Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6751 del 19/11/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6751 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PERRECA TERESA TIZIANA N. IL 08/02/1965
avverso la sentenza n. 2552/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 19/11/2013
1. Perreca Teresa Tiziana ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte
d’appello di Roma, in data 29-10-12, con la quale è stata confermata la
sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all’ad
378 cp perché , dopo la commissione del delitto di accesso abusivo a sistema
informatico di cui all’ad 615 ter cp , aiutava Storace Francesco ad eludere le
investigazioni dell’autorità giudiziaria , presentando una falsa denuncia presso il
Commissariato P.S. “Prati”, in data 1-8-2006, e reiterando la falsità in sede di
sommarie informazioni al PM , in data 3-8-2006; dichiarava falsamente di aver
ricevuto da ignoti sulla propria utenza cellulare due messaggi aventi contenuto
minaccioso e diretti a farla desistere dal rendere una deposizione alla A.G. sui
fatti oggetto del delitto di cui all’ad 615 ter cp , che avrebbe inficiato le
dichiarazioni accusatorie rese da Pettinella Dario nei confronti dello Storace
Francesco.ln Roma 1’1-8-2006.
2. Il ricorrente deduce , con il primo motivo , violazione dell’ad 378 cp e vizio di
motivazione ,poiché è stata affermata la penale responsabilità della Perreca in
ordine al reato di cui all’art 378 cp a favore di Storace Francesco , che è stato
invece assolto dal delitto di accesso abusivo al sistema informatico perché il
fatto non sussiste Dunque , non sussistendo il delitto presupposto, non è
configurabile il reato di favoreggiamento.
2.1. E’poi contraddittoria la sentenza , la quale , da un lato ,prende atto che i
messaggi minacciosi sono stati inviati tramite schede Sim anonime e ,
dall’altro , afferma che l’invio era comunque riconducibile alla ricorrente ,
nonostante sia stato accertato che i numeri IMEI identificativi degli
apparecchi cellulari che contenevano le dette SIM sono agevolmente
alterabili.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.11 primo motivo di ricorso è fondato. E’infatti da escludersi, conformemente ad un
consolidato orientamento giurisprudenziale, la configurabilità del reato in disamina
allorchè sia accertata l’insussistenza del reato presupposto , che costituisce
elemento materiale della fattispecie ( Sez VI, 22-11-2002 n 59, rv. n. 223193 ; Sez
VI 5-6-2002 n. 38809, Cass. Pen. 2004, 112).Nella specie, il delitto-presupposto è
costituito dal reato di cui all’art 615-ter cp , in relazione al quale Storace Francesco,
che , nella prospettazione accusatoria , era il beneficiario della condotta
favoreggiatrice, Accame Nicolò, Maceri Mirko , Santoro Nicola e Reboa Romolo
RITENUTO IN FATTO
sono stati assolti perché il fatto non sussiste. Con tale formula assolutoria , è stata
accertata non solo l’innocenza degli imputati ma l’oggettiva insussistenza del reato
—presupposto . Ciò comportava , come ineludibile conseguenza , l’assoluzione in
ordine al reato di favoreggiamento. Dunque, nel caso di specie, in modo del tutto
contraddittorio la Corte d’appello è addivenuta a declaratoria di responsabilità della
Perreca.
sussiste.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-11-13.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non