Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 676 del 25/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 676 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHARIF ALBDELKBIR N. IL 01/01/1974
avverso la sentenza n. 1965/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
13/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 25/11/2015

34 Charif
Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di

responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 commesso il 3
ottobre 2013 è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-

comportamento processuale e della resipiscenza.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità per quanto attiene alla entità della diminuzione della pena.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 25 novembre 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)

IL PR,SIDENTE
(isa Bianchi)

giuridici: la pena è stata considerevolmente ridotta in considerazione del favorevole

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