Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6756 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6756 Anno 2014
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANIDI ABDOULOUAHED N. IL 01/01/1987
avverso la sentenza n. 2825/2012 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
31/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.1.–\\
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Ì

Data Udienza: 07/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Manidi Abdoulouahed ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale
di Bologna, in data 31-10-12 , con la quale è stata applicata al ricorrente, ex art

2. Il ricorrente lamenta la mancata concessione, in via prevalente, dell’attenuante
di cui all’art 62 n 4 cp e la violazione dell’art 235 cp , che si applica quando uno
straniero venga condannato alla reclusione per un periodo superiore ai due anni
sicchè non era possibile disporre l’espulsione dal territorio dello Stato del
ricorrente , che è stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di
reclusione. Vi è inoltre totale assenza di motivazione in merito al requisito della
pericolosità sociale.
3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria depositata il 27-6-13 , ha chiesto
annullamento con rinvio della sentenza impugnata , limitatamente alla
statuizione relativa all’espulsione.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. In merito alla prima censura, occorre osservare come il giudice abbia statuito
conformemente all’accordo delle parti , essendogli preclusa la concessione di
circostanze attenuanti non contemplate dal predetto accordo, onde la doglianza
è manifestamente infondata.
5. La seconda censura è infondata per quanto attiene al profilo inerente
all’illegittimità dell’ordine di espulsione in relazione al quantum della pena
irrogata. Il provvedimento trova infatti il proprio referente normativo non
nell’art 235 cp , impropriamente richiamato dal giudice , nella sentenza
impugnata , ma nell’art 86 DPR 9-10-90 n 309 , che riconnette tale statuizione
all’intervenuta condanna per uno dei reati ivi previsti , indipendentemente
dall’entità della pena comminata . Dunque , quale che sia la pena irrogata ,
l’ordine di espulsione può sempre essere emesso , a seguito della sentenza di
condanna per il delitto di cui all’art 73 DPR 309/90.
6. E’ invece fondata la censura afferente all’omessa motivazione in merito alla
pericolosità sociale. La Corte costituzionale , con sentenza 24-2-95 n 58 , ha
infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 86 co 1 DPR 309/90 , nella
parte in cui obbligava il giudice ad emettere, contestualmente alla pronuncia di
i

444 cpp , la pena richiesta in ordine al delitto di cui all’art 73 DPR 309/90.

condanna , senza l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità
sociale , l’ordine di espulsione , eseguibile a pena espiata , nei confronti dello
straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt 73, 74, 79 e 82 co 2 e 3
I. stup. E’ dunque da escludersi ogni automatismo nel dispositivo di emissione
della statuizione in disamina , che dovrà essere emanata all’esito del positivo
accertamento dell’effettiva e concreta pericolosità sociale del soggetto , in
ordine al quale il giudice dovrà congruamente motivare. Tale problematica è del
ad emanare la statuizione in esame , tacendo completamente in merito alla
pericolosità sociale dell’imputato, la cui sussistenza non viene neanche
affermata in termini meramente enunciativi.
E’ dunque riscontrabile il vizio di mancanza di motivazione, a norma dell’art 606
lett e) cpp , che impone l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente
alla statuizione relativa all’espulsione, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto,
al Tribunale di Bologna. Il ricorso va rigettato nel resto.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’espulsione e rinvia , per nuovo
giudizio sul punto, al Tribunale di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 7-11-13 .

tutto estranea al tessuto motivazionale della sentenza impugnata , che si limita

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