Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 676 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 676 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BORGI VINCENZO N. IL 24/11/1973
avverso la sentenza n. 3551/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
25/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ex , R A 2131che ha concluso per

Udito, per la pa civile, l’Avv

Data Udienza: 21/11/2013

RITENUTO IN FATTO

Vincenzo BORGI ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia in
data 25-6-2012, che, confermando quella del Tribunale di Venezia emessa il 14-9-2011, lo
aveva condannato per il furto con destrezza del portafoglio sottratto dalla borsetta di Paola
Titton, lasciata momentaneamente sul divanetto di una discoteca.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riconoscimento

furto non aveva richiesto particolare abilità o agilità e scaltrezza, come del reato riconosciuto
anche in sentenza.
Rilevava in conseguenza difetto della condizione di procedibilità del furto semplice avendo la
p.o. presentato una semplice denuncia.
Lamentava poi erronea applicazione dell’art. 99, comma quarto, cod. pen. per non essere stata
esaminata la richiesta, formulata in sede di discussione, ma comunque da esaminare d’ufficio,
di non applicare la recidiva in quanto il fatto contestato non esprimeva una maggior
pericolosità, con conseguente possibilità di formulazione del giudizio di prevalenza delle
attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2.

La questione della ricorrenza dell’aggravante della destrezza è stata esaminata e
correttamente risolta dalla corte territoriale osservando, con rilievi in fatto esenti da
manifesta illogicità, che, per quanto l’azione in sé non avesse richiesto un’abilità
particolare, tuttavia la presenza nel locale di numerose persone (tra le quali il teste La
Torre che aveva notato il Borgi aggirarsi con fare sospetto), oltre alla p.o. che, tra un
ballo e l’altro tornava sovente al divanetto dove era appoggiata la borsa -non lasciata
pertanto incustodita, essendo solo affievolita la sorveglianza su di essa-, aveva imposto
l’impiego di sveltezza ed attenzione.

3.

L’assunto è in linea con l’indirizzo giurisprudenziale di questa corte che ravvisa
l’aggravante nel caso di approfittamento di una condizione contingentemente favorevole o
di una frazione di tempo in cui la parte offesa abbia, come nella specie,
momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene perché impegnata, nello stesso luogo di
detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, a curare attività di vita o di
lavoro (Cass. 23108/2012), non essendo necessario l’uso di una eccezionale abilità (Cass.
16276/2010) purché la modalità della condotta si concretizzi in un quid pluris rispetto
all’ordinaria materialità del fatto-reato (Cass. 26560/2011).

4.

La seconda doglianza resta conseguentemente assorbita.

2

dell’aggravante della destrezza in quanto la borsetta era stata lasciata incustodita e quindi il

5. Immune da censure è polli mancato esame da parte della corte territoriale della richiesta,
formulata soltanto in sede di discussione, di non applicare la recidiva in quanto il fatto
contestato non sarebbe sintomatico di maggior pericolosità. La questione era infatti
tardiva, mentre l’esclusione della recidiva esula dai benefici applicabili d’ufficio ex 597
comma 5 cod. proc. pen..
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 21-11-2013

Il consigliere est.

Il Presidente
a/I’

/2-

P. Q. M.

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