Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6757 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6757 Anno 2014
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALMA SALVATORE N. IL 19/11/1961
avverso l’ordinanza n. 584/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
08/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A,
F-012(zo

A),4,{/tt,A MEA/T-d

Lo/f/

O

Data Udienza: 07/11/2013

*
*
..

1. Alma Salvatore ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello
di Catania, in data 8-4-13 , con la quale è stata rigettata l’istanza di ricusazione
proposta nei confronti del giudice Russo Luigi, Presidente della III Corte d’Assise
di appello di Catania ,in quanto quest’ultimo ha applicato, con decreto del 27-112, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., esprimendo
valutazioni in ordine ai fatti oggetto dell’imputazione formulata nell’ambito del
processo penale pendente di fronte alla Corte d’assise di appello.
2. Il ricorrente deduce , con il primo motivo , violazione di legge e vizio di
motivazione poiché il compendio indiziario, sulla base del quale è stata disposta
la misura di prevenzione personale e patrimoniale, è costituito dagli stessi
elementi utilizzati dal Gup nella motivazione della sentenza penale di primo
grado, confermata in appello e successivamente annullata dalla Cassazione, con
rinvio alla Corte di Assise di appello, per nuova valutazione delle risultanze
processuali sulla base delle quali addebitare o meno all’Alma il reato associativo.
Anzi è proprio il Collegio presieduto sempre dal dr Luigi Russo e che ha disposto
l’applicazione della misura di prevenzione ,ad affermare la condivisibilità delle
affermazioni contenute nella sentenza del Gup , oggi oggetto di gravame innanzi
alla Corte di assise di appello presieduta dal medesimo magistrato , circa
l’inserimento del ricorrente nel sodalizio mafioso diretto da La Rocca Francesco.
Al riguardo ,occorre osservare , in relazione alla declaratoria d’illegittimità
costituzionale dell’art 37 co 1 cpp ad opera di C. Cost. 14-7-2000 n 283 , come
già nella sentenza 1-10-97 n. 306 la Corte costituzionale abbia stabilito che il
pregiudizio per l’imparzialità del giudicante può verificarsi anche nell’ambito dei
rapporti tra procedimento penale e procedimento di prevenzione . Si tratta
proprio dell’ipotesi sub iudice , nella quale la decisione relativa alla
consumazione , da parte dell’imputato , del reato di cui all’art 416 bis cp
dovrebbe essere assunta dal medesimo magistrato che, in sede di applicazione
della misura di prevenzione, ha già ritenuto sussistenti gli indizi di appartenenza
alla medesima associazione e inidonei i rilievi difensivi a scalfire le
argomentazioni cristallizzate nella pronuncia del GUP attualmente soggetta a
sindacato dinanzi alla Corte di assise di appello.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.
3.Con requisitoria depositata il 29-7-13 , il P.G. presso questa Corte ha chiesto
annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
i

RITENUTO IN FATTO

4.11 ricorso è fondato. Come è noto, la Corte costituzionale, con sentenza 14-7-2000
n 283, ha affermato l’illegittimità costituzionale dell’art 37 co 1 cpp , nella parte in
cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che , chiamato a
decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento,
anche non penale , una valutazione di merito sulla stesso fatto e nei confronti del
medesimo soggetto. E si noti che la fattispecie concreta in relazione alla quale il
giudice delle leggi è stato chiamato a pronunciarsi concerneva proprio una ipotesi in
procedimento di prevenzione e quella pregiudicata dall’essere stato lo stesso
magistrato investito delle funzioni di giudizio in un procedimento penale avente ad
oggetto i medesimi fatti. Ed esplicitamente la Corte costituzionale ha affermato che
il pregiudizio per l’imparzialità e la neutralità del giudicante può verificarsi anche nei
rapporti fra procedimento penale e procedimento di prevenzione. Si pensi al caso in
cui la valutazione pregiudicante sia stata espressa, nell’ambito del procedimento
penale , in sede di accertamento dei gravi indizi di colpevolezza , quale condizione
di applicabilità delle misure cautelari ( C. Cost n 306/97). Ma si pensi anche al caso in
cui il rapporto di successione cronologica tra attività pregiudicante e funzione
pregiudicata sia invertito , perché il giudice chiamato a pronunciarsi sulla
responsabilità penale di un imputato del delitto di associazione di stampo mafioso,
abbia già espresso, nel contesto del procedimento di prevenzione, una valutazione
sulla sussistenza dell’associazione e sull’appartenenza ad essa del soggetto imputato
nel successivo processo penale ( ord. n. 178/99). Ed , in questa prospettiva , si è
affermato, in giurisprudenza , che , ai fini della decisione in merito alla richiesta di
ricusazione, proposta per avere il giudicante valutato i medesimi fatti ascritti
all’imputato , in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza
speciale, si deve verificare se nel procedimento di prevenzione, il giudice abbia o
meno espresso valutazioni in ordine alla sussistenza dei fatti per i quali è in corso il
giudizio, senza limitarsi a rilevare , sic et simpliciter, che il procedimento di
prevenzione ed il procedimento di merito hanno finalità differenti ( Sez IV 15-2-11
n. 26670, rv. n. 250954).
5.Quest’ultimo è, per l’appunto, il vizio motivazionale in cui è incorsa la pronuncia
impugnata , la quale dà atto che, nel decreto emesso dal Tribunale di Catania , in
data 27-1-12, tra i vari elementi ritenuti sintomatici della pericolosità sociale
qualificata dell’Alma , viene espressamente richiamata la sentenza emanata dal Gup
di Catania , il 26-4-2007, con la quale l’Alma venne condannato per il reato di cui
2

cui l’attività pregiudicante era costituita dalla partecipazione del giudice al

all’ad 416-bis cp, per avere fatto parte dell’associazione mafiosa diretta da La Rocca
Francesco, dal luglio 2000 in permanenza. Sentenza che venne confermata in
appello ma , a seguito di ricorso per cassazione, annullata con rinvio, per nuovo
esame, di fronte alla terza sezione della Corte d’Assise di appello , presieduta dal
magistrato oggi ricusato. A fronte di ciò , la Corte d’appello ha circoscritto il proprio
argomentare all’apodittica affermazione inerente alla “piena autonomia e diversità
assoluta di scopo” fra il procedimento di prevenzione e quello penale,sicchè
valenza nel secondo. Il giudice a quo non considera dunque che l’indiscutibile
alterità strutturale e funzionale fra procedimento di prevenzione e giudizio penale
non elide il dovere del giudice di verificare se il magistrato ricusato abbia o meno
espresso valutazioni di merito in ordine al fatto storico oggetto dell’imputazione, nei
confronti del medesimo soggetto. Di talchè la conclusione secondo la quale “il
decreto applicativo della misura di prevenzione non contiene affatto indebite
manifestazioni del proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione”non
può derivare dall’asserto , di natura categoriale , secondo cui , poiché , per
definizione, il procedimento penale ha lo scopo di stabilire se sussista responsabilità
penale in ordine ad una determinata imputazione mentre quello di prevenzione
comporta una valutazione , a carattere essenzialmente sintomatico , circa la
pericolosità sociale del proposto,in una pronuncia di prevenzione non vi è alcuna
anticipazione di giudizio sulla responsabilità penale. Quest’ultima asserzione deve
invece costituire frutto di un’analisi in concreto dell’impianto giustificativo dello
specifico provvedimento emesso dal giudice ricusato, dei contenuti argomentativi
di quest’ultimo e delle valutazioni formulate dal giudicante , a prescindere dalla
diversità delle finalità perseguite dall’uno e dall’altro procedimento.
6.Nel caso di specie, la problematica in disamina è del tutto estranea al tessuto
argomentativo dell’ordinanza impugnata, la quale pertanto incorre nel vizio di cui
all’art 606 co 1 lett e) cpp. Se ne impone pertanto l’annullamento con rinvio, per
nuovo esame, alla Corte d’appello di Catania.
PQM
ANNULLA L’ORDINANZA IMPUGNATA E RINVIA PER NUOVO ESAME ALLA CORTE
D’APPELLO DI CATANIA.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 7-11-13 .

elementi probatori idonei ad essere utilizzati nel primo non possono avere alcuna

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