Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6759 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6759 Anno 2014
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIOCIO ANTONIO N. IL 09/05/1978
avverso l’ordinanza n. 767/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
14/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. R _ P (
e
(7

Data Udienza: 07/11/2013

I
,

RITENUTO IN FATTO
1. Ciocio Antonio ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del
riesame di Napoli, in data 14-5-13 , che ha applicato al ricorrente la misura
degli arresti domiciliari , in accoglimento dell’appello del p.m. avverso
l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli , che aveva rigettato la
richiesta di custodia cautelare in carcere , in ordine al delitto di cui agli artt
110 cp e 73 DPR 309/90.
2.11 ricorrente deduce violazione degli artt 273 e 274 cpp , poiché correttamente
il Gip , nell’ordinanza impugnata dalla Procura , aveva rilevato che, sulla scorta
delle dichiarazioni dei due acquirenti dello stupefacente , l’attività di spaccio era
gestita da due sole persone e non anche dal Ciocio. Ingiustificatamente il giudice
a quo ha invece sopravvalutato il dato relativo alla presenza dell’indagato —
peraltro sempre negata da quest’ultimo — nei pressi della porta di ingresso
dell’abitazione dove si sono svolti i fatti. Né gli acquirenti dello stupefacente né
gli operanti hanno d’altronde riferito che chi sedeva all’ingresso dell’abitazione
era una donna o un transessuale. Nemmeno si comprende perché sia stata
ritenuta inverosimile la prospettazione secondo la quale il ricorrente dormiva
nella sua camera ed era quindi inconsapevole di ciò che stava accadendo nella
camera attigua, ad opera dei suoi amici.
2.1. Sotto il profilo delle esigenze cautelari , è incongrua l’equiparazione della
posizione del ricorrente a quella dei coindagati , attinti da un materiale
indiziario di ben maggiore spessore ( riconoscimento da parte degli
acquirenti , ammissione di responsabilità e via dicendo) , anche alla luce
dello stato di incensuratezza del Ciocio.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.11 primo motivo di ricorso esula dal numerus clausus delle censure deducibili in
sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del
fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al
riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal
giudicante e delle ragioni del decisum . In tema di misure cautelari personali, infatti
, allorchè , come nel caso in disamina , venga denunciato , con ricorso per
cassazione , vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del
riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza , alla Corte
suprema spetta il compito di verificare , in relazione alla peculiare natura del
i

giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia
dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità
del quadro indiziario a carico dell’indagato , controllando la congruenza della
motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni
della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze
probatorie. La richiesta di riesame ha infatti , come mezzo d’impugnazione , la
precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con
subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della
decisione del tribunale del riesame , dal punto di vista strutturale , deve pertanto
conformarsi al modello delineato dal citato articolo , che si ispira al modulo di cui
all’ art 546 cpp , con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della
pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all’accertamento
non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei
procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è
conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore
argomentativo , allorchè l’asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi
giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né
risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell’indispensabile solidità ( Cass. ,
Sez. un. 22-3-2000, Audino , Cass. pen. 2000, 2231).
3.1.Nel caso di specie, il Tribunale ha analiticamente esaminato le ragioni sulla base
delle quali il Gip aveva ritenuto l’assenza di gravi indizi a carico del Ciocio,ribaltando
l’epilogo decisorio sulla base di un’accurata confutazione delle argomentazioni
formulate dal primo giudice. Sia nel giudizio di merito che in sede cautelare, il
giudice appello che si pronunci in senso diametralmente opposto rispetto alla
decisione di primo grado, ha infatti l’obbligo di delineare le linee portanti del
proprio ragionamento alternativo e di confutare specificamente i più rilevanti
argomenti della motivazione della prima pronuncia , dando conto, in modo rigoroso
,delle ragioni dell’ incompletezza o incoerenza dell’impianto argomentativo del
provvedimento impugnato, sì da giustificare adeguatamente la riforma di
quest’ultimo ( Sez un. 12-7-2005, Mannino , Cass. pen. 2005, 3732) .11 Tribunale
non può dunque ignorare le argomentazioni del Gip ma deve rivalutarle e motivare,
in modo pregnante, circa la loro non condivisibilità ( Cass 13-11-1992, Ferlin , Giur.
It. 1994, Il , 16).

2

riguardo ai requisiti enumerati dall’art 292 cpp e ai presupposti ai quali è

In questa prospettiva, il Tribunale ha evidenziato che, all’interno dell’abitazione
in uso a Ciocio Antonio, era in corso un’attività di confezionamento e spaccio di
stupefacenti , comprovata non solo dal materiale ivi rinvenuto ( sostanze
stupefacenti , bilancino , denaro già incassato) ma anche dalle dichiarazioni di due
acquirenti , fermati poco prima dalla polizia giudiziaria appostata nei pressi e trovati
in possesso di cocaina appena acquistata .Orbene , è pacifica la circostanza che il
Ciocio abbia messo a disposizione degli amici Cleter e Santopaolo il proprio
sottolinea il giudice a quo- pensare che l’indagato

non fosse consapevole

dell’attività praticata nella casa dai due , al cui svolgimento il Ciocio ha quindi
scientemente contribuito. La polizia giudiziaria ha infatti riferito , nel verbale
d’arresto , che egli era seduto su una sedia , in prossimità dell’ingresso . Ciò
contrasta apertamente con la versione dell’indagato , che ha tentato di accreditare
l’inverosimile tesi che egli stesse dormendo , in camera da letto , inconsapevole di
quanto stava accadendo nella stanza attigua ad opera dei due amici , entrati in casa
mediante le chiavi riposte sotto il tappetino. Né appare dirimente la circostanza ,
dedotta dalla difesa , che , essendo Ciocio un transessuale , la polizia giudiziaria
avrebbe dovuto dar conto che sulla sedia era seduta una donna , tale essendo
l’aspetto esteriore dell’indagato . Non è detto infatti —argomenta il Tribunale- che ,
al momento dell’irruzione della p.g. , Ciocio fosse vestito da donna e ne avesse le
sembianze , dovendosi dar credito all’avvenuta identificazione da parte della p.g.
Peraltro, l’indagato ha ammesso di aver ospitato in casa propria Cleter e Santopaolo
anche il giorno precedente, specificando che i due frequentavano addirittura da 15
giorni il suo appartamento, onde l’andirivieni di persone registrato dalla p.g. è spia
di analoga, pregressa attività di spaccio. Ciò che concorre a indurre a concludere che
Ciocio fosse ben consapevole dell’utilizzo del suo appartamento per le finalità
illecite in esame.
3.2. Come si vede, dalle cadenze motivazionali dell’ordinanza impugnata è
enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il
Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto
alla riforma della prima pronuncia attraverso una disamina completa ed
approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile, sotto
il profilo della razionalità ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede. D’altronde ,in tema di sindacato del vizio di
motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre
3

appartamento . Ed alla stregua delle risultanze investigative, non è ragionevole –

4

la propria valutazione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito , bensì
di stabilire se , come nel caso in disamina , questi ultimi abbiano esaminato
tutti gli elementi a loro disposizione , se abbiano fornito una corretta
interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni
delle parti , e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello
sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate
conclusioni a preferenza di altre ( Sez un.13-12-95 Clarke , rv 203428).
Costituisce infatti ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, che il
giudice di legittimità , nel momento del controllo della motivazione , non
debba stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore
ricostruzione dei fatti né debba condividerne la giustificazione , dovendo
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso
comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento , atteso
che l’art 606 co 1 lett e) cpp non consente alla Corte di cassazione una diversa
lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove . In altri
termini , il giudice di legittimità , che è giudice della motivazione e
dell’osservanza della legge , non può divenire giudice del contenuto della
prova , non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun
elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito ,
essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento
della logicità della motivazione (cfr , ex plurimis , Cass. Sez. fer. , 3-9-04 n.
36227, Rinaldi , Guida al dir. , 2004 n. 39, 86; Cass. Sez V 5-7-04 n. 32688,
Scarcella , ivi, 2004, n. 36, 64; Cass., Sez V, 15-4-2004 n. 22771, Antonelli ,
ivi, 2004 n. 26, 75).
4.Nemmeno il secondo motivo può trovare accoglimento poiché la
valutazione delle esigenze cautelari di cui all’ad 274 cpp integra un giudizio di
merito che , se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici ,è
insindacabile in Cassazione ( Cass. 2-8-1996, Colucci , Nuovo dir. 1997, 316).
In presenza , al riguardo , di motivazione adeguata , anche in relazione
all’indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano
ritenute inidonee e non proporzionate all’entità e gravità dei fatti di reato (
Cass. 21-7-92, Gardino , C.E.D. cass. n. 191652; Cass. 26-5-94, Montaperto ,
C.E.D. Cass. n. 199030) , le determinazioni del giudice a quo sfuggono quindi
al sindacato di legittimità , al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel
merito delle relative statuizioni.
4.1. Al riguardo ,il Tribunale ha evidenziato che il viavai di gente, notato, in
due giorni , dalla p. g. appostata nei pressi dell’appartamento del Ciocio ,
dimostra come tale luogo fosse un punto di riferimento per gli acquirenti , che
ivi si recavano certi di poter acquistare droga , e come l’attività posta in essere
fosse tutt’altro che occasionale. Trattasi di apparato giustificativo adeguato,
esente da vizi logico-giuridici ed aderente alle linee concettuali in tema di

deducibili nel giudizio di cassazione comporta, a norma dell’art 606 co 3 cp ,
l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. Vanno inoltre espletati
gli adempimenti di cui all’art 28 reg. esec cpp.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art 28 reg esec cpp.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 7-11-13.

motivazione del provvedimento cautelare appena richiamate , in quanto
ancorato a specifiche circostanze di fatto ( Cass , Sez III , 3-12-2003 n 306/04,
Scotti, Guida dir. 2004, n. 17, 94) e pienamente idoneo ad individuare, in
modo puntuale e dettagliato , gli elementi atti a denotare l’attualità e la
concretezza del pericolo di reiterazione criminosa , non fronteggiabile con
misure meno gravose di quella disposta ( Cass 24-5-’96, Aloè , C.E.D. Cass. n.
205306) ; con esclusione di ogni congettura ( Cass 19-9-95, Lorenzetti , Cass.
pen. 1997 , 459) ) e attenta focalizzazione dei termini dell’attuale ed
effettiva potenzialità di commettere determinati reati , connessa alla
disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che
renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie
(Cass. 28-11-1997, Filippi , C.E.D. Cass. n. 209876; Cass. 9-6-1995, Biancato ,
C.E.D. Cass. n. 202259).
52estraneità delle doglianze formulate dal ricorrente al novero delle censure

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