Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6763 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6763 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: LEO GUGLIELMO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di

Weil Raoul, nato a Basilea (Svizzera) il 13/11/1959

avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bologna in data 22/10/2013

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Guglielmo Leo;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto dott. L. Riello, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Sono impugnati i provvedimenti del 22/10/2013 con i quali la Corte d’appello
di Bologna, in persona del Consigliere delegato dal Presidente, ha convalidato
l’arresto a fini estradizionali operato in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria il
19/10/2013, ed ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei
confronti di Raoul Weil, cittadino elvetico ricercato dall’Autorità giudiziaria
statunitense in relazione ad un’accusa di frode bancaria.

Data Udienza: 12/12/2013

Con motivazione unitaria, si rileva che l’arresto provvisorio è stato
effettuato, in presenza della corrispondente richiesta dell’Autorità estera
procedente, a fronte di una situazione di effettiva urgenza, stante il rischio di
fuga dell’interessato e considerato che lo stesso è stato rintracciato mentre
occasionalmente alloggiava presso un albergo bolognese. Si osserva ancora,
anche a titolo di motivazione per l’adottato provvedimento cautelare, come il
citato rischio d’una fuga del Weil risulti desumibile dalla natura e dalla gravità dei
fatti contestati (una frode bancaria di rilevanti dimensioni, della quale il

UBS Private Banking), e dalla connessa rilevanza della pena potenzialmente
inflitta. Nel contempo, si evidenzia come l’interessato sia persona munita di
rilevanti mezzi economici e di contatti in vari Paesi, così da trovarsi nelle
condizioni idonee a sostenere la propria latitanza, e comunque a lasciare un
territorio nel quale non risulta in alcun modo radicato.

2. I Difensori dell’interessato, con distinti motivi di ricorso, sollecitano
l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
2.1. In primo luogo si prospetta l’annullamento dell’ordinanza di applicazione
della misura cautelare della custodia in carcere – a norma dell’art. 606, comma
1, lettera c), e dell’art. 125 cod. proc. pen. – sul presupposto del difetto assoluto
di motivazione in merito al rischio di fuga dell’interessato.
Secondo il ricorrente, potrebbe conferirsi rilievo solo al rischio d’una
sottrazione al provvedimento restrittivo dell’Autorità statunitense, a nulla
rilevando un eventuale allontanamento da Bologna, ove in effetti Weil non
avrebbe interessi. L’estradando avrebbe più volte manifestato la disponibilità ad
essere interrogato dalla magistratura americana, ma di questo la Corte
territoriale non avrebbe tenuto alcun conto. La Difesa assume che vi sarebbe un
presupposto implicito del provvedimento impugnato, cioè la convinzione che
Weil, una volta rientrato in Svizzera, non sarebbe estradato. Ma tale presupposto
sarebbe estraneo al compendio cognitivo legittimamente utilizzabile dal giudice
della cautela estradizionale, ed oltretutto infondato (non risulterebbe richiesta
all’Autorità svizzera l’estradizione dei Weil).
Vi sarebbe, comunque, una carenza motivazionale radicale.
2.2. Doglianze analoghe vengono proposte quanto alla decisione di
convalida dell’arresto in via di urgenza: la carenza del rischio di fuga si
risolverebbe in mancanza dei presupposti per l’intervento d’iniziativa della polizia
giudiziaria; e del resto la giurisprudenza, pure orientata a sovrapporre pericolo
di fuga e urgenza dell’arresto, l’avrebbe fatto sempre in presenza di concreti
segnali d’allarme, che nella specie mancherebbero completamente.

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ricorrente sarebbe chiamato a rispondere in qualità di amministratore delegato di

In ogni caso, il provvedimento impugnato non ne avrebbe indicati, così
incorrendo in carenza totale di motivazione e, dunque, nel denunciato vizio in
procedendo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, ai limiti dell’inammissibilità.

l’ordinanza di convalida e di applicazione di misura cautelare a seguito di arresto
provvisorio ex art. 716 cod. proc. pen. sia ricorribile per cassazione solo per
violazione di legge, e non anche per vizio di motivazione (da ultimo, Sez. VI,
Sentenza n. 29410 del 25/06/2009, rv. 244535).
Il ricorrente si mostra consapevole del limite, prospettando una carenza
assoluta di corredo motivazionale per i provvedimenti impugnati, ed enunciando
espressamente un vizio in procedente. Per altro verso, e sia pure in termini non
del tutto espliciti (specie in punto di identificazione della norma di legge violata),
viene denunciata una sorta di deviazione dai criteri legali di apprezzamento del
problema cautelare, avuto riguardo all’eventualità che Weil raggiunga il territorio
elvetico, e lì si ponga al riparo dalla estradizione.
Sennonché, con ogni evidenza, la necessaria motivazione sul,rischio di fuga è
stata scritta ed adeguatamente sviluppata, di talché le relative critiche mirano
inammissibilmente ad introdurre un sindacato sulla sua congruenza, precluso da
legge, se non addirittura un ribaltamento del giudizio in fatto maturato presso la
Corte territoriale.
Quanto alla motivazione rimasta «sottotraccia»,

il

ricorso cumula

considerazioni irrilevanti e mere illazioni.
1.2.

Come ricordato nel

Ritenuto in fatto,

i provvedimenti impugnati

giungono a distinguere tra rischio apprezzato dalla polizia giudiziaria e rischio
ritenuto dal Giudice dell’estradizione.
A proposito del primo, la giurisprudenza ha più volte ribadito che l’arresto
provvisorio ad iniziativa della polizia giudiziaria in applicazione dell’art. 716 cod.
proc. pen. – subordinato, tra l’altro, alla condizione che si tratti di adempimento
urgente – è legittimo quando sussista il rischio di fuga dell’estradando

(ex

multis, Sez. VI, Sentenza n. 3889 del 19/12/2011, Durdevic, rv. 251655).
Nella specie, le forze di polizia hanno individuato una persona che veniva
ricercata da quasi cinque anni, in una situazione di particolare instabilità delle
condizioni utili alla cattura, dato che si trovava in una città ove non le si
conoscevano interessi leciti e che, oltretutto, alloggiava in un albergo. Perdere la
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1.1. In via preliminare va ricordato come, in tema di estradizione per l’estero,

contingenza avrebbe implicato, con estrema probabilità, un serio pregiudizio
della possibilità di adempiere ad un obbligo internazionalmente assunto. Questo
chiaramente (per quanto sinteticamente) si è scritto nel provvedimento
impugnato. Un vizio di omessa motivazione, in condizioni siffatte, è palesemente
insussistente.
La ricorrenza del rischio di fuga è stata poi ribadita ed ulteriormente motivata
a fini di applicazione della custodia cautelare. Il riferimento alla rilevante
disponibilità di mezzi economici e risorse logistiche in altri Stati, coniugato al

l’aspettativa della Corte territoriale che il Weil non si sarebbe trattenuto nel
nostro Paese, in sostanza, al solo fine di farsi eventualmente estradare. Una
estradizione che lo stesso Weil avrebbe tutto l’interesse ad evitare, data l’entità
e la concretezza della minaccia di pena che grava sulla sua persona.
Questo il ragionamento della Corte territoriale, affatto irragionevole, e
comunque perfettamente idoneo ad integrare una doverosa motivazione per la
decisione assunta. Manca, è vero, un riferimento al dato delle ripetute offerte di
rendere interrogatorio che l’interessato avrebbe indirizzato, senza ottenere
riscontro, all’Autorità statunitense. A prescindere da ogni rilievo sulla capacità
della presunta omissione di trasformare l’eventuale incompletezza di motivazione
in carenza assoluta, va notato che il Giudice della cautela non è obbligato a
rendere conto di ogni notazione difensiva nel proprio provvedimento, quando lo
stesso sia giustificato in base agli atti e non trascuri circostanze tali da influire
seriamente sulla corretta formazione del convincimento. Delle presunte profferte
non v’è la minima prova, e comunque la disponibilità attribuita al Weil non
equivarrebbe certo a dimostrare la sua disponibilità a consegnarsi all’Autorità
procedente, che ne attendeva invano la cattura da circa cinque anni.
1.3. Quanto infine all’assunto che la Corte territoriale abbia deciso nel timore
che Weil si rifugiasse in Svizzera, si tratta di un rilievo in parte inconferente, ed
in parte ingiustificato.
L’obbligo assunto con la sottoscrizione di un trattato internazionale di
estradizione deve essere adempiuto dallo Stato che si trova nelle condizioni per
farlo. A questo fine, e secondo il riparto interno delle competenze, le procedure
devono essere gestite secondo la legge ed al fine dell’adempimento. Certo uno
Stato raggiunto da richiesta di estradizione non può e non deve preoccuparsi
dell’atteggiamento che altri Stati prenderebbero se il procedimento avviato non
potesse concludersi. In altre parole, uno Stato che si trova nelle condizioni per
estradare ha l’obbligo di decidere, e certo non si sostituisce a quello che, in
un’ipotetica e diversa sequenza, avrebbe potuto trovarsi nelle stesse condizioni.

4

u

A

rilievo dell’assenza di leciti interessi in Italia, rende giustificata e palese

È ovvio, per altro verso, come la motivata convinzione che l’interessato si
darebbe alla fuga possa comprendere l’eventualità che lo stesso cerchi di
garantirsi condizioni le più favorevoli per sottrarsi all’esecuzione del
provvedimento restrittivo ed alla stessa procedura estradizionale, e come anzi la
concretezza di prospettive siffatte renda attendibile, a maggior ragione, la
prognosi di fuga.
In questo senso si spiega l’argomentato riferimento della Corte territoriale alla
concreta aspettativa che Weil, una volta rilasciato, si rechi all’estero. Per il resto,

denunciato.

P.Q.M.

Rigetta

il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 12/12/2013.

1-ter,

si tratta di illazioni, prive oltretutto della minima attinenza al vizio di motivazione

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