Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6766 del 24/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6766 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
S.D. COSTRUZIONI S.R.L.
avverso l’ordinanza n. 63/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 13/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
4ettelsentite le conclusioni del PG Dott. ED GE- Ap-, ;(9
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Data Udienza: 24/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’11-13 aprile 2013 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato il
riesame proposto da S.D. Costruzioni s.r.l. di Tripodi Domenico e Tripodi Saveria
avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. di quel Tribunale in data 14

della sua diretta riconducibilità alla organizzazione criminale denominata “cosca
Iamonte”, operante in Melito Porto Salvo ed in altre zone della provincia reggina in
epoca antecedente e prossima al 2005 e sino alla data odierna.

2. Nell’interesse della predetta società, intestata a soggetti non indagati, il difensore
ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del
riesame, deducendo la violazione dell’art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 321
c.p.p., 240, 416-bis, comma 7, c.p., per essere stata omessa la necessaria verifica sulla
stabilità dei rapporti intercorsi con l’associazione mafiosa e sulla riconducibilità a
quest’ultima.
Il Tribunale, inoltre, nulla dice sul carattere eventualmente fittizio dell’intestazione
delle quote ai ricorrenti, né può ritenersi sufficiente un singolo episodio di
interessamento del Tripodi Giovanni in merito al rilascio di una concessione edilizia per
poter inferire che la società si trova nella costante disponibilità della predetta
associazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.

4. Con riguardo alla gestione di fatto della su indicata impresa di costruzioni edili,
che si ipotizza esercitata dall’indagato Tripodi Giovanni, fratello di Saveria Tripodi e
reale dominus della società, operante sulla scorta delle direttive impartite da Remingo
Iamonte, all’epoca in cui quest’ultimo era “reggente” la cosca su menzionata, deve
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marzo 2013 con riferimento all’intero patrimonio aziendale della società, sul presupposto

rilevarsi come l’attività di amministratore svolta da un soggetto indagato del delitto di
partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso non sia sufficiente, di
per sé, a far ritenere che i beni oggetto dell’amministrazione siano stati provento di
delitti, ovvero finanziati con provento di delitti, ben potendo l’attività delittuosa
attribuita all’indagato essere separata da quella lecitamente svolta.

infatti, che venga positivamente dimostrata una qualsivoglia correlazione (come, ad
esempio, la contitolarità delle quote societarie, la comproprietà dei beni, l’assunzione da
parte di terzi delle indicate qualità per conto dell’indagato, ecc.) tra i beni medesimi e
l’attività illecita attribuita agli indagati del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n.
3392 del 16/07/1993, dep. 23/09/1993, Rv. 195180).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, il sequestro preventivo di un bene è
legittimo se vi sia una relazione specifica e stabile tra detto bene e la realizzazione
dell’illecito, sì da evidenziare al riguardo l’esistenza di un rapporto connotato da elementi
strutturali: la dimostrazione dell’esistenza di tale rapporto è necessaria anche in caso di
confisca obbligatoria, come quello previsto dall’art. 416-bis, cod. pen., comma 7, in
quanto la obbligatorietà della confisca non comporta alcuna presunzione sotto il profilo
della strumentalità delle cose che si intendono assoggettare ad un vincolo cautelare reale
(da ultimo, v. Sez. 6, n. 27750 del 21/05/2012, dep. 12/07/2012, Rv. 253113).
Un criterio direttivo, quello or ora enunciato, che presuppone il rigoroso
accertamento, e la correlativa congrua indicazione, della presenza di concreti e
significativi elementi di collegamento fra la gestione dell’azienda che si intende porre
sotto sequestro e le attività riconducibili all’ipotizzata associazione criminale di stampo”
`ndranghetistico”, ma il cui contenuto sostanziale non risulta in alcun modo osservato
nel tessuto argomentarivo dell’impugnato provvedimento, ivi prospettandosi, con
affermazioni solo generiche, l’esistenza di una relazione di strumentalità e funzionalità
della società alla commissione dell’ipotizzato delitto associativo.
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata sembra limitarsi a fare riferimento, con
enunciazioni del tutto generiche ed assertive, ad un isolato episodio di interessamento
del Tripodi riguardo al rilascio di un’autorizzazione paesaggistica, ad elementi basati sulle
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Ai fini del sequestro e della successiva confisca dei beni in questione è necessario,

relazioni familiari, ovvero alla prospettata assenza — durante una conversazione oggetto
di intercettazione ambientale intercorsa con altro indagato, il Guerrera Giuseppe — della
libertà di scelta di un’impresa cui appaltare i lavori nel contesto territoriale di riferimento.
La motivazione, tuttavia, così impostata, è meramente apparente, poichè il Tribunale
non può limitarsi ad affermare apoditticamente la natura di corpo del reato o di cosa
pertinente al reato, ma deve specificare, sulla base dei criteri sopra indicati, ed in

vincolo di pertinenzialità rispetto ai reati ipotizzati (Sez. 3, n. 12107 del 18/11/2008,
dep. 19/03/2009, Rv. 243393).

5.

S’impone, conseguentemente, l’annullamento con rinvio dell’impug-nata

ordinanza, per una nuova deliberazione che affronti i punti critici sopra evidenziati,
colmando le relative lacune motivazionali ed uniformandosi ai principii di diritto stabiliti
in questa Sede.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio
Calabria.
Così deciso in Roma, li, 24 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

relazione ai diversi beni o alle diverse categorie di beni sequestrati, quale sia il loro

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