Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6756 del 22/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6756 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
1)

Mottola Costanzo Tobia, nato ad Aversa il 12/09/1975;

2)

Mottola Luciano, nato a Caserta il 12/02/1973

avverso la sentenza del 29/10/2013 emessa dalla Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza
per prescrizione, con la conferma delle statuizioni civili.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha
confermato la sentenza del 25 marzo 2011 con cui il Tribunale di S.M. Capua
Vetere, Sezione distaccata di Aversa, ha ritenuto Costanzo Tobia Mottola e

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Data Udienza: 22/12/2015

Luciano Mottola responsabili, in concorso tra loro, del reato di falsa
testimonianza, condannando ciascuno alla pena di due anni di reclusione e, in
solido, al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile.
Secondo la contestazione i due imputati avrebbero deposto il falso nel
procedimento civile davanti al Giudice di pace di Trentola Ducenta, instaurato
da Gennaro Pezone nei confronti di Assitalia Assicurazioni s.p.a., dichiarando

trattore condotto da Giuseppe Di Cicco e l’autovettura Opel condotta da
Pezone.

2. L’avvocato Giuseppe Stellato, nell’interesse degli imputati, ha
presentato ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art.
372 c.p. e il vizio di motivazione.
In particolare, si censura la sentenza per avere confermato la
responsabilità dei Mottola sulla base dei soli risultati della consulenza tecnica
disposta nel corso del giudizio civile, che ha affermato l’incompatibilità dei
danni presenti sui veicoli coinvolti nel sinistro con le dichiarazioni rese dai due
testimoni, senza prendere in alcuna considerazione la possibilità di una
ricostruzione alternativa dell’incidente, così come emerso dall’istruttoria
dibattimentale, in cui lo stesso perito non ha escluso che il sinistro vi sia
effettivamente stato, coinvolgendo non il coperchio della zappatrice del
trattore, ma altra parte della zappatrice.
Con il secondo motivo si eccepisce l’avvenuta prescrizione del reato,
verificatasi prima della sentenza di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente deve accogliersi il motivo con cui è stata eccepita
l’estinzione del reato per prescrizione.
Secondo quanto prevedono gli artt. 157 e seg. cod. pen. il reato
contestato agli imputati si prescrive nel termine massimo di sette anni e sei
mesi, sicché considerando che il relativo termine decorre, nel caso in esame,
dal 18.7.2005, la prescrizione si è verificata ancor prima della sentenza di
appello.

Qìp
2

di avere assistito nell’aprile 2004 ad un sinistro stradale verificatosi tra il

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 129 comma 1 c.p.p., la sentenza
impugnata deve essere annullata non potendosi procedere nei confronti degli
imputati per la suddetta causa di estinzione del reato.

2. Tuttavia, essendo stati gli imputati condannati al risarcimento dei danni
in favore della parte civile, il Collegio deve comunque decidere, ai sensi

disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
2.1. A tali fini si rileva che i motivi dedotti sono manifestamente infondati,
in quanto i ricorrenti censurano la ricostruzione dei fatti contenuti in sentenza
senza indicare alcun elemento di manifesta infondatezza e di contraddittorietà
della motivazione, ma invocando una lettura del tutto alternativa delle prove.
All’infondatezza dei motivi consegue la conferma delle statuizioni civili.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è
estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.
Così deciso il 22 dicembre 2015

Il Consigli re estensore

Il Presidente

dell’art. 578 cod. proc. pen., sui ricorsi proposti ai soli effetti delle

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