Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 676 del 24/10/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 676 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SABBAR AHMED N. IL 02/04/1977
avverso la sentenza n. 8689/2015 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
15/01/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;
Data Udienza: 24/10/2016
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente censura una sentenza di “patteggiamento” deducendo l’omesso
controllo dell’esistenza di condizioni di non punibilità, ai sensi dell’art. 129 cod.
proc. pen., limitata a una mera formula di stile.
Invero, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta
delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo della
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
5, n. 31250 del 25/06/2013 – Fede, Rv. 25635901).
Tale circostanza non ricorre nel caso di specie ed anzi non è neppure
prospettata dall’imputato.
Per tali ragioni, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dai ricorso, si determina equitativannente in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24/10/2016.
sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. (Sez.