Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6771 del 06/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6771 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1) PIRO Vittorio, nato a Cosenza il 09/08/1973, persona offesa,
avverso il decreto di archiviazione emesso il 08/05/2013 dal G.I.P. del Tribunale
di Cosenza nel procedimento penale iscritto nei confronti di
2) SCARAMELLA Antonio, nato a Cosenza il 13/11/1961
3) SCARAMELLA Elena Daniela, n. San Vincenzo la Costa (CS) il 16/05/1965;
esaminati il decreto impugnato, il ricorso e gli atti ostensibili;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Giacomo Paoloni;
lette le requisitorie del pubblico ministero (sost. P.G. dott. Gianluigi Pratola), che
ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato decreto con rinvio degli atti al
Tribunale di Cosenza.

Motivi della decisione
1. All’esito di indagini preliminari, scaturite da denuncia-querela proposta da
Vittorio Piro nei confronti dei fratelli Antonio e Elena Daniela Scaramella, iscritti nel
registro delle notizie di reato per l’ipotesi criminosa di cui all’art. 392 c.p., il procedente
pubblico ministero presso il Tribunale di Cosenza ha chiesto l’archiviazione degli atti
per la ritenuta insussistenza dei presupposti normativi del reato di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni riferibile ai fratelli Scaramella, evidenziando come il denunciante
abbia operato un “improprio trasferimento in sede penale di una controversia risolvibile dal
giudice civile” (dolendosi il Piro, comproprietario con i fratelli Giulia e Pasqualino di
una porzione di un immobile abitativo sito a San Vincenzo la Costa reso oggetto di
risalente giudizio divisorio, dell’interclusione di alcune finestre della sua proprietà
affacciantisi nella porzione di immobile degli Scaramella e di un transito-passaggio nel
loro cortile per accedere all’omologo proprio cortile).

Data Udienza: 06/02/2014

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2. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, con
provvedimento in data 8.5.2013, ha per un verso valutato inammissibile l’opposizione
del Piro, non indicante alcuna pertinente ulteriore attività di indagine (tale non
potendo ritenersi la richiesta di esame degli stessi “opponenti”) e, per altro e connesso
verso, ha ritenuto infondata la notizia di reato, condividendo le conclusioni del p.m.
sulle connotazioni meramente civilistiche dei conflittuali rapporti tra proprietari
finitimi descritti dal denunciante. Per l’effetto ha disposto de plano, ai sensi dell’art. 410
co. 2 c.p.p., l’archiviazione del procedimento iscritto contro i fratelli Scaramella.
3. Avverso il decreto di archiviazione ha proposto, mediante il difensore, ricorso
per cassazione il denunciante-p.o. Vittorio Piro, formulando censure di violazione di
legge e illogicità della motivazione.
Vuoi, in limine, perché l’atto di opposizione all’archiviazione indicava nuovi
mezzi di indagine rappresentati dalle sommarie informazioni dei suoi due fratelli,
erroneamente qualificati dal g.i.p. come opponenti, benché unico denunciante e poi
opponente sia stato soltanto esso Vittorio Piro. Vuoi per la congiunta elusione del
principio del contraddittorio di cui all’art. 127 co. 1 e co. 3 c.p.p. (art. 410 co. 2 in rel. art.
409 co. 6 c.p.p.) in riferimento alla supposta irrilevanza penale dei fatti denunciati,
suscettibili di integrare quanto meno il reato di ragion fattasi produttiva di un patente
vulnus ai diritti di veduta e di transito costituenti modalità di godimento della
proprietà immobiliare sua e dei fratelli. Ordinando l’archiviazione inaudita altera parte,
il g.i.p. ha indebitamente anticipato valutazioni di merito sulla fondatezza della notizia
di reato, che avrebbero potuto trovare ingresso soltanto a seguito di un’analisi dei fatti
nel pieno contraddittorio delle parti interessate.
4. Il ricorso è inammissibile per palese infondatezza dei motivi di doglianza.
4.1. Diversamente da quanto si adduce in ricorso i temi delle indagini integrative
evocati nell’atto di opposizione all’archiviazione chiesta dal p.m. si mostrano
all’evidenza affatto generici e destituiti di concreta pertinenza e rilevanza rispetto
all’oggetto dell’indagine penale, vertente sul corretto esercizio dei diritti e delle facoltà
dei proprietari confinanti. Né alle considerazioni svolte dal g.i.p. può far velo il dato
per cui i due fratelli del ricorrente non abbiano ricoperto la formale veste di opponenti,
essendo ben intuibile la loro piena comunanza di interessi con il fratello Vittorio, quali
contitolari con lui (e, per ciò, opponenti di fatto) della proprietà della parte di edificio
“turbata” dalle iniziative dei fratelli Scaramella, proprietari dell’altra parte di immobile
assegnata dalla divisione giudiziale. L’atto di opposizione, in vero, si limita a
sollecitare l’esame di Pasqualino e Giulia Piro soltanto in ragione della loro anteatta
qualità di parti intervenute nel giudizio civile divisorio (i cui atti, prodotti dal
denunciante o acquisiti in corso di indagini, sono versati nel fascicolo processuale) e,
dunque, di persone in grado di riferire “circostanze utili” sulla vicenda. Circostanze che
tuttavia l’opponente si è astenuto dal precisare, e che non era e non è dato
comprendere quali fossero, allorché si osservi -tra l’altro (è dato emergente per tabulas
2

A tale richiesta di archiviazione si è opposto il denunciante-persona offesa
Vittorio Piro, richiedendo al g.i.p. di ordinare al p.m. la formulazione dell’accusa (art.
409 co. 5 c.p.p.) per i reati di cui all’art. 610 c.p. ovvero di cui all’art. 392 c.p. e “in
subordine” di disporre la prosecuzione delle indagini con l’escussione dei suoi fratelli
Pasqualino e Giulia Piro.

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4.2. Ne discende, allora, la trasparente logicità del vaglio esperito dal g.i.p.
cosentino sulla irrilevanza degli indefiniti mezzi integrativi della prova segnalati
dall’ opponente.
Con l’ovvia inferenza che la decisione adottata dal g.i.p. si mostra aderente al
dettato normativo e in linea con gli indirizzi ermeneutici di questa Corte regolatrice.
Perché nel caso in esame il censurato giudizio su vaghezza e non pertinenza (id est
inconferenza) delle assumende testimonianze indicate nell’opposizione alla richiesta
definitoria del p.m. non si è tradotto in alcuna valutazione, diretta o indiretta od
anticipata, del merito e delle valenze giuridiche dei fatti denunciati dal Piro. Fatti già
contestualmente risultanti, all’esito degli accertamenti svolti dal p.m., privi di specifica
apprezzabilità in sede penale. Situazione, questa, che legittima senz’altro il g.i.p. a
deliberare l’archiviazione degli atti de plano, senza procedere all’udienza camerale
prevista dall’art. 409 co. 2 c.p.p. (cfr., ex plurimis: Sez. 6, 3.11.2003 n. 47457, p.o. in p.p.
contro ignoti, rv. 227828; Sez. 6, 13.11.2012 n. 6579/13, p.o. in proc. Febbo, rv. 254869;
Sez. 6, 26.2.2013 n. 12833, p.o. in proc. Adolfi, rv. 256060). Del resto, come pure chiarito
da questa S.C., l’immediata irrilevanza penale dei fatti oggetto dell’instaurato
procedimento penale è di per sé sufficiente a focalizzare la superfluità di ulteriori
suppletive attività di indagine eventualmente indicate dalla parte opponente. Indagini
suppletive che, per quanto detto, non sono state in concreto indicate nell’atto di
opposizione dell’odierno ricorrente Piro (v.: Sez. 5, 6.6.2012 n. 25302, p.o. in proc.
Schicchitano, rv. 253306; Sez. 6, 10.7.2013 n. 30185, p.o. in proc. contro ignoti, rv.
257016).

All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, che si reputa equo stabilire in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 6 febbraio 2014
Il consigliere stenstve
Giacomo iÌaoloni

residente
GioiJanni i e Rober

dalla denuncia-querela e dall’atto di opposizione)- che, a differenza del ricorrente
Vittorio Piro, abitante a San Vincenzo la Costa ove è sito l’immobile controverso, i suoi
due fratelli risiedono in altre distanti località (Bari e L’Aquila) e sono comunque rimasti
estranei al “carteggio legale” intercorso tra Vittorio Piro e i germani Scaramella poco
prima della denuncia-querela che ha dato origine al procedimento penale.

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