Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6747 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6747 Anno 2014
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEONE ROBERTO N. IL 03/12/1974

avverso la sentenza n. 22/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 11/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Angelo DI
POPOLO
che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore d’ufficio Avv. SARRA Fabio

Data Udienza: 07/11/2013

.4

1. Leone Roberto ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello
di Palermo, in data 11-4-13 , con la quale è stata confermata la sentenza di
condanna emessa in primo grado, in ordine ai delitti di cui agli artt 337 e 582585 cp.
2. Il ricorrente deduce , con il primo motivo , violazione di legge e vizio di
motivazione in merito alla declaratoria di responsabilità ,poiché i testi si sono
contraddetti in merito alle modalità di verificazione del controllo da parte della
p.g. e il Leone si limitò a reagire —peraltro soltanto con una spinta – ad un colpo
sferratogli con una torcia elettrica da uno degli operanti , che ha dunque
compiuto un atto arbitrario. Manca quindi il dolo del reato di cui all’art 337 cp ,
anche perché l’identificazione era già avvenuta , senza alcuna opposizione da
parte dell’imputato.
2.1. Con il secondo motivo, si deduce inosservanza degli artt 62 n 2 , 62 bis e 99
cp , poiché da quanto poc’anzi evidenziato si desume che l’imputato agì in
stato d’ira derivante dal fatto ingiusto commesso dall’operante, che colpì il
Leone. All’imputato spettavano poi le generiche e non andava applicato
l’aumento di pena per la recidiva poiché i precedenti sono risalenti nel tempo
e di lieve entità.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.11 primo motivo di ricorso esula dal numerus clausus delle censure deducibili in
sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del
fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al
riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua
, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e
delle ragioni del decisum . In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti , il
compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione
a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova,
bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro
disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi , dando esaustiva
e convincente risposta alle deduzioni delle parti , e se abbiano esattamente applicato
le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la
scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre ( Sez un.13-12-95 Clarke , rv
203428).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha evidenziato come dalle risultanze acquisite
emerga che l’imputato , che appariva , nell’occasione , poco lucido, durante le
operazioni di controllo, dette uno schiaffo ad uno degli operanti , tentando anche di
i

RITENUTO IN FATTO

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 7-11-13.

colpirlo al volto con una testata. Intervenne l’altro operante, al quale il Leone sferrò
calci e pugni. Dunque , alla luce delle dichiarazioni dei militari , riscontrate dai
referti sanitari acquisiti in merito alle lesioni subite dagli stessi, gli estremi dei reati
contestati debbono ritenersi integrati. Non vi è , per converso -sottolinea il giudice a
quo-, alcun elemento a favore della tesi propugnata dalla difesa , nell’ottica della
quale risulterebbe inspiegabile il motivo per il quale gli operanti dovrebbero aver
agito con violenza nei confronti del Leone ,nel corso di un normale controllo ,
riportando d’altronde essi stessi lesioni. Di qui la conclusione relativa
all’inconfigurabilità della scriminante di cui all’art 393 bis cp e dell’attenuante della
provocazione.
3.1.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile una
attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici di secondo grado preso in esame
tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di
prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto
il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in
termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa
sede . Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull’attendibilità delle
acquisizioni probatorie , giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito,
con la conseguenza che le scelte da questo compiute , se coerenti , sul piano della
razionalità , con una esauriente analisi delle risultanze agli atti , si sottraggono al
sindacato di legittimità ( Sez. un. 25-11-’95 , Facchini , rv203767).
4. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche e all’applicazione della recidiva sono insindacabili
in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel
caso di specie , la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata
, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità dei precedenti penali
dell’imputato.
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.

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