Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 677 del 21/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 677 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FLAUTO CARMELA N. IL 16/07/1959
GAMMELLA CONCETTA N. IL 03/12/1980
avverso la sentenza n. 4321/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
02/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/11/2013

– Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
– Udito, per le ricorrenti, l’avv. Elio Rossi, che ha chiesto l’accoglimento del
riocrso.
RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 2/7/2012, a conferma di quella

Concetta per il furto di un televisore, prelevato dai banchi del supermercato e
portato fuori dello stesso senza corrisponderne il prezzo.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse
delle imputate, l’avv.Elio Rossi, il quale lamenta:
– violazione di legge, per l’inidoneità dell’azione a integrare l’elemento oggettivo
del reato contestato (il televisore non fu nascosto alla visuale del personale
addetto alla sorveglianza) e per l’assenza dei presupposti soggettivi;
– violazione di legge, per l’inoffensività della condotta e l’assenza di tipicità della
stessa, dal momento che il televisore non era stato occultato e la sottrazione non
era ancora avvenuta quando intervenne il personale di vigilanza;
– l’assenza di motivazione “sui rilevati requisiti empirici necessari alla prognosi
d’idoneità”, in quanto le imputate restituirono immediatamente il bene.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza.
La responsabilità delle due donne è stata affermata perché le stesse, dopo
aver prelevato il televisore dai banchi del centro commerciale “Le Grange” ed
averlo posto su di un carrello, approfittando dell’assenza della cassiera
guadagnavano l’uscita attraverso il varco riservato agli avventori “senza acquisti”
e tentavano di allontanarsi dal supermercato, venendo fermati dal personale di
vigilanza. Le due, abbandonato il televisore, si davano allora alla fuga, ma
venivano subito dopo raggiunte e arrestate dai carabinieri, avvertiti dal
personale dell’esercizio commerciale.
Rispetto a questa lineare ricostruzione dell’episodio il difensore non
contrappone che sterili obiezioni relative all’idoneità della condotta, alla sua
tipicità o alla sua offensività, che non sono minimamente idonee a mettere in
discussione il fatto-reato, la sua illiceità e la riconducibilità alle odierne imputate.
E anche l’unica argomentazione pertinente al caso — il non compiuto
impossessamento del bene, che sembrerebbe rimandare alla meno grave ipotesi
2

y(

emessa dal Tribunale di Cassino, ha condannato Flauto Carmela e Gamella

del tentativo – è infondata in maniera manifesta, avendo questa Corte chiarito
che risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi
impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della
sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo,
essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto
intervento dell’avente diritto o della polizia (Cass, n. 7704 del 5/5/93;, N. 398
del 1993 Rv. 193177, N. 837 del 1993 Rv. 193486, N. 2622 del 1993 Rv.
194318, N. 3642 del 1999 Rv. 213315, n. 31461 del 2002, N. 21757 del 2004,

Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la
condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a
favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in C 1.000
ciascuna.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 ciascuna a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 21/11/2013

N. 7047 del 2008).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA