Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 675 del 25/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 675 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO MARIO N. IL 04/04/1996
BOYE TALLA N. IL 21/11/1998
avverso la sentenza n. 3139/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
24/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 25/11/2015

33 Lo Mario + 1

Motivi della decisione

I ricorsi proposti dagli imputati in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 afferente ad eroina
e cocaina sono manifestamente infondati e quindi inammissibili.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata

giuridici: si esclude l’applicabilità del quinto comma del richiamato articolo 73 in considerazione
del rilevante dato ponderale, dell’armamentario, del danaro, dell’elevato livello organizzativo.
D’altra parte la pena viene ritenuta adeguata in relazione a tali negativi connotati del fatto. Si
tratta di tipici apprezzamenti di merito che, essendo congruamente argomentati, non possono
essere sindacati nella presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1.000 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibili

i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del

procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000
ciascuno.
Roma 25 novembre 2015

motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-

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