Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6750 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6750 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPADAVECCHIA GIUSEPPE N. IL 02/07/1965
avverso la sentenza n. 2773/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.ED
e
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 19/11/2013

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1. Spadavecchia Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte
d’appello di Milano, in data 28-6-12 , con la quale è stata confermata la
sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all’art
73 DPR 309/90, in relazione alla detenzione, a bordo dell’auto a lui in uso, di 7
pastiglie di extasy e alla cessione ad alcune persone non identificate di ulteriori
pastiglie della medesima sostanza in Segrate il 29-9-2002.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo , violazione dell’art 75 I. stup. e vizio di
motivazione ,poiché l’imputato , prima di recarsi nel locale in cui si svolsero i
fatti , acquistò ,previa colletta di danaro cui egli aveva partecipato unitamente a
3 amici , 10 pastiglie di extasy,, con il proposito di consumarle insieme a questi
ultimi .E infatti Spadavecchia consegnò a ciascuno degli amici mezza pastiglia,
senza ricevere alcun corrispettivo , e ne aveva appena dimezzata un’altra
quando intervenne la polizia.
2.1. Con il secondo motivo, si deduce inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla
p.g. il 29-9-02, alle ore 15,31, in quanto rese in assenza del difensore e non
qualificabili come dichiarazioni spontanee. Peraltro, dalle ore 8 del mattino
alle ore 15,31 , l’imputato era stato ingiustificatamente trattenuto presso gli
uffici di polizia ,nonostante fosse già stato identificato mediante un
documento e non vi fosse alcuna esigenza . Né la conferma di tali
dichiarazioni nell’interrogatorio reso alla p.g. delegata dal PM il 27-10-05 può
valere a sanare questo vizio.
2.2. Il terzo motivo si incentra invece sulla misura della pena, non quantificata nei
minimi edittali nonostante l’assenza di precedenti penali e di carichi
pendenti , la condotta leale dello Spadavecchia, che condusse lui stesso gli
operanti presso la sua autovettura, e l’esiguità del quantum di principio
attivo dello stupefacente ( mg 950).
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso esula dal numerus clausus delle censure deducibili
in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette
da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logicogiuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . In tema di sindacato
del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello

RITENUTO IN FATTO

di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in
ordine all’affidabilità delle fonti di prova , bensì di stabilire se questi ultimi
abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una
corretta interpretazione di essi , dando esaustiva e convincente risposta alle
deduzioni delle parti , e se abbiano esattamente applicato le regole della logica
nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre ( Sez un.13-12-95 Clarke , rv
difensiva di un “consumo di gruppo” dell’extasy non sia plausibile . In tal senso
depongono la significatività del dato ponderale ; il possesso dello stupefacente
appena fuori da un locale in cui si teneva una festa e dunque in un contesto nel
quale , come è noto, si consuma sovente extasy ; la presenza dell’imputato
all’interno di un luogo di possibile spaccio ; le dichiarazioni dell’operante di p.g. ,
il quale ha riferito di aver visto lo Spadavecchia dare qualcosa a un ragazzo che
stava ballando e che ha subito ingerito quanto ricevuto; l’irrilevanza della
circostanza inerente al mancato pagamento perché a quest’ultimo è possibile
procedere anche in un secondo momento . A ciò si aggiunga — precisa il giudice
a quo- che lo stesso imputato ha ammesso, nell’interrogatorio del 27-10-2005,
di aver acquistato ben 10 pastiglie di extasy e quindi un quantitativo che va ben
oltre un “consumo di gruppo” con tre amici, nel corso di una festa . Inoltre
l’imputato non ha indicato i nominativi dei tre amici.
3.1.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile
una attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici di secondo grado preso
in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo
censurabile ,sotto il profilo della razionalità , e sulla base di apprezzamenti di
fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e
perciò insindacabili in questa sede . Né la Corte suprema può esprimere alcun
giudizio sull’attendibilità delle acquisizioni probatorie , giacchè questa
prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da
questo compiute, se coerenti , sul piano logico, con una esauriente analisi delle
risultanze agli atti , si sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. un. 25-11-’95
, Facchini, rv. n. 203767).
4. Nemmeno il secondo motivo può trovare accoglimento. La motivazione della
sentenza

impugnata fa infatti esclusivo riferimento alle risultanze
2

203428). Nel caso di specie , la Corte d’appello ha evidenziato come la tesi

dell’interrogatorio , ritualmente espletato , in data 27-10-2005, oltre che a
quanto riscontrato dalla p.g. 11 discorso giustificativo del decisum prescinde
dunque del tutto dalle dichiarazioni rese dallo Spadavecchia il 29-9-2002, ragion
per cui , quand’anche la censura venisse accolta , l’apparato argomentativo a
sostegno della declaratoria di responsabilità rimarrebbe del tutto inalterato. Non
è pertanto configurabile, in capo al ricorrente, alcun interesse all’accoglimento
della doglianza poiché esso non apporterebbe alla sfera giuridica
attualità sono requisiti coessenziali e indefettibili dell’interesse ad impugnare
(Cass. Sez VI, 21-4-2006 n 24637, C.E.D. Cass., n. 234734).
5.Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla dosimetria della
pena sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente
da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento al
dato ponderale relativo allo stupefacente.
6.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’ad 606 co 3 cpp ,
con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa
delle ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-11-13 .

dell’impugnante alcun vantaggio concreto ed attuale. Viceversa concretezza ed

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