Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 678 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 678 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORD»ANZA S

sul ricorso proposto da:
XHAKOLLI SHEPTIM N. IL 15/02/1979
avverso la sentenza n. 3362/2012 GIP TRIBUNALE di TERNI, del
08/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 25/11/2015

Fatto e diritto

XHAKOLLI SHEPTIM ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe di applicazione
della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p. per la violazione dell’articolo 73,
comma 5, del dpr n. 309 del 1990

Contesta, in termini sintetici ed assertivi, il difetto di motivazione.

l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo stata
applicata una pena illegale.

La disciplina sanzionatoria dell’ipotesi attenuata in materia di sostanze
stupefacenti è rinvenibile ora nel disposto dell’articolo 73, comma 5, del
dpr n. 309 del 1990, come da ultimo modificato dal decreto legge n. 36
del 2014, convertito dalla legge n. 79 del 2014.

La sanzione è stata ulteriormente ridotta, rispetto al precedente
intervento realizzato con il decreto legge n. 146 del 2013, convertito
dalla legge n. 10 del 2014 [intervento con cui, peraltro, l’ipotesi
attenuata era stata trasformata in un reato autonomo]: dalle pene della
reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro
26.000, si passa alle pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e
della multa da euro 1032 a euro 10.329.

E’ il novum normativo più favorevole che deve trovare applicazione, ai
sensi dell’articolo 2, comma 4, c.p., onde evitare l’applicazione di una
sanzione divenuta “illegale”, anche per i fatti commessi sotto il vigore
della previgente disciplina, laddove non definiti con sentenza
irrevocabile.

In questa prospettiva, non è dubbio che sia il testo attuale quello più
favorevole rispetto alle discipline previgenti.

Ciò vuoi perché la natura di reato autonomo sottrae oggi la norma al
bilanciamento con eventuali circostanze aggravanti, vuoi per il computo
dei termini di custodia cautelare, vuoi per il computo della prescrizione,
vuoi, soprattutto, sotto il profilo sanzionatorio [le pene, già ridotte, con
il decreto legge n. 146 del 2013, convertito nella legge n. 10 del 2014,

Nonostante la manifesta infondatezza del ricorso, si impone

sono state ulteriormente abbassate e sono decisamente più favorevoli a
quelle previste dalla Fini-Giovanardi e dallo stesso dpr n. 309 del 1990,
nel testo originario, relativamente alle pene ivi previste per le droghe
“pesanti”].

Tra l’altro, l’avvenuta reintroduzione

della sostituibilità della pena

principale con quella del lavoro di pubblica utilità [prevista dalla legge n.
49 del 2006, ma inopinatamente dimenticata nel decreto legge n. 146

supporto del fatto che la normativa più favorevole in concreto è quella
ora introdotta.

In definitiva, è da ritenere che norma più favorevole non possa che
essere, sia per i fatti lievi riguardanti droghe pesanti, che per i fatti lievi
riguardanti droghe leggere, quella introdotta con la normativa di cui al
decreto legge n. 36 del 2014, convertito dalla legge n. 79 del 2014,
sensibilmente più contenuta rispetto a quelle che nel tempo si sono
susseguite.

In questo senso, del resto, si sono espresse, in modo esauriente, le
Sezioni unite, sotto diversi profili.

In particolare, in termini generali, Sezioni unite, 26 febbraio 2015- 28
luglio 2015 n. 33040, Jazouli, ha affermato che, n materia di sostanze
stupefacenti, con riferimento alle ipotesi di illeciti riguardanti sostanze
stupefacenti “leggere”, va annullata la sentenza di patteggiamento per
il reato di cui all’articolo 73 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309 che abbia
applicata una pena secondo i parametri edittali meno favorevoli previsti
dalla disciplina sanzionatoria introdotta dalla legge n. 49 del 2006
dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 32 del 2014 della Corte
costituzionale, pur quando la pena concretamente inflitta sia compresa
entro i limiti edittali previsti dall’originaria formulazione della norma,
prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza
di incostituzionalità. In tale evenienza, poiché nel patteggiamento
l’illegalità sopravvenuta della pena determina la nullità dell’accordo, la
Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza basata su
tale accordo.

del 2013, convertito nella legge n. 10 del 2014] è ulteriore argomento a

Sono principi esportabili anche all’ipotesi del “fatto lieve” [cfr., del resto,
anche Sezioni unite, 26 giugno 2015, Della Fazia].

Si impone quindi l’annullamento senza rinvio dell’accordo pattizio e della
sentenza che l’ha recepito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di Terni.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in data 25 novembre 2015

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