Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6754 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6754 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HRUSTIC ISMET N. IL 19/04/1959
avverso la sentenza n. 3648/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
07/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e ~ re,
che ha concluso per „s?
;

civile, l’Avv

Data Udienza: 30/01/2014

co-c4.4d.e.4-Ati, _e….
1. Hrustc Ismet, tratto a giudizio innanzi al Tribunale di La spezia è stato assolto dal
reato allo stesso contestato ( tentato furto aggravato il 26 maggio 2006 ).
2. Proposto appello dalla Procura Generale di Genova , la Corte di appello di Genova
ne ha riconosciuto la responsabilità.
3. Interposto ricorso in Cassazione , questa Corte ha annullatto la sentenza di
condanna sul presupposto della assenza di motivazione in punto alla ritenuta
aggravante ex art 625 comma II cp .

confermato il giudizio di responsabilità con esclusione tuttavia della ritenuta
aggravante.
4 Propone ricorso l’imputato evidenziando che la Corte , ritenuta non sussistente
l’aggravante avrebbe dovuto valutare l’esistenza della querela quale motivo utile alla
procedibilità d’ufficio. Da qui la affermata violazione di legge e il ritenuto difetto di
motivazione.
Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione
relativamente alle generiche , negate malgrado la presenza di validi momenti positivi
utili a giustificarne l’applicazione quali la modestia del fatto e l’irrisorio contributo
causale .
Con il terzo motivo si lamenta l’erronea applicazione della legge penale con
riferimento al trattamento sanzionatorio , comminato in misura più congrua ad un
reato consumato che tentato.
5. La sentenza va annullata per la intervenuta estinzione per prescrizione del reato
nelle more tra la decisione di appello ed il presente grado di legittimità.
6. Il ricorso non merita la declaratoria di inammissibilità che , anche sotto il versante
della mera manifesta infondatezza dei motivi, avrebbe reso indifferente l’intervenuto
decorso del tempo successivo alla decisione di appello

. In particolare non è

manifestamente infondato il primo motivo di ricorso , laddove si denunzia un difetto
di motivazione in ordine alla affermata procedibilità d’ufficio del reato contestato
malgrado la affermata non applicabilità alla specie della aggravante originariamente
ritenuta.
7. Il fatto risale al 26 maggio 2006 e si è estinto per prescrizione il 26 novembre
2013 , considerando all’uopo il termine massimo previsto dal combinato disposto di
cui agli artt 157 e 161 cpp e senza che siano emerse ragioni di sospensione del
relativo decorso . Né fa gioco nella specie la contestata recidiva , che non va

3. In esito all’annullamento con rinvio la Corte di appello di Genova ha nuovamente

considerata al fine che occupa perché implicitamente rigettata per non avere la Corte
territoriale , nel comminare la pena , reso alcuna valutazione sul punto.
8. Non emergono, infine , dagli atti e con evidenza elementi utili ad una pronunzia di
segno opposto ai sensi dell’ad 129 comma II cpp
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta estizione del reato per
prescrizione.

Così deciso il 30 gennaio 2014

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