Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6749 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6749 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GARITI MARIA ROSA N. IL 08/06/1973
avverso la sentenza n. 15/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
28/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 6Q t/ 4 1-1 17 O
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv,-k—A
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Data Udienza: 19/11/2013

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1. Gariti Maria Rosa ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte
d’appello di Messina, in data 28-10-11 , con la quale è stata confermata la
sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all’art
314 cp perché , in qualità di cassiera addetta alla vendita dei biglietti della
funivia gestita dall’ASM di Taormina, e dunque di incaricato di pubblico servizio,
avendo, per ragioni di servizio, la disponibilità della somma complessiva di euro
10.547 ,70, derivante dalla vendita di biglietti ( non contabilizzati ) , di cui euro
10.222, 20 derivante dalla vendita dei biglietti facenti parte di quelli resi dal
cassiere Patanè, se ne appropriava ( Capo A) ; avendo inoltre la disponibilità
della somma di euro 6. 175, 28 , derivante dalla vendita dei biglietti facenti
parte di quelli resi dal cassiere Costa ( di cui alterava le distinte di scarico ) , se ne
appropriava ( Capo B ) . In Taormina fino al 22-8-03.
2. la ricorrente deduce , con il primo motivo , violazione degli artt 314 e 358 cp
poiché le mansioni attribuite all’imputata si limitavano alla consegna dei biglietti
prestampati , d’importo sempre uguale , per una tratta sempre uguale , e alla
ricezione dell’importo. Trattasi perciò di semplici mansioni d’ordine e di
prestazione di opera meramente materiale.
2.3.. Con il secondo motivo, si deduce
vizio di motivazione in merito
all’imputazione di cui al capo B ) poiché , a fronte della censura formulata
dalla ricorrente in merito all’attribuzione della grafia sulle correzioni
riscontrate nella documentazione contabile, la Corte d’appello ha
apoditticamente risposto che non era necessaria una perizia perché
l’ascrivibilità della grafia alla Gariti era certa, senza spiegare le ragioni di
questa certezza.
2.2. Il terzo motivo s’incentra invece sul diniego delle attenuanti generiche
, nonostante l’incensuratezza della Gariti , la corretta condotta processuale, il
versamento immediato e integrale della somma oggetto dell’imputazione e il
ristretto arco di tempo durante il quale la condotta si è esplicata.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
2.3.Con memoria in data 30-10-13, la parte civile , Azienda Servizi
Municipalizzati, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.11 primo motivo è infondato. Come è noto, l’art 358 cpp esclude la qualità di
incaricato di pubblico servizio in capo al soggetto che esplichi semplici mansioni
d’ordine e presti un’ opera meramente materiale. Dunque l’esclusione , a tale
titolo, della qualità di incaricato di pubblico servizio deve essere desunta dalla
i

RITENUTO IN FATTO

natura dell’attività effettivamente svolta , in virtù di espresso o implicito incarico, in
conformità all’organizzazione del servizio ( Sez VI 7-10-1994, Campanella, Cass. pen
1996, 1811) e indipendentemente dal ruolo formale rivestito dal soggetto e da un
effettivo rapporto di subordinazione con l’ente onerato del servizio ( Sez VI 16-111992, Zavarini , Cass. pen 1994 , 2083). In questa prospettiva , viene in rilievo
l’attribuzione al dipendente di mansioni di mera esecuzione di ordini, caratterizzate
da un prevalente impiego di energia fisica ( Sez VI 13-10-1999, Ventre, Cass. pen
autonomia decisionale ( Sez VI ,20-11-12 n. 46245 , rv. n. 253505). Sfugge dunque
alla nozione di pubblico servizio soltanto la mansione meramente esecutiva, di
carattere sostanzialmente ausiliario, per il cui espletamento sono sufficienti nozioni
e conoscenze elementari ( Sez VI 23-9-94, Frau , Cass. pen 1996, 819) e che apporti
un contributo alla realizzazione delle finalità pubblicistiche che , in concreto ,
possa , nell’id quod plerumque accidit , essere surrogato da strumenti sostitutivi
della prestazione personale , come , ad esempio , nel caso di chi sia addetto
all’ingresso degli utenti alla struttura ed eventualmente a dare informazioni in
merito all’ubicazione dei vari uffici all’interno dell’edificio , attività agevolmente
sostituibile con apposita segnaletica: Sez VI 28-9-95, Pio Mauro ( Cass. pen 1997,
74). Si pensi altresì al portiere, il quale svolge funzioni di mera guardiania , custodia
e pulizia dei locali, senza fornire direttamente alcun contributo concreto alle finalità
del servizio pubblico ( Sez VI 5-3-2003 n. 17914, rv. n. 224510); o al dipendente della
spa Poste Italiane che sia esclusivamente addetto, con mansioni di “ripartitore”, ad
attività di mero smistamento della corrispondenza ( Sez VI 20-11-12 n. 46245, cit. );
o all’operaio dell’Enel incaricato del distacco dei fili conduttori in derivazione dalla
linea di energia elettrica all’utenza del privato , che esplica un’attività meramente
materiale ( Sez VI 30-10-1995, Rigo, Cass. Pen 1997, 724).
Riveste invece qualità di incaricato di pubblico servizio il soggetto che svolga attività
di carattere intellettivo , caratterizzata ,da un lato , dalla mancanza dei poteri
autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione ( Sez Un. 27-2-92, Delogu ,
Foro it. 1993 , Il , 386) ; e , dall’altro ,da una precisa correlazione funzionale al
soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico ( Cass. 18-1-1994, Salvatori ,
Cass. pen. 1996, 1811; Cass. 24-10-1995, Ronchi, rv. n. 203178). Assume dunque
tale qualità colui che, eventualmente accanto a prestazioni di carattere materiale,
espleti anche compiti che comportino conoscenza e applicazione di normative ,
anche se a livello esecutivo , e che involgano profili , sia pure complementari e
2

2000, 3046) e dall’ estraneità a qualunque connotazione di discrezionalità o di

integrativi , di collaborazione nell’espletamento del pubblico servizio ( Sez VI 7-32000 , Di Carmino , Cass. pen 2003, 912, che , in ragione di ciò, ha attribuito la
qualità di incaricato di pubblico servizio al bidello di una scuola). A maggior ragione
deve ravvisarsi la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo a colui che
esplichi mansioni che implichino maneggio di danaro di pertinenza dell’ente che
svolge il pubblico servizio. Occorre infatti rilevare come il tenore testuale dell’art
358 cp connoti le mansioni d’ordine e la prestazione di opera materiale
circoscrive la nozione in disamina , espungendone qualunque connotato di tecnicità
e di elevata responsabilità. E ciò appare pienamente rispondente all’esigenza di
evitare un’ingiustificata dilatazione della latitudine semantica della nozione in
disamina , con riferimento, in particolare, al concetto di espletamento di funzioni
“d’ordine ” , che , senza queste puntualizzazioni , diverrebbe potenzialmente
idoneo ad estendersi ad amplissimi settori dell’area del lavoro subordinato.
Viceversa i termini ” semplici” e “meramente” indicano , in modo univoco , una
voluntas legis volta a collocare nel perimetro della nozione di incaricato di pubblico
servizio qualunque mansione che richieda un bagaglio di nozioni tecniche e di
esperienza e che comporti un livello di responsabilità superiore a quello richiesto
per lo svolgimento di incombenti esclusivamente materiali o d’ordine ( Sez VI 1° -21994, Montesi , Giust. Pen. 1995 , Il , 203). Orbene , il maneggio di danaro di
pertinenza dell’ente titolare del servizio, implicando un complesso di obblighi di
tenuta della relativa documentazione contabile e di rendiconto nonché
l’assoggettamento ai conseguenti controlli , esula dall’ottica dell’espletamento di
“semplici” mansioni d’ordine e di opera di carattere “meramente” materiale e
dunque comporta l’assunzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio. In
questa prospettiva , è stata ravvisata tale qualifica in capo all’addetto all’ufficio
cassa di una Usl ( Sez Vi , 1-2-94 , Montesi , cit) ; al cassiere dell’Ente Autonomo
Orchestra Sinfonica Siciliana ( Sez VI 3-3-1994, Orlando , Cass. pen 1996 , 819) ; ai
cassieri dell’Alitalia ( Sez VI 2-2-1996, Bottù, Cass. pen , 1997, 723); al dipendente di
una ditta assegnataria di servizi postali , addetto al recapito dei plichi inviati contro
assegno , alla relativa riscossione, al successivo versamento delle somme destinate
ai mittenti ed alla registrazione contabile di tali movimenti ( Sez VI 23-11-1995 ,
Diana, Cass. pen 1997, 75).
3.1.Alla luce delle considerazioni appena formulate, non possono nutrirsi dubbi
circa la ravvisabilità della qualifica di incaricato di pubblico sevizio in capo
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rispettivamente con i termini “semplici” e “meramente” ,attraverso i quali la norma

all’imputata , cassiera addetta alla vendita dei biglietti della funivia gestita dall’ASM
di Taormina: mansione comportante maneggio di danaro di pertinenza del predetto
ente , con i correlativi obblighi di compilazione della documentazione contabile
inerente ai movimenti di biglietteria.
motivo di ricorso esula dal numerus clausus delle censure
4. Il secondo
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette
da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logicogiuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . In tema di sindacato
del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello
di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in
ordine all’affidabilità delle fonti di prova , bensì di stabilire se questi ultimi
abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una
corretta interpretazione di essi , dando esaustiva e convincente risposta alle
deduzioni delle parti , e se abbiano esattamente applicato le regole della logica
nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre ( Sez un.13-12-95 Clarke , rv
203428). Nel caso di specie , la Corte d’appello ha evidenziato come la grafia
della Gariti sia stata riconosciuta da ben due persone alle quali non vi è alcuna
ragione di non credere. Ciò — sottolinea il giudice a quo-determina l’inutilità
dell’espletamento di perizia grafica ,considerata anche l’intrinseca
inverosimiglianza e la mancanza di elementi a sostegno della tesi della congiura
ai suoi danni, formulata dalla Gariti.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile una
attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici di secondo grado preso in
esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza
di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo
censurabile ,sotto il profilo della razionalità , e sulla base di apprezzamenti di
fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e
perciò insindacabili in questa sede . Né la Corte suprema può esprimere alcun
giudizio sull’attendibilità delle acquisizioni probatorie , giacchè questa
prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da
questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle

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ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui

risultanze agli atti , si sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. un. 25-11-’95
, Facchini, rv203767).
4.Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili
in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici .
Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi
adeguata , avendo la Corte territoriale rinviato , per relationem,alla
lasso di tempo durante il quale la condotta criminosa si è protratta, che denota
una persistenza del proposito criminoso.
5.11 ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati , con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM
rigetta il ricorso e condanna $1a ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-11-13.

motivazione della sentenza di primo grado , la quale ha fatto riferimento al

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