Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6762 del 22/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6762 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BATTISTELLA STEFANO N. IL 06/11/1978
avverso la sentenza n. 922/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
24/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA
tp.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.r
v i I P214- dr Ca.”. À
che ha concluso per -cn 07.s•
Aze._
/1,0%.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 22/11/2012

Ricorrente BAMSTELLA Stefano

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 24 ottobre 2011, la Corte d’appello di Trieste – per quanto
in questa sede rileva – riformava parzialmente la sentenza di primo grado
abbreviato,nei confronti di BATTISTELLA Stefano confermandone
l’affermazione di colpevolezza in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod.
pen., 73 d.P.R. n. 309/1990 perché, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, cedeva, in una decina di occasioni, a Berioli Stefano sostanza
stupefacente tipo ecstasy (10/20 pastiglie per volta – tranne in un solo caso, 50
pastiglie ); consegne eseguite in Motta di Livenza tra l’ottobre ed il dicembre
2002.
La Corte d’appello, facendo propria la motivazione della sentenza di primo grado,
ha riaffermato l’utilizzabilità, a dimostrazione della colpevolezza dell’imputato,
delle dichiarazioni accusatorie rese il 18 gennaio 2003 alla RG. da Berioli
Stefano (resosi più volte acquirente di pastiglie di ecstasy dal Battistella )
allorchè costui rivestiva la qualità di teste. Ha inoltre denegato il riconoscimento
della speciale attenuante prevista dall’art. 73, comma V° d.P.R. n. 309/1990 sul
rilievo del numero tutt’altro che trascurabile delle pastiglie di ecstasy,
commercializzate peraltro grazie al collegamento con ambienti dediti al traffico
di dette sostanze.
Ricorre personalmente, per cassazione il Battistella deducendo tre motivi.
Con il primo e con li secondo motivo ( da trattarsi congiuntamente in quanto
logicamente connessi ) lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 606, lett. c)
cod. proc. pen. nonché la contraddittorietà della motivazione. I Giudici di
secondo grado avrebbero erroneamente ritenuto il Berioli semplice testimone e
non invece già indagato quantomeno di reato collegato o connesso con quello
ascritto al Battistella ed al Cascella posto che, dal contenuto delle conversazioni
telefoniche intercettate sulle utenze del Cascella e del Battistella, il Berioli già
risultava

coinvolto a pieno titolo nell’attività di spaccio. Tanto emergeva in

particolare dalla conversazione del 6 dicembre 2002 tra il Cascella ed il Berioli in
cui si fa riferimento alla fornitura di 200 pastiglie di ecstasy, nella quale
quest’ultimo

risultava

direttamente coinvolto; da qui l’inutilizzabilità delle

dichiarazioni rese alla P.G. in assenza del difensore, non solo contra se,ma
anche contra alios.

emessa il 27 maggio 2009 dal GIP del Tribunale di Pordenone, in esito a giudizio

Con la terza doglianza si duole del vizio di violazione di legge per la mancata
concessione della speciale attenuante prevista dall’art. 73, comma V° d.P.R. n.
309/1990, sul rilievo, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d’appello,
della scarsa offensività della condotta ascrittagli,atteso il modesto quantitativo di
sostanza stupefacente contenuta nelle pastiglie cedute in ragione del contenuto
prezzo di vendita, pari ad euro 5,00 cadauna e della non pericolosità dell’attività

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e deve quindi esser respinto con il conseguente onere del
pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, ex art. 616 cod.
proc. pen.
Per ciò che concerne le prime due doglianze proposte, ritiene il Collegio che la
Corte d’appello ( peraltro condividendo e recependo il conforme avviso espresso
dal Giudice di prime cure ) abbia fatto corretta applicazione, nel caso di specie,
del principio di diritto al riguardo ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di
legittimità (a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n.1282 del 1996 ed in
seguito condiviso ex multis, da: Sez. 1 n.5514 / 1998; Sez. 5 n. 474/1999; Sez.
3 n.18765/2003;Sez. 3 n.16856/2010) secondo il quale sono escluse dalla
sanzione di inutilizzabilità comminata dall’art. 63, comma 2° cod. proc. pen. le
dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non
connessi o collegati con quello o con quelli in ordine ai quali esistevano fin
dall’inizio indizi a suo carico, poiché rispetto a questi, egli si trova in una
posizione di estraneità ed assume quindi la veste di testimone.
Orbene la Corte distrettuale, nell’ambito della valutazione e della selezione
critica delle emergenze

probatorie giudicate utili ai fini del decidere,

esclusivamente rimesse

alla stessa quale giudice di merito ( e quindi

insindacabili in sede di legittimità ), ha apprezzato il contenuto delle
conversazioni telefoniche n. 260 e n. 281 del 9 dicembre 2002 intercettate
sull’utenza intestata a Cascella nonché delle dichiarazioni rese dal Berioli alla
P.G. in data 18 gennaio 2003. Ha peraltro ineccepibilmente sottolineato che le
conversazioni “attengono esclusivamente a rapporti professionali tra Berioli e
Cascella e non già tra Berioli e Battistella ( in cui nominativo non viene mai fatto
)”

e che il Berioli, interrogato nella suddetta data, dalla P.G., ” riferisce di aver

acquistato dal Battistella non più di una decina di volte recstasy – 50 pastiglie
una volta e tutte le altre da 10 a 20 – e solo un paio di volte la cocaina ( un
grammo alla volta al prezzo di 80 euro al grammo ) “.

2

Alla stregua del testè

di spaccio destinata a soddisfare un unico acquirente: il Berioli.

richiamato principio di diritto, appare fuor di dubbio che, con riferimento alla
posizione dell’imputato Battistella, il Berioli aveva rivestito la qualità di
testimone posto che le sue dichiarazioni contenevano semmai elementi indizianti
del reato di spaccio commessi dal Battistella e comunque

“diversi e non

collegati o connessi con quello o con quelli in ordine ai quali esistevano,secondo
per avere lo stesso Berioli concorso

la difesa, fin dall’inizio indizi a suo carico ”

con il Cascella nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti procurategli da
quest’ultimo, come desumibile dal fatto che il Cascella stesso era rimasto
citate conversazioni. Dal complesso delle conversazioni intercettate sull’utenza
In uso al Cascella, del cui contenuto saliente dava atto la motivazione della
sentenza di primo grado richiamata dalla Corte distrettuale, era altresì emerso
che le forniture di pastiglie di ecstasy

effettuate dal Cascella in favore del

Battistella, attesa l’elevato numero di queste ( come comprese tra 86 e 200
pastiglie ) non potevano ritenersi limitate a soddisfare il consumo personale del
ricorrente, risultando più che plausibile la destinazione allo spaccio, peraltro
confortata dalle riferite dichiarazioni testimoniali del Berioli.
Infondato è altresì il terzo motivo di ricorso. La Corte d’appello, con motivazione
perspicua ed incensurabile ha dato contezza del proprio convincimento di
diniego della speciale attenuante prevista dall’art. 73, comma V° d.P.R. n.
309/1990, recependo le linee interpretative ripetutamente riaffermate dalla
giurisprudenza di legittimità. Ed invero ha ritenuto la Corte d’appello
l’insussistenza del requisito della “minima offensività penale del fatto ”

sulla

base sia del ” numero tutt’altro che irrilevante delle pasticche commercializzate
nel ristretto arco temporale segnato dalla imputazione ”

che della natura della

sostanza stupefacente contenuta nelle stesse e dell’incontestabile inserimento
dell’attività di spaccio esercitata dal Battistella

“nell’ambito

di un traffico organizzato di una certa rilevanza”

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma,lì 22 novembre 2012.

creditore, a tale titolo, della somma di euro 1.000, cui si faceva cenno nelle

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