Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6776 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6776 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORNELI PAOLA N. IL 30/07/1967
avverso la sentenza n. 2873/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
26/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 7414 «14
che ha concluso per
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Udito, per la rte civile, l’Avv

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Udit i difensor Avv.
4O

1′

Data Udienza: 30/10/2013

Ritenuto in fatto.

-2- Deduce la ricorrente la nullità del giudizio d’appello per difetto di notifica del relativo
decreto di citazione, nonché del giudizio di primo grado per mancato accoglimento della
richiesta di rinvio del processo formulata dal difensore dell’imputata, il cui diritto di difesa
sarebbe stato violato in considerazione dell’assenza del difensore di fiducia. Eccepisce
altresì l’inutilizzabilità dei risultati dell’alcoltest, la cui esecuzione non sarebbe stata
preceduta dall’avviso all’interessata del diritto di farsi assistere dal difensore. Deduce infine
il vizio di motivazione, con riguardo alla mancata sostituzione della pena con il lavoro di
pubblica utilità.
Con memoria prodotta presso la cancelleria di questa Corte, la ricorrente ripropone e
rielabora i motivi di doglianza proposti con il ricorso.
Considerato in diritto.
-1- Osservala Corte che, non ravvisandosi ragioni di inammissibilità dei motivi di ricorso,
il reato ascritto deve dichiararsi estinto per prescrizione.
In realtà, avuto riguardo al titolo del reato contestato ed alla data di consumazione dello
stesso, il termine massimo di prescrizione, che è, nella sua massima estensione, di cinque
anni, è interamente trascorso.
D’altra parte, le coerenti argomentazioni svolte dalla corte territoriale nella sentenza
impugnata escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito, ex art. 129 c.p.p.,
posto che, dall’esame di detta decisione e dei motivi di ricorso proposti, non solo non
emergono elementi di valutazione idonei a riconoscere la prova evidente della insussistenza
del fatto contestato all’imputata o della sua estraneità ad esso, ma sono rilevabili valutazioni
di segno del tutto opposto, conducenti alla responsabilità della stessa.
-2- La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio, essendo rimasto
estinto per prescrizione il reato ascritto all’imputata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2013.

-1- Corrieli Paola propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello
di Firenze, del 26 aprile 2012, che ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza del
Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Mosummano Terme, del 4 marzo 2010, che l’ha
ritenuta colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (commesso il 15.9.2008) e
l’ha condannata alla pena di tre mesi di arresto e 2.500,00 euro di ammenda; pena dalla
stessa corte ridotta, con la predetta sentenza, a due mesi di arresto e 200,00 euro di
ammenda, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

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