Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6761 del 22/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6761 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RIGANO GIOVANNI N. IL 18/05/1960
BARBERA CARLO N. IL 08/05/1973
avverso la sentenza n. 1006/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
20/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott . FRANCESCO SALZANO che
ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio ed il rigetto nel resto.
Udito l’avv. BARTOLOMEO PARRINO per entrambi gli imputati che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo con sentenza del 20 novembre 2013
confermava in punto di responsabilità la sentenza resa in giudizio abbreviato dal
giudice per l’udienza preliminare del medesimoTribunale il 7 novembre 2012 nei
confronti di Rigano Giovanni e Barbera Carlo, escludendo una aggravante per
Barbera e riducendo la pena per entrambi. I fatti contestati consistevano in una
pluralità di cessioni di droga, del tipo marijuana e cocaina e per Barbera anche in
una coltivazione di 3000 piante di canapa indiana.

Data Udienza: 22/12/2015

Barbera Carlo e Riga Giovanni propongono un unico ricorso a mezzo del
difensore comune.
Con il primo motivo deducono la violazione di legge in relazione all’art. 73
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 poiché la sentenza impugnata fa riferimento anche
a cessioni di marijuana, tipo di droga per la quale è mutata la pena applicabile a
seguito della sentenza 14/2/2014 della Corte Costituzionale.
Con il secondo motivo deducono il vizio di motivazione con il quale, facendo
riferimento al materiale probatorio acquisito, rilevano come la conclusione della

Con il terzo motivo osservano che non è stata adeguatamente motivata la
applicazione della recidiva.
Con il quarto motivo deducono la violazione di legge per l’errore dì valutazione
nel diniego delle attenuanti generiche
RITENUTO IN DIRITTO
È fondato il solo ricorso di Barbera in riferimento alla contestazione di
coltivazione di canapa indiana (capo F).
La pena, difatti, è stata applicata in base ad una norma non più vigente e,
quindi, deve essere necessariamente disposto l’ annullamento con rinvio perché la
pena venga rideterminata nell’ambito della diversa norma oggi applicabile.
Essendo stato ritenuto più grave, ai fini della determinazione della pena per il reato
continuato, il reato di coltivazione di canapa indiana, il giudice di rinvio dovrà
ricalcolare la pena anche per l’altra contestazione (capo A) e, poi, la pena finale
in applicazione della continuazione già ritenuta dai giudici di merito.
Per quanto riguarda le altre contestazioni:
In ordine al primo motivo, gli imputati non hanno interesse alla applicazione
della nuova disciplina sulle “droghe leggere” in quanto, essendo stati condannati
per un unico reato (capo A) per fatti relativi sia a cocaina che a marijuana,
l’applicazione della nuova disciplina comporterebbe la loro condanna per due
diversi reati, l’uno relativo alla cocaina (per la quale resta ferma la norma
applicata) e l’altro alla marijuana.
Quanto all’argomento, proposto da entrambi i ricorrenti, in ordine al capo A,
non è fondato l’argomento secondo il quale non vi sarebbe prova dello spaccio di
cocaina oltre che di marijuana. Pur se nella sentenza di appello non si fa espresso
riferimento ad entrambe le sostanze, ciò è dovuto a non essere la loro distinzione
una questione rilevante in quella sede, poichè la norma vigente non distingueva
fra tipi di droga; nella motivazione della sentenza di primo grado, confermata
quanto alla responsabilità, invece, vi è il riferimento specifico alla cocaina.

responsabilità sia stata raggiunta in base ad una erronea valutazione delle prove.

Il terzo ed il quarto motivo sono infondati poiché riguardano valutazioni di
merito in ordine all’applicazione della recidiva e delle attenuanti generiche che non
sono consentite in sede di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Barbera Carlo limitatamente
alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra
sezione della Corte di Appello di Palermo.
Rigetta nel resto il ricorso del Barbera.

processuali.
Roma co

nella camera di consiglio del 22 dicembre 2015

il Cons nsore
Pierlu

no

il Presidente
Giovanni Conti

Rigetta il ricorso di Rigano Giovanni, che condanna al pagamento delle spese

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