Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6743 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6743 Anno 2014
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MEHARI DENDEN N. IL 11/09/1984
avverso la sentenza n. 910/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
10/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 4 ,(/ i sEti2
che ha concluso per

4

t-11(

r-7

Data Udienza: 07/11/2013

17 a L ,)

1. Mehari Denden ricorre per cassazione
avverso la sentenza della Corte
d’appello di Roma, in data 10-1-12 , con la quale è stata confermata, in punto
di responsabilità, la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al
delitto di cui all’art 73 DPR 309/90 per avere illecitamente detenuto , a fini di
cessione a terzi , gr 1, 222 di cocaina, pari a 8 dosi singole.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione degli artt 192 e 546 cpp ,
poiché la Corte di appello non ha adeguatamente motivato in merito alla finalità
di spaccio , in quanto il dato ponderale è pienamente compatibile con l’uso
personale da parte di un assuntore abituale come il Mehari.
2.1. Con il secondo motivo, si deduce violazione degli artt 132 e 133 cp e vizio di
motivazione in merito alla quantificazione della pena.
2.2. Con il terzo motivo, si lamenta violazione degli artt 240 e 546 lett e ) cpp , in
relazione alla confisca del danaro in sequestro , di cui l’imputato ha
dimostrato la legittima provenienza , attraverso la produzione della busta
paga e della dichiarazione del datore di lavoro del Mehari , trattandosi dello
stipendio percepito lo stesso giorno dell’intervento dei Carabinieri.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso esula dal numerus clausus delle censure deducibili
in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette
da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logicogiuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . In tema di sindacato
del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello
di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in
ordine all’affidabilità delle fonti di prova , bensì di stabilire se questi ultimi
abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una
corretta interpretazione di essi , dando esaustiva e convincente risposta alle
deduzioni delle parti , e se abbiano esattamente applicato le regole della logica
nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre ( Sez. un. 13-12-95, Clarke , rv. n.
203428). Nel caso di specie , la Corte d’appello , anche richiamando la
motivazione della sentenza di primo grado , ha evidenziato come il Mehari sia
i

RITENUTO IN FATTO

e

stato visto dai Carabinieri appartarsi più volte con alcuni giovani , presso la
stazione di servizio nella quale prestava attività lavorativa , e disfarsi , al
momento dell’intervento dei militari, di un involucro risultato contenere cocaina
del peso di 3 grammi complessivi . Inoltre, sottoposto a perquisizione, risultava
custodire sulla propria persona la somma di euro 1865 , in contanti , e un
foglietto con indicazioni di nomi e di somme. Presso la propria abitazione ,
l’imputato deteneva altri 6 grammi di cocaina , un bilancino di precisione, un
argomenta il giudice di secondo grado- , se non con l’attività di cessione, il
possesso di una quantità di cocaina superiore al fabbisogno personale del
Mehari. Neppure è ragionevole confezionare in dosi la droga , se non per
venderla. Nemmeno è spiegabile, ove la somma non fosse stata provento di
spaccio ma avesse costituito la retribuzione per il lavoro espletato, il motivo per
il quale l’imputato dovesse portare con sé l’intera paga , invece di depositarla
in banca. Di qui la conclusione relativa alla preordinazione allo spaccio della
detenzione dello stupefacente.
3.1.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile una
attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici di secondo grado preso in esame
tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di
prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile ,
sotto il profilo della razionalità ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede . Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio
sull’attendibilità delle acquisizioni probatorie , giacchè questa prerogativa è
attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute
, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti ,
si sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. un. 25-11-’95 , Facchini , rv. n.
203767).
4. In ordine al secondo motivo, occorre osservare come l’art 581 lett c) richieda
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono
il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie , dovendosi riscontrare
un’assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno della doglianza . Il ricorrente ,
infatti , si limita ad invocare l’annullamento della sentenza impugnata , in merito al
profilo inerente alla quantificazione della pena , senza indicare in alcun modo le
ragioni a sostegno del petitum e senza individuare e analizzare , al di là di
2

accendino , un paio di forbici e vari ritagli di busta. Non è dunque spiegabile —

affermazioni apodittiche ,

alcuno specifico profilo di censura all’apparato

motivazionale a fondamento del decisum, tanto più che la Corte d’appello ha
ulteriormente ridotto la pena , calcolando l’abbattimento per la concessione delle
attenuanti generiche nella massima estensione .L’inosservanza del disposto dell’ad
581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art
591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.

insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logicogiuridici . Abbiamo già visto come la Corte territoriale abbia ampiamente illustrato
le ragioni per le quali ha ritenuto che la somma sequestrata costituisca provento di
spaccio. Né — precisa il giudice a quo — è stata acquisita aliunde la prova della
provenienza lecita del danaro. Dunque la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata.
6.11 ricorso va quindi dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 7-11-13 .

5.Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla confisca sono

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