Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6755 del 22/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 6755 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Sandro GHIRONI, nato a Sinnai il 16/02/1965
avverso la sentenza del 17 dicembre 2013 emessa dalla Corte d’appello di
Cagliari;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso
chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
CYRAIGLIA
udito l’avvocato CalErà Massidda, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Cagliari ha
confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari del 7 novembre 2012 con cui
Sandro Ghironi è stato ritenuto responsabile del reato di calunnia e
condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, oltre al risarcimento
dei danni in favore delle parti civili.

Data Udienza: 22/12/2015

La calunnia sarebbe consistita nel denunciare falsamente il furto della
propria autovettura, incolpando Iouale Duerel e Iulian Anghel, a cui, invece,
l’autovettura era stata dallo stesso venduta.

2. L’avvocato Graziella Massidda, nell’interesse dell’imputato, ha proposto
ricorso per cassazione.

violazione dell’art. 368 c.p.; b) erronea valutazione della prova in relazione ai
criteri dell’art. 192 c.p.; c) vizio di motivazione; d) travisamento delle prove;
e) violazione dell’art. 530 comma 2 c.p.
Di seguito il ricorso passa a censurare la sentenza per la illogicità della
motivazione, che avrebbe acriticamente mutuato la ricostruzione dei fatti dalla
sentenza di primo grado, senza considerare la diversa ricostruzione
prospettata dalla difesa, secondo cui il Ghironi, al momento della denuncia di
furto, aveva avuto nuovamente la disponibilità dell’autovettura, in attesa del
passaggio di proprietà di cui si sarebbe dovuto occupare la Duerel.
Sotto un altro profilo, si sottolinea che la Corte territoriale avrebbe
considerato irrilevante il mancato trasferimento formale della proprietà e
trascurato del tutto ogni indagine sulla intenzionalità della incolpazione.
Inoltre, si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla configurabilità
della diversa ipotesi di simulazione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. I motivi, peraltro proposti secondo una tecnica di redazione che non
consente di apprezzare le singole doglianze né di individuare i capi della
sentenza censurati, propongono una rilettura delle prove e dei fatti, senza
indicare alcuna illogicità o contraddittorietà della motivazione, ovvero
denunciano in maniera apodittica violazioni di legge / omettendo di offrire
elementi di valutazione al riguardo.
La sentenza impugnata ha chiarito come al momento della denuncia del
furto l’imputato non avesse più la disponibilità dell’autovettura, per averla
ceduta a Tona Duerel, che peraltro aveva effettuato anche il pagamento
dell’assicurazione, elemento che assieme all’ammissione fatta dallo stesso

2

Nell’atto vengono preliminarmente elencati cinque distinti motivi e cioè: a)

imputato di avere dato una copia delle chiavi alla stessa Duerel, conferma la
tesi contenuta in sentenza dell’avvenuto passaggio di proprietà
dell’autovettura. Rispetto a questa ricostruzione, il ricorrente offre una lettura
alternativa dei fatti, chiedendo a questa Corte una rivalutazione delle prove
non consentita nel giudizio di legittimità.

pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2015
Il Consi

re estensore

Il Presidente

2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA