Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6780 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6780 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
ESPOSITO FIORENTINO N. IL 25.05.1972
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI MILANO in data 4 aprile 2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto
il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 4 aprile 2013 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della
sentenza resa dal Tribunale di Monza in data 20 maggio 2011, appellata dall’ imputato
Esposito Fiorentino, escludeva l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c.p., confermando nel
resto.
era stato tratto a giudizio per rispondere del furto aggravato di
L’Esposito
un’autovettura MERCEDES.
2. Avverso tale decisione proponeva ricorso a mezzo del proprio difensore l’imputato
lamentando l’erronea della gravata sentenza quanto alla mancata riduzione della pena,
nonostante l’esclusione dell’aggravante de qua
CONSIDERATO IN DIRITTO
La doglianza relativa alla omessa riduzione della pena in ragione della esclusione
dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 2 c.p. è fondata.
Costituisce infatti costante orientamento di legittimità quello secondo il quale il giudice
dell’impugnazione, allorché accolga l’appello dell’imputato relativamente a circostanze o
a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha l’obbligo di diminuire
corrispondentemente la pena complessivamente irrogata (Sez. 6, Sentenza n. 16239
del 27/02/2013 , Rv. 256250 ; Cass. sez. 1, sent. n. 8576 del 17.6.1997, Bindi ed
altri). Nella specie tanto non è stato fatto avendo la Corte territoriale confermato la
stessa pena inflitta all’imputato nonostante che fosse stata ritenuta insussistente
l’aggravante in questione.
4. Conseguentemente la gravata sentenza va annullata limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano; ex art. 624

3.

Data Udienza: 09/01/2014

c.p.p. va invece dichiarata irrevocabile l’affermazione di penale responsabilità
dell’Esposito.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad
altra sezione della Corte di appello di Milano; dichiara irrevocabile l’affermazione di
responsabilità,

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Così deciso nella camera di consiglio del 9 gennaio 2014

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