Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6765 del 17/11/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6765 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERONA
nei confronti di:
ROSAS DOMINGO DE JESUS ALBERTINA N. IL 28/11/1971:MONTEMEZZI
MARIA N. IL 25/04/1966
avverso l’ordinanza n. 1606/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VERONA, del 03/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
lette le conclusioni del PG Dott. MARIO FRATICELLI che ha chiesto dichiararsi il
ricorso inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il pubblico ministero presso il Tribunale di Verona ha impugnato per
abnormità il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Verona che, nel procedimento a carico di Rosas Donningo De Jesus Albertina e
Montemezzo Maria, in sede di udienza preliminare dichiarava la nullità dell’avviso
ai sensi dell’art. 415 bis cod. proc. pen. per genericità dell’imputazione
disponendo la restituzione degli atti al suo ufficio. Rileva che tale provvedimento
è abnorme in quanto non vi è stato il doveroso previo invito del pubblico
ministero alla precisazione dell’imputazione, risultando così indebita la
regressione.
Data Udienza: 17/11/2015
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Il procuratore generale presso questa Corte con propria requisitoria scritta
ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Va innanzitutto considerato che, laddove venga erroneamente disposto il
regresso del procedimento per questioni attinenti alla regolarità dell’avviso di
conclusione delle indagini, non si realizza comunque la ipotesi di abnormità sotto
il profilo della “stasi” del procedimento che può essere proseguito con la
ordinaria ripetizione dell’atto annullato (Non è abnorme il provvedimento con cui
conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà
ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a
giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di
provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione
dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi
del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del
predetto avviso. (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 – dep. 22/06/2009, P.M. in
proc. Toni e altro, Rv. 243590)). Quanto alla specifica doglianza del pubblico
ministero che ritiene che il provvedimento sia abnorme sotto il profilo della
incompatibilità con il sistema processuale laddove non si tenti prima la via della
integrazione del capo di imputazione insufficiente, va considerato che dal verbale
di udienza risulta (pur a fronte della evidente incompletezza della verbalizzazione
della dichiarazione del difensore), che, dopo che il difensore ebbe a eccepire il
difetto del capo di imputazione, il pubblico ministero in udienza, pur potendo
interloquire e precisare il capo di imputazione, ebbe ad associarsi alla richiesta
della controparte. Quindi l’atto è stato emesso dopo regolare contraddittorio e
possibilità di correzione ed integrazione della imputazione.
P.Q. M .
Rigetta il ricorso.
Roma cos
iso nella camera di consiglio del 17 novembre 2015
il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso di