Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 678 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 678 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SUANNO RAFFAELE N. IL 20/08/1935
SUANNO RAFFAELLA N. IL 25/12/1970
avverso la sentenza n. 2107/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. @x t\ A 2_20T \ Pt
che ha concluso per
OL-51,

xiO

Udito, per la pa,,e(eivile, l’Avv
Udit i dife or Avv.

Data Udienza: 21/11/2013

RITENUTO IN FATI-0

1. Raffaele e Raffaella SUANNO, padre e figlia, chiamati a rispondere dei reati di
bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (nonché del reato di cui al capo 4,
dichiarato prescritto in secondo grado), erano ritenuti responsabili e condannati alle
pene di legge dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza del 10-5-2007, che veniva
confermata su tali capi dalla Corte di Appello di Milano con pronuncia in data 2-2-2012.

della Newsider srl, esercente attività di carpenteria metallica, dichiarata fallita il 26-12001, per il padre • di amministratore di fatto della stessa società, la bancarotta
fraudolenta documentale (capo 1) consistita nella tenuta della contabilità in modo da
non rendere ricostruibile il patrimonio ed il movimento degli affari, per mancata
registrazione di due fatture in data 31-1-2001, del complessivo importo di oltre 67
milioni di lire; la bancarotta patrimoniale articolata in due capi d’imputazione:
postfallimentare (capo 2) per la distrazione dell’importo relativo alle due fatture di cui
sopra, fallimentare (capo 3) per la distrazione di somme prelevate dalle casse sociali
senza giustificazione, dell’importo di lire 8.800.000 trasferito su conti personali,
dell’importo di 65 milioni di lire prelevato dal conto cassa, di quello di oltre due milioni
di lire per acquisto di prodotti per la casa: prelievi tutti risultanti da una contabilità
parallela tenuta in un computer in uso a Raffaella Suanno.
3. Il ricorso comune ai due imputati, proposto dal difensore F. Brusatori, è articolato in
cinque motivi.
4. Primo: nullità dell’ordinanza 2-2-2012, e conseguentemente della sentenza, che aveva
disatteso l’istanza di rinvio per impedimento degli imputati e del difensore,
impossibilitati a raggiungere la sede della corte di appello milanese per una eccezionale
nevicata, situazione portata a conoscenza dell’A.G. a mezzo fax.
5. Secondo: omessa notificazione agli imputati del decreto di citazione per il giudizio di
appello nei loro rispettivi domicilio e residenza.
6. Terzo: violazione di legge e mancata ammissione di prova decisiva per mancata
ammissione di istruttoria integrativa a seguito della contestazione di nuovi reati e
nuove circostanze aggravanti, in violazione dell’art. 519 cod. proc. pen. che, nella
formulazione frutto della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 241/1992), non
circoscrive più, in caso di nuove contestazioni, il diritto alla prova nei limiti dell’art.
507 stesso codice.
7. Quarto: violazione di legge in relazione alle norme incriminatrici e vizio motivazionale
per mancanza di prova del ruolo di amministratore di fatto di Raffaele Suanno
(l’episodio Intini non era significativo avendo questi dichiarato che le lavorazioni non
riguardavano Newsider, ma una commessa a lui affidata da terzi) e delle distrazioni

2

2. Nello specifico i reati ascritti sono, nei rispettivi ruoli, per la figlia, di amministratore

nonché della tenuta delle scritture in modo penalmente rilevante da parte di entrambi
gli imputati.
8. Quinto: violazione di legge in punto di elemento soggettivo del reato e di nesso causale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

sono nel complesso da disattendere.
2. Le questioni in rito proposte con i primi due motivi sono senza fondamento.
3. La corte milanese ha disatteso con motivazione condivisibile l’istanza di rinvio per
impedimento degli

imputati

e del

difensore evidenziando l’insussistenza

dell’impossibilità di raggiungimento della sede dell’ufficio giudiziario per la nevicata
verificatasi il 2-2-2012, in quanto per scienza diretta dei componenti del collegio la linea
ferroviaria da Gallarate era, a differenza da quanto sostenuto nel fax inoltrato dal
difensore, funzionante, né con il ricorso sono stati apportati elementi idonei a smentire
l’assunto della corte territoriale, essendo stata solo censurata la decisione sull’assunto,
meramente assertivo, che invece quella linea ferroviaria quel giorno non funzionava.
4.

Né ha maggior spessore la questione, genericamente formulata, dell’omessa
notificazione agli imputati del decreto di citazione per il giudizio di appello nei loro
rispettivi domicilio e residenza, dal momento che l’accesso agli atti, consentito dalla
natura della doglianza, dimostra che il predetto decreto era stato notificato
personalmente all’imputato il 28-12-2011, e alla figlia, elettivamente domiciliata presso
il difensore, il 25-11-11 a mezzo fax diretto a quest’ultimo.

5. La censura di cui al terzo motivo si pone ai limiti dell’ammissibilità laddove censura di
violazione di legge e mancata ammissione di prova decisiva il rigetto da parte del
giudice di primo grado della richiesta di istruttoria integrativa a seguito della
contestazione di nuovi reati e nuove circostanze aggravanti, in asserita violazione
dell’art. 519 cod. proc. pen..
6. Invero, per quanto in effetti l’ammissione di prove nuove in caso di modifica della
imputazione non sia soggetta ai limiti di cui all’art. 507 cod. proc. pen. (Corte Cost.
241/1992), a fronte dell’ordinanza 10-5-2007 del tribunale di Busto Arsizio in cui si
rilevava che la modifica della contestazione non aveva alterato il ruolo di
amministratore di fatto del Suanno sul quale verteva la prova nuova la quale, non
essendo attinente alla contestazione suppletiva, doveva considerarsi tardiva, il
ricorrente non ha precisato la decisività di essa non avendone specificato la rilevanza in
relazione alle nuove contestazioni.
7. Il quarto motivo da un lato reitera, senza aggiungere alcun significativo elemento di
novità, questioni che, già proposte con l’atto di appello, sono state oggetto di puntuale

3

1. I ricorsi contenuti nell’unico atto a firma del difensore, inammissibili sotto alcuni profili,

esame e motivata reiezione nella sentenza impugnata, dall’altro, e comunque, sotto
l’apparente deduzione di vizi di legittimità, gravita invece nell’orbita delle censure di
merito, riproponendo aspetti inerenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del
materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza dei giudici di merito.
8.

Questi ultimi hanno infatti fornito ragionata contezza, applicando principi consolidati
nella giurisprudenza di questa corte, delle molteplici ragioni per le quali Raffaele Suanno
aveva rivestito il ruolo di amministratore di fatto della società di poi fallita,

dall’imputato in forma di impresa individuale, nello stesso capannone, fino al fallimento
dichiarato nel 1987 e seguito da una condanna per bancarotta, quindi proseguita dal
figlio con la denominazione Carpenteria metallica Giesse e cessata nel 1996 per decesso
del titolare, di poi sostituita dalla Newsider, di cui erano socie Raffaella Suanno e la
cognata di questa, Margherita Mele, per concludere coerentemente che si trattava di
un’attività familiare le cui capacità ed esperienza nel settore della carpenteria erano
esclusivo appannaggio dell’imputato, il quale, causa i propri pregressi, non poteva
figurare formalmente.
9.

Né la sentenza impugnata ha mancato di valorizzare la circostanza che fornitori e
dipendenti della società avevano riferito al curatore di aver intrattenuto rapporti con
l’imputato, il quale per di più non solo era stato destinatario di alcuni prelievi di somme
risultanti dalla contabilità non ufficiale, tenuta nel computer della figlia coimputata, ma,
dopo il fallimento, era stato trovato dal curatore nel capannone, intento a lavori di
carpenteria mediante utilizzo delle attrezzature della società, in compagnia di Ivano
Intini, titolare di impresa artigianale nella stessa località. Episodio, quest’ultimo, del
quale invano nel ricorso si è tentato di sottovalutare l’importanza, isolandolo dal
contesto, solo perché Intini aveva dichiarato che le lavorazioni non riguardavano
Newsider, ma una commessa a lui affidata da terzi.

10. Inammissibile per aspecificità è anche l’ulteriore

tranche del motivo in esame che

investe la prova delle distrazioni nonché della tenuta delle scritture in modo penalmente
rilevante da parte di entrambi gli imputati, oggetto, per contro, di puntuale disamina e
motivata conclusione nel provvedimento impugnato sulla base della dimostrazione dei
prelievi ingiustificati di somme risultanti dalla contabilità occulta tenuta nel computer di
Raffaella Suanno, sensibilmente diversa da quella ufficiale, dalla quale risultavano
operazioni ‘senza fattura’ o ‘in nero’, e della mancata registrazione nella contabilità
ufficiale di alcune fatture.
11. Affetto da genericità è anche il quinto motivo afferente a violazione di legge in punto di
elemento soggettivo del reato e di nesso causale. Sotto il primo profilo si osserva che
entrambi i reati contestati sono caratterizzati dal dolo generico onde il riferimento a
quello specifico, peraltro non meglio precisato, non ha ragion d’essere. Infatti per la
ricorrenza dell’elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale,
4

ripercorrendo dapprima la storia dell’attività imprenditoriale, inizialmente gestita

basta la consapevolezza che l’atto cagioni danno o possibilità di danno alla massa
creditoria, trattandosi di reato di pericolo che, sanzionando anche condotte
potenzialmente idonee a pregiudicare le ragioni dei creditori, non necessita, per la sua
sussistenza, della prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai
creditori, e il dolo che lo connota è quello generico per la cui sussistenza è sufficiente la
consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di
garanzia delle obbligazioni contratte, non necessitando né la consapevolezza dello stato

3229/2012, 11633/2012, 11899/2010). Mentre nella specie la bancarotta fraudolenta
documentale è contestata nella tipologia di cui all’art. 216, comma primo n.2, seconda
ipotesi, legge fall. che richiede il dolo generico, a differenza della prima ipotesi ivi
prevista.
12. Completamente orfana di specificità è da ultimo la censura relativa al profilo del nesso
causale, che neppure chiarisce quale sarebbe, secondo i ricorrenti, l’evento non causato
dalle loro condotte. I giudici di merito hanno comunque evidenziato come già nel 1997
risultasse un’esposizione debitoria significativa verso gli enti previdenziali, esposizione
che nel biennio 1998-1999 era giunta a livelli irrimediabilmente elevati con risultati
negativi e reiterate perdite di esercizio, con conseguenze del tutto prevedibili agli occhi
di un operatore prudente e rigoroso, mentre l’entità delle distrazioni messe a segno dai
prevenuti aveva contribuito a determinare il fallimento.
13. Vale la pena pure evidenziare come al termine prescrizionale ordinario del reato (26-72013) vada aggiunto il periodo di sospensione della prescrizione dall’11-7-2013, data in
cui il processo veniva rinviato per astensione del difensore dalle udienze, al 21-112013, con conseguente mancato decorso del termine stesso.
14.AI rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P. Q. M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21-11-2013

Il Presidente

di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Cass.

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