Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6778 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6778 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FILIPPI GIANCARLO N. IL 22/05/1964
avverso la sentenza n. 4493/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile,
Uditi difensor Avv. Zwutì

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Data Udienza: 14/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il GIP del Tribunale di Roma, all’esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, condannava
Filippi Giancarlo alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, per violazione
degli articoli 73 e 80 del d.P.R. n. 309/90, con la concessione delle attenuanti generiche valutate equivalenti alla recidiva (così escludendo dal giudizio di comparazione la contestata aggravante prevista dall’art. 80 del d.P.R. citato, pur ritenuta sussistente).

fermava l’affermazione di colpevolezza, escludendo tuttavia l’aggravante ex art. 80 del d.P.R.
n. 309/90 e riducendo conseguentemente la pena. In rito, la Corte distrettuale disattendeva
l’eccezione di inutilizzabilità dell’esito delle intercettazioni – sollevata dalla difesa – ed osservava al riguardo che non appariva condivisibile la tesi difensiva circa la prospettata equiparabilità
degli agenti operanti sotto copertura (la cui attività nella concreta fattispecie aveva consentito
l’arresto del Filippi) agli informatori della polizia giudiziaria, con riferimento alle disposizioni di
cui agli artt. 203, primo comma, e 267, comma 1-bis, c.p.p.

3. Ricorre per cassazione il Filippi deducendo due motivi di censura che, tenuto conto della loro
stretta connessione, saranno poi di seguito esaminati congiuntamente, e possono così riassumersi: la situazione verificatasi nel caso di specie sarebbe del tutto equiparabile a quella di intercettazioni disposte in base a fonte anonima o confidenziale, con conseguente inutilizzabilità
dell’esito delle intercettazioni così disposte; le indicazioni dell’agente sotto copertura potevano
essere utilizzate per avviare le indagini ma non potevano “ex se” costituire il quadro dei sufficienti indizi per disporre le intercettazioni, posto che, secondo la tesi difensiva, gli agenti operanti avrebbero riferito nelle loro informative – poste a base dei decreti autorizzativi delle intercettazioni – notizie apprese da fonte anonima a sua volta informata da altra fonte anonima.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
I giudici di seconda istanza – la cui motivazione, sopra sinteticamente richiamata, si integra
con quella di primo grado, formando un corpo motivazionale unico per le parti in relazione alle
quali si registra una “doppia conforme”, e quindi anche per quel che riguarda l’eccezione sollevata dalla difesa, ed oggetto dei motivi di ricorso quali sopra illustrati – hanno ritenuto pienamente utilizzabile l’esito delle intercettazioni telefoniche osservando che, in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 203, primo comma, e 267, comma 1-bis, c.p.p., gli agenti operanti
sotto copertura non sarebbero equiparabili agli informatori della polizia giudiziaria. La Corte
territoriale ha quindi dettagliatamente descritto i corposi ed oggettivi elementi probatori univocamente conducenti al pieno e diretto coinvolgimento del Filippi nella delittuosa vicenda che ne
occupa. In base a quanto è dato desumere dalla sentenza impugnata, nelle informative si riferivano notizie ben precise circa le modalità di consegna di una partita di droga, nell’ambito del1

11/(41

2. A seguito di gravame ritualmente proposto dall’imputato, la Corte d’Appello di Roma con-

l’operazione di polizia giudiziaria che aveva poi portato all’arresto di tal Nardi Alessandro trovato in possesso di un chilo di cocaina; dalla sentenza si rileva che il Nardi ed il Filippi – il giorno
precedente a quello dell’arresto del Nardi – si erano precedentemente recati all’albergo Cavalieri Hilton di Roma versando l’importo di 75.550,00 euro ad un soggetto che era l’agente sotto
copertura: dunque, l’agente sotto copertura aveva riferito nell’informativa circostanze fattuali
in termini di certezza, di cui era personalmente a conoscenza e quindi non riconducibili a fonte
anonima.

evince che le indicazioni investigative erano state fornite, all’agente sotto copertura italiano, da
un agente sotto copertura americano: dunque, non può assolutamente parlarsi di equiparazione dell’agente sotto copertura a fonte anonima o confidenziale.

5. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 14 novembre 2013
Il Consig ere estensore

Il Presidente
(Pietro Antonio Sirena)

(Vinc nzo Romis)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

A quanto sopra esposto, aggiungasi che dalla sentenza di primo grado – molto articolata – si

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