Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6751 del 19/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 6751 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERRECA TERESA TIZIANA N. IL 08/02/1965
avverso la sentenza n. 2552/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/11/2013

1. Perreca Teresa Tiziana ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte
d’appello di Roma, in data 29-10-12, con la quale è stata confermata la
sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all’ad
378 cp perché , dopo la commissione del delitto di accesso abusivo a sistema
informatico di cui all’ad 615 ter cp , aiutava Storace Francesco ad eludere le
investigazioni dell’autorità giudiziaria , presentando una falsa denuncia presso il
Commissariato P.S. “Prati”, in data 1-8-2006, e reiterando la falsità in sede di
sommarie informazioni al PM , in data 3-8-2006; dichiarava falsamente di aver
ricevuto da ignoti sulla propria utenza cellulare due messaggi aventi contenuto
minaccioso e diretti a farla desistere dal rendere una deposizione alla A.G. sui
fatti oggetto del delitto di cui all’ad 615 ter cp , che avrebbe inficiato le
dichiarazioni accusatorie rese da Pettinella Dario nei confronti dello Storace
Francesco.ln Roma 1’1-8-2006.
2. Il ricorrente deduce , con il primo motivo , violazione dell’ad 378 cp e vizio di
motivazione ,poiché è stata affermata la penale responsabilità della Perreca in
ordine al reato di cui all’art 378 cp a favore di Storace Francesco , che è stato
invece assolto dal delitto di accesso abusivo al sistema informatico perché il
fatto non sussiste Dunque , non sussistendo il delitto presupposto, non è
configurabile il reato di favoreggiamento.
2.1. E’poi contraddittoria la sentenza , la quale , da un lato ,prende atto che i
messaggi minacciosi sono stati inviati tramite schede Sim anonime e ,
dall’altro , afferma che l’invio era comunque riconducibile alla ricorrente ,
nonostante sia stato accertato che i numeri IMEI identificativi degli
apparecchi cellulari che contenevano le dette SIM sono agevolmente
alterabili.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.11 primo motivo di ricorso è fondato. E’infatti da escludersi, conformemente ad un
consolidato orientamento giurisprudenziale, la configurabilità del reato in disamina
allorchè sia accertata l’insussistenza del reato presupposto , che costituisce
elemento materiale della fattispecie ( Sez VI, 22-11-2002 n 59, rv. n. 223193 ; Sez
VI 5-6-2002 n. 38809, Cass. Pen. 2004, 112).Nella specie, il delitto-presupposto è
costituito dal reato di cui all’art 615-ter cp , in relazione al quale Storace Francesco,
che , nella prospettazione accusatoria , era il beneficiario della condotta
favoreggiatrice, Accame Nicolò, Maceri Mirko , Santoro Nicola e Reboa Romolo

RITENUTO IN FATTO

sono stati assolti perché il fatto non sussiste. Con tale formula assolutoria , è stata
accertata non solo l’innocenza degli imputati ma l’oggettiva insussistenza del reato
—presupposto . Ciò comportava , come ineludibile conseguenza , l’assoluzione in
ordine al reato di favoreggiamento. Dunque, nel caso di specie, in modo del tutto
contraddittorio la Corte d’appello è addivenuta a declaratoria di responsabilità della
Perreca.

sussiste.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-11-13.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA