’odierno ricorrente l’acquisto dello stupefacente dopo averlo assaggiato per un corrispettivo, al massimo, di

3

mille o duemila euro. La stessa corte territoriale ha altresì sottolineato come, dall’intercettazione ambientale n. 747, fosse concretamente
emerso come, nell’occasione de qua, il fornitore avesse effettivamente
con sé lo stupefacente oggetto del prospettato acquisto programmato
dai cugini Bekshiu (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Rilevata l’assenza di elementi di prova certi in ordine alla sicura conclusione dell’accordo e del conseguente scambio della sostanza
stupefacente trattata, del tutto coerentemente, sul piano logico, e in
termini di piena consequenzialità argomentativa, la corte territoriale
ha ritenuto che gli elementi di prova così complessivamente compendiati attestassero, in termini sufficientemente attendibili e concludenti, la sussistenza di una condotta di tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, da parte dell’odierno imputato, sulla base di una motivazione da ritenersi in sé esauriente,
immune da vizi d’indole logica o giuridica, come tale idonea a sottrarsi alle censure in questa sede sollevate dal ricorrente.
3. — Al riscontro dell’infondatezza dei motivi di doglianza
avanzati dall’imputato segue il rigetto del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.1.2014.

4

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA