Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 675 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 675 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PICCARDO MASSIMILIANO N. IL 08/04/1972
avverso la sentenza n. 666/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
23/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente censura l’impugnata sentenza affermando genericamente che
“la corte d’appello non sembra aver valutato una serie di elementi imprescindibili
addotti nell’atto d’appello essendosi, al contrario, limitata ricalcare una lettura
della vicenda già operata dal giudice di prime cure e, di fatto, sottraendosi
all’obbligo di motivazione previsto ex lege”.

sostegno del ricorso.
Per tali ragioni, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24/10/2016.

La censura è del tutto aspecifica e priva dell’esposizione dei motivi a

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