Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6758 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6758 Anno 2014
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VELARDITA GIACOMO N. IL 13/09/1959
avverso l’ordinanza n. 1025/2013 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
13/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
1-2 i
(7 /7
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 07/11/2013

1. Velardita Giacomo ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale
del riesame di Milano, in data 13-6-13 , che ha confermato l’ordinanza di
custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Milano, il 13-513, in ordine ai delitti di cui agli artt 319 e 416 cp perché, quale comandante
del Corpo di polizia municipale del Comune di Trezzano sul Naviglio ,
costantemente in contatto con D’Anzuoni Massimo, compiva gli atti contrari
ai doveri d’ufficio elencati nel capo d’imputazione, assicurando ai più svariati
interessi privati una sorta di copertura globale , strumentalizzando la propria
funzione in cambio della corresponsione di denaro che poi trasportava in
Svizzera , anche per conto di altri pubblici ufficiali; assumendo il ruolo di
promotore di una associazione per delinquere finalizzata a compiere una
pluralità di delitti di riciclaggio , frode fiscale e corruzione , funzionale a
piegare gli interessi pubblici di cui è portatore il Comune di Trezzano sul
Naviglio agli interessi privati facenti capo alle imprese di Prevosti Giuseppe. In
Trezzano sul Naviglio fino al maggio 2013.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo , violazione degli artt 309 co 5 e 10
cpp , 111 co 6 Cost e 125 co 3 cpp e vizio di motivazione in ordine all’omessa
declaratoria di cessazione dell’efficacia della misura cautelare , in quanto la
Procura della Repubblica non aveva trasmesso al Tribunale del riesame il
verbale dell’interrogatorio reso dal Velardita , in data 27-5-13, di fronte al PM
, da cui erano desumibili elementi favorevoli all’indagato, che aveva
dimostrato una concreta resipiscenza, ammettendo le proprie responsabilità
e fornendo ulteriori preziose indicazioni .Nè può ritenersi che tale atto
procedimentale sia stato ritualmente trasmesso in quanto inviato dalla
Procura al Tribunale con riferimento a procedure di riesame promosse da
altri coindagati e svoltesi in precedenza , di fronte a collegi diversi, non
essendo stato questo verbale nemmeno richiamato , nella nota di
trasmissione del PM , in modo specifico ma soltanto attraverso un generico
rinvio a tutti gli atti già trasmessi in relazione ai procedimenti nr 938/13 e
971/13. Né si trattava di atto comunque a disposizione della difesa ,che
infatti lo aveva prodotto, trattandosi di un interrogatorio segretato dal pm .
2.1. Con il secondo motivo, si deduce violazione degli artt 273 cpp , 416 cp ,
111 co 6 Cost , 125 co 3 e 292 co 2 lett c) e c-bis ) cpp , con riferimento alla
sussistenza della gravità indiziaria in relazione al reato di cui all’ad 416 cp
poiché il Tribunale del riesame ricostruisce il ruolo del Velardita nel
presunto sodalizio criminoso facendo esclusivo riferimento alle condotte
già allo stesso contestate nell’imputazione cautelare inerente al reato di
corruzione, tutte riconducibili al singolo episodio afferente all’inserimento
nel PGT dell’area di interesse dell’imprenditore Prevosti. A tali condotte
i

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo è infondato. Il Tribunale ha infatti dato atto che il verbale di
interrogatorio reso dal Velardita al PM è stato regolarmente trasmesso dalla
Procura, con missiva in data 30-5-13, ad integrazione degli atti trasmessi in
relazione ad altre procedure di riesame a carico di coindagati , espressamente
indicate. Si trattava d’altronde di atto che era a disposizione della difesa, che
lo ha prodotto in udienza. E ,in questa prospettiva, occorre rilevare come le
Sezioni unite abbiano condivisibilmente ritenuto irrilevante la mancata
trasmissione al tribunale del riesame di elementi conosciuti o conoscibili dalla
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non può che corrispondere un accordo tra gli interessati di carattere
estemporaneo e contingente e dunque un mero concorso di persone nel
reato e non un’associazione a delinquere . Né risulta alcun collegamento
con soggetti nei cui confronti sono state emesse sentenze di condanna nel
medesimo contesto territoriale. D’altronde l’esistenza di un sodalizio
criminoso non può certo desumersi dalla vicenda dei provvedimenti
sanzionatori per infrazioni al codice della strada non notificati a Di Stasio
Antonio , trattandosi di comportamenti del Velardita riconducibili ad un
contesto completamente differente. Anche sul terreno dell’elemento
psicologico, non è ravvisabile alcuna volontà di far parte di una consorteria
criminosa, come si evince anche dagli episodi relativi alle autonome
contrattazioni tra il Rossetto e la Galli , che attestano determinazioni
assunte da tali soggetti ad insaputa degli altri compartecipi e perfino in
contrasto con quanto asseritamente concordato con gli altri sodali.
2.2. Con il terzo motivo, si deduce violazione dell’art 274 cpp e vizio di
motivazione in ordine alla ravvisabilità delle esigenze cautelari. Le
condotte contestate ineriscono infatti alla realizzazione di un unico e ben
circoscritto disegno criminoso e l’indagato, che ha fornito spontaneamente
tutta la documentazione in suo possesso , indicato i propri conti in
Svizzera e in Liechtenstein , identificato coloro che hanno svolto funzioni
di intermediario, fornito espresso consenso all’acquisizione semplificata ,
da parte degli organi investigativi , di tutta la documentazione bancaria
relativa ai conti all’estero, ha dimostrato la propria fattiva collaborazione,
anche ai fini della restituzione del danaro percepito. Tant’è che il Tribunale
ha ampiamente utilizzato le dichiarazioni del Velardita per valutare le
posizioni degli altri coindagati. Ciò consente di ritenere venute meno o
quantomeno attenuate le esigenze cautelari.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

difesa , in quanto già nella sua disponibilità , con la conseguente possibilità di
produrli fino all’udienza camerale e nel corso della stessa , con particolare
riguardo alla sopravvenienza di elementi favorevoli ( Sez. Un. 27-3-2002 n
19853 , Mohamed Ashraf, Cass. Pen. 2003, 2638). Il verbale in questione è
stato comunque tenuto ben presente dal Tribunale, che ne ha sintetizzato i
contenuti ed ha fatto esplicito riferimento ad esso nel corpus della

4.11 secondo motivo è fondato. In tema di misure cautelari personali, infatti,
allorchè , come nel caso in disamina , venga denunciato , con ricorso per
cassazione , vizio di motivazione del prowedimento emesso dal tribunale del
riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza , alla Corte
suprema spetta il compito di verificare , in relazione alla peculiare natura del
giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito
abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad
affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato , controllando
la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi
indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti,
come mezzo d’impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo
la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall’art
292 cpp e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del
provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del
riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello
delineato dal citato articolo , che si ispira al modulo di cui all’ art 546 cpp ,
con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia
cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all’accertamento non
della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei
procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è
conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di
rigore argomentativo , allorchè l’asserto relativo al carattere di gravità degli
indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli
elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati
dell’indispensabile solidità ( Cass. , Sez. un. 22-3-2000 , Audino , Cass. pen.
2000, 2231).

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motivazione dell’ordinanza impugnata.

4.1. E’ quanto è dato riscontrare nel caso in disamina, in cui ,dal plesso
argomentativo costituito dalla saldatura tra gli apparati motivazionali dell’ordinanza
genetica e di quella del Tribunale del riesame, non si evince con chiarezza quale sia
stato l’iter logico —giuridico esperito dai giudici di merito per pervenire all’asserto
relativo alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui all’ad 416 cp.
La gravità indiziaria , come è noto, è connessa all’individuazione di quegli elementi a
carico, di natura logica o rappresentativa, sia diretti che indiretti, che , resistendo
elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sé a dimostrare
, al di la di ogni ragionevole dubbio , l’attribuibilità del reato all’indagato ,
attingendo la soglia dimostrativa propria del giudizio di cognizione. E tuttavia
apprezzati , nella loro consistenza e nella loro coordinazione logica , consentono di
prevedere che , attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi di giudizio ,
nel vaglio dibattimentale , saranno idonei a dimostrare la responsabilità , fondando
, nel frattempo , una qualificata probabilità di colpevolezza . ( Sez Un. 21-4-95 ,
Costantino , Cass. pen . 1995 , 2840; Cass 10-3-99, Capriati , rv n., 212998; Cass. 411-99 , Cerqua , rv. n. 214668). Ed anzi , muovendo da questa impostazione, che
ancora il concetto di gravità indiziaria alla ravvisabilità di una rilevante probabilità di
reità , la giurisprudenza si è evoluta in direzione di una sempre più pregnante e
rigorosa accezione della nozione in disamina , essendosi ritenuto non corretto
sottolineare la minore valenza dimostrativa degli indizi cautelari , rispetto alle
corrispondenti prove , quasi che ad essi sia da ascriversi il valore di una semiplena
probatio. Si è invece preferito accedere ad una prospettiva concettuale che
riconnette alla gravità indiziaria la valenza epistemica di “una prova allo stato degli
atti” , poiché essa è sottoposta alla cognizione del giudice in una fase in cui la
formazione del materiale probatorio è in itinere e non è ancora intervenuto il vaglio
dibattimentale. In quest’ottica , è soltanto questo profilo dinamico e non la minore
consistenza dimostrativa a contraddistinguere i “gravi indizi” rispetto alla prova
idonea a giustificare la declaratoria di responsabilità ( Sez I 5-5-2005 , n. 19867, Lo
Cricchio , Cass. pen. 2006, 1491). E , in quest’ordine di idee, anche la Corte
costituzionale ha sottolineato che , in seguito al mutamento del quadro normativo
determinato , in particolare , dalla I. 8-8-95 n 332 , la nuova disciplina in materia
cautelare, per potenziare le garanzie della libertà personale nel processo penale e
valorizzare l’eccezionalità delle misure restrittive, richiede un giudizio probabilistico
, in ordine alla colpevolezza, assai più approfondito rispetto al passato ( C. Cost. 244-96 n. 131, Foro it. 1996, I, 1498).
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ad interpretazioni alternative e contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli

4.2. Nel caso in disamina , l’impianto giustificativo dell’ordinanza impugnata non
attinge , per quanto attiene alla ravvisabilità di gravi indizi in ordine al delitto di cui
all’art 416 cp, lo spessore dimostrativo richiesto dal consolidato orientamento
giurisprudenziale appena esaminato . E’ noto, infatti, che , nel delitto associativo,
è dato riscontare un vincolo a carattere stabile e permanente, con il quale tre o più
persone si predispongono, dando vita ad un minimo di organizzazione strutturale,
alla commissione di una serie indeterminata di delitti , nella consapevolezza , da
disponibilità ad operare per l’attuazione del progetto delinquenziale comune, anche
a prescindere dalla concreta realizzazione di ciascuno dei delitti programmati ( Cass.
31-5-95 Barchiesi , rv. n. 202192; Cass. 12-5-95, Cotinovis , rv. n. 201541; Cass. 22-994 , Platania , rv. n. 199581). Il Tribunale avrebbe dunque dovuto esplorare il profilo
inerente alla compatibilità di tale assetto concettuale con la circostanza , di cui il
giudice a quo dà atto , che la misura riguardi un solo episodio, per quanto
sviluppatosi nel corso di un ampio arco temporale e coinvolgente un intervento
indebito su diverse manifestazioni e branche dell’attività amministrativa. Così come
il Tribunale avrebbe dovuto chiarire da quali elementi abbia desunto la ravvisabilità ,
nel caso in disamina, di una struttura stabile , “con articolata ripartizione di ruoli e
competenze”, non essendo sufficiente, a tal fine , il generico riferimento a
precedenti indagini , conclusesi con sentenza di condanna , in relazione ad “episodi
analoghi nel medesimo territorio “. Non è dato infatti comprendere quale rapporto
vi sia , al di là del dato territoriale, di per sé di ben scarsa significatività, tra tali
episodi e i fatti sub iudice. Nè l’esistenza della predetta stabile struttura può essere
inferita dal semplice espletamento di indagini volte all’accertamento di ulteriori
dazioni da parte di altri imprenditori interessati a “facilitare ” le pratiche edilizie e
commerciali , trattandosi , allo stato, di una mera ipotesi investigativa. Rispetto poi
all’imputazione cautelare formulata , incentrata su una proiezione teleologica
orientata al compimento di una pluralità di delitti di riciclaggio , frode fiscale e
corruzione , appare del tutto eccentrica la vicenda relativa alle “multe” e cioè ai
verbali di accertamento di illecito amministrativo non notificati , di cui il Tribunale
non specifica la correlazione ai fatti sub iudice. Né i giudici di merito si fanno carico
di prendere in considerazione e di confutare le possibili spiegazioni alternative
prospettabili in quest’ orizzonte logico, come quella relativa alla configurabilità o
meno di un concorso di persone nel reato continuato : figura che, come è noto ,
differisce dal reato associativo perché l’accordo criminoso si stringe in via
occasionale e limitata , essendo diretto soltanto alla commissione di più reati
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parte dei singoli associati , di far parte di un sodalizio criminoso durevole e con la

determinati , ispirati da un unico disegno criminoso che li comprende e prevede
tutti ( Cass. 5-5-95, Correnti , rv 201907; Cass 5-12-94, Semeraro , rv 200683; Cass.
15-10-90, rv 185841). Nel caso in disamina, non può dunque affermarsi che i giudici
a quo abbiano assolto all’obbligo di esaminare tutti gli elementi a loro disposizione ;
di fornire una corretta interpretazione di essi , dando esaustiva e convincente
risposta alle deduzioni delle parti , e di applicare esattamente le regole della logica
nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate

5. Per quanto attiene al terzo motivo di ricorso, occorre osservare come la
valutazione delle esigenze cautelari di cui all’art 274 cpp integri un giudizio di merito
che , se supportato da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, è
insindacabile in Cassazione ( Cass. 2-8-1996 , Colucci , Nuovo dir. 1997 , 316 ).
Nell’ottica delineata, poi , dall’art 275 cpp , l’indagine che il giudice deve compiere
per accertare l’adeguatezza di misure gradate presuppone l’individuazione delle
esigenze cautelari da soddisfare e l’indicazione delle ragioni per le quali le predette
misure vengano ritenute inidonee allo scopo e non proporzionate all’entità e gravità
dei fatti di reato ( Cass. 21-7-92 , Gardino , C.E.D. cass. n. 191652 ; Cass. 26-5-94,
Montaperto , C.E.D. Cass. n. 199030).
Per quanto attiene alle esigenze cautelari di cui all’art 274 lett. A) cpp, è da
segnalare l’esigenza di individuare, in modo puntuale e dettagliato , gli elementi
atti a denotare la sussistenza di specifiche e inderogabili esigenze attinenti alle
indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione ad un concreto ed attuale
pericolo di inquinamento probatorio. Nel caso in disamina, il Tribunale ha ritenuto
neutra la valenza delle dichiarazioni rese al PM dal Velardita . Tale asserto collide
con quanto riportato dallo stesso Tribunale , nell’incipit dell’ordinanza impugnata ,
laddove si dà atto delle approfondite dichiarazioni rese, il 27-5-13 , al requirente
dall’indagato e con le quali quest’ultimo ha ammesso di aver ricevuto da
D’Anzuoni , per conto di Anna Galli e di Giuseppe Prevosti, la somma di euro 97.500
e di averla divisa, in parti uguali , con i complici , di cui fa i nomi , specificando le
finalità della consegna di danaro e le modalità e i termini dell’illecita operazione cui
essa era correlata. Il Velardita ha inoltre fornito ragguagli sulla ricezione di
un’ulteriore somma di euro 200.000 , anch’essa suddivisa fra i complici , da altro
imprenditore di Trezzano ,interessato ad altre operazioni analoghe, di cui ha fornito
,il nome.
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conclusioni a preferenza di altre ( Sez un.13-12-95 Clarke , rv 203428).

Il Tribunale ha omesso dunque di valutare l’incidenza di tali dichiarazioni sul
pericolo di inquinamento probatorio, limitandosi ad affermare apoditticamente che
essa è da valutarsi solo all’esito dei necessari , approfonditi accertamenti. Trattasi di
motivazione che non può considerarsi esente da vizi logico-giuridici , in quanto non
ancorata a specifiche circostanze di fatto dalle quali il pericolo per l’acquisizione o la
genuinità della prova possa essere desunto ( Cass , Sez III , 3-12-2003 n 306/04,
Scotti, Guida dir. 2004, n. 17, 94) . Il pericolo de quo deve infatti essere concreto e
regola dell’id quod plerumque accidit, che l’indagato possa realmente turbare il
processo formativo della prova , ostacolandone la ricerca o inquinandone le fonti ,
senza che sia necessario che il giudice indichi con precisione gli atti da espletare o gli
accertamenti da svolgere ( Cass , sez. V 12-3-2004 n. 20146/04, Tanzi , Dir. E Giust.
2004 , n. 24 , 3799). Viceversa , nel caso di specie, il Tribunale ha omesso di
formulare una congrua valutazione dell’atteggiamento assertivo dell’imputato,
improntato all’ammissione delle proprie responsabilità e all’offerta di un contributo
probatorio preordinato alla focalizzazione delle responsabilità di altri soggetti.
5.1.Quest’ultimo rilievo proietta la propria rilevanza anche sulla tematica inerente
alla ravvisabilità delle esigenze cautelari di cui all’art 274 lett c) cpp , in ordine alla
quale è da segnalare l’esigenza di individuare, con precisione , gli elementi atti a
denotare l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa , non
fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta ( Cass 24-5-’96, Aloè ,
C.E.D. Cass. n. 205306) ; con esclusione di ogni presunzione o congettura ( Cass 199-95, Lorenzetti , Cass. pen. 1997 , 459) e specificando i termini dell’attuale ed
effettiva potenzialità di commettere determinati reati e cioè la disponibilità di mezzi
e la possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la
ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28-11-1997, Filippi , C.E.D. Cass. n.
209876; Cass. 9-6-1995 , Biancato , C.E.D. Cass. n. 202259). Nel caso in disamina,
esula completamente dall’apparato argomentativo dell’ordinanza gravata , anche
sotto questo profilo , ogni valutazione dell’atteggiamento collaborativo
dell’indagato , poc’anzi analizzato , nell’ottica della prospettabilità del pericolo di
recidiva e della risoluzione del quesito se e fino a qual punto la predetta
collaborazione costituisca sintomo di resipiscenza e denoti una revisione del
percorso esistenziale di recente esperito dal Velardita e una recisione dei legami
L’impianto giustificativo
con gli ambienti nei quali è maturato l’iter criminis.
dell’ordinanza impugnata

non appare dunque congruo né aderente alle linee
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va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile inferire , secondo la

concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare , segnatamente in
relazione al parametro di cui all’art 275 cpp , appena richiamate.
In sede di rivalutazione della regiudicanda , il Tribunale dovrà inoltre apprezzare le
ripercussioni sulla problematica delle esigenze cautelari delle conclusioni alle quali
addiverrà in ordine alla configurabilità di gravi indizi in merito al delitto di cui all’art
416 cp.

416 cp e alle esigenze cautelari, con rinvio, per nuovo esame sui predetti punti , al
Tribunale di Milano. Il ricorso va rigettato nel resto. Debbono inoltre essere espletati
, a cura della Cancelleria , gli adempimenti di cui all’art 94 co 1 —ter disp att cpp.

PQM
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all’art 416 cp e alle
esigenze cautelari e rinvia , per nuovo esame sui predetti punti, al Tribunale di
Milano . Rigetta nel resto il ricorso . Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di
cui all’art 94 co 1 ter disp att cpp

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 7-11-13 .

6.L’ordinanza impugnata va dunque annullata limitatamente al reato di cui all’ad

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