Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6772 del 06/02/2014


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 6772 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto ex art. 625 bis c.p.p. da ALBANESI Franco, nato ad Ancona il
10/09/1958, avverso la sentenza in data 06/03/2013 della Corte di Cassazione;
esaminati gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni.
Motivi della decisione
1. Con sentenza del 6.3.2013, depositata il 19.6.2013, questa Corte di Cassazione
(Sez. 2, n. 26740/13) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Franco Albanesi
avverso la sentenza del 24.1.2012 della Corte di Appello di Ancona, che -in parziale
riforma quoad poenam (concesse le attenuanti generiche negate in primo grado) della
sentenza 13.12.2010 del Tribunale di Ancona- lo ha condannato alla pena, condonata, di
otto mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa per i reati, avvinti da continuazione, di
truffa in danno dell’INPDAP e di false attestazioni ex art. 483 c.p. commessi il 16.8.2004 e
il 16.9.2004 (fraudolenta riscossione dei ratei di agosto e settembre 2004 della pensione
della madre, deceduta il 23.7.2004, che falsamente attestava essere ancora in vita).
In particolare e tra l’altro questa S.C. ha giudicato manifestamente infondato il
motivo di censura dell’Albanesi in punto di prescrizione dei reati ascrittigli, già
asseritamente maturata prima della sentenza del Tribunale, ed ha altresì rilevato come la
radicale genetica inammissibilità del ricorso precludesse la possibilità di rilevare ex art.
129 c.p.p. la causa estintiva prescrizionale sopravvenuta alla sentenza di appello.
2. Avverso tale decisione di legittimità il condannato Franco Albanesi ha proposto
il 23.12.2013 ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., deducendo l’errore di
fatto in cui questa Corte sarebbe incorsa, nell’esame degli atti interni al giudizio,
omettendo di constatare l’avvenuto spirare del termine prescrizionale intermedio dei

Data Udienza: 06/02/2014

3. Il ricorso straordinario va dichiarato de plano inammissibile, ai sensi dell’art. 625
bis -co. 4, seconda parte- c.p.p., perché proposto al di fuori del termine perentorio di 180
giorni previsto dal 2° comma dello stesso art. 625 bis c.p.p.
Tale termine, da reputarsi pacificamente (art. 173 c.p.p.) -in base al tenore letterale
del menzionato art. 625 bis, co. 2, c.p.p.- stabilito a pena di decadenza (Sez. 4, 7.3.2008 n.
15717, Spagnuolo, rv. 239813; Sez. 5, 27.5.2009 n. 37814, Nunziata, rv. 245131), non è stato
rispettato nel caso di specie. In vero, come già chiarito, la sentenza di legittimità
impugnata è stata depositata il 19.6.2013 (mercoledì). Il ricorso straordinario di Franco
Albanesi è stato depositato nella cancelleria centrale di questa S.C. il 23.12.2013 (lunedì).
Di tal che, applicando le regole di calcolo dei termini stabiliti a giorni indicate dall’art.
172 c.p.p., tra il deposito della sentenza e la proposizione del ricorso straordinario sono
intercorsi 186 giorni liberi, evidenzianti la conseguente palese tardività del ricorso
straordinario.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende, che si ritiene equo stabilire in misura di euro 300,00 (trecento).

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro trecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 6 febbraio 2014
Il consigliere stengore
Giacomo 1doloni

residente
anni de
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reati (in assenza di atti interruttivi precedenti la richiesta di rinvio a giudizio del p.m.) in
epoca precedente la sentenza di merito di primo grado. Termine di cinque anni da
calcolarsi alla stregua dell’art. 157 c.p. nella sua più favorevole previsione precedente la
riforma della disciplina della prescrizione introdotta dalla L. 5.12.2005 n. 251 (e ciò a
fronte della omologa estensione del termine prescrizionale massimo o c.d. prorogato ex
art. 161 co. 2 c.p., sia per la previgente , come per l’attuale disciplina: in entrambi i casi
sette anni e sei mesi).

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