Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6742 del 07/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 6742 Anno 2014
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA GRECA FULVIO N. IL 05/05/1977
avverso la sentenza n. 78/2012 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO,
del 19/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. i 4,
o
che ha concluso per

I A, Ad(ik “( c-/ (
tyl L t t

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

A44,21

r it

eU

.4 tu (7

ttA

i>

Data Udienza: 07/11/2013

1. La Greca Fulvio ricorre per cassazione
avverso la sentenza della Corte
d’appello di Campobasso, in data 19-7-12 , con la quale è stata confermata, in
punto di responsabilità , la sentenza di condanna emessa in primo grado, in
ordine ad una pluralità di imputazioni ex art 73 DPR 309/90 , in relazione alla
detenzione a fini di spaccio e a plurime cessioni di eroina e crack a svariati
soggetti.
2. Il ricorrente deduce , con il primo motivo , violazione di legge e vizio di
motivazione ,poiché ingiustificatamente il giudice a quo ha annesso credibilità
alle dichiarazioni dei numerosi soggetti escussi —peraltro soltanto dalla p.g. e
non dal giudice- , che erano tutti assuntori abituali di droga pesante , con i
correlativi problemi psicologici e atteggiamenti di soggezione di fronte agli
inquirenti.
si appunta invece sull’ingiustificato diniego della
2.1. Il secondo motivo
circostanza attenuante di cui all’art 73 co 5 I. stup., nonostante la modesta
potenzialità offensiva delle condotte contestate , che andavano valutate a
prescindere da quelle addebitabili ai promotori delle attività di cessione ,
stante la mancata contestazione del vincolo associativo. Gli episodi di vendita
di stupefacente ascrivibili al La Greca sono infatti in numero limitato , tanto
più che in alcuni casi si tratta di consumo di gruppo. D’altronde, il mancato
rinvenimento di sostanza, in sede di perquisizione, non permette di stabilire
il principio attivo della droga eventualmente ceduta mentre dalle
intercettazioni telefoniche emerge una scarsa disponibilità di stupefacente ,
come dimostrato anche dal mancato reperimento di rilevanti somme di
danaro e di materiali utili al confezionamento di dosi , in possesso del La
Greca ,il quale , al più , ricopriva un ruolo di venditore “al dettaglio” della
sostanza , che in parte era comunque destinata al consumo personale da
parte del ricorrente, afflitto da una forte dipendenza.
2.2. Con il terzo motivo si lamenta l’omessa concessione dell’attenuante di cui
all’art 62 n 4 cp, che , sebbene non avesse costituito oggetto di censura
nell’atto d’appello , avrebbe dovuto essere rivalutata dal giudice di secondo
grado, in considerazione della modestia del lucro conseguito dall’imputato,
dato che la maggior parte del guadagno andava agli organizzatori dell’attività.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso esula dal numerus clausus delle censure deducibili
in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
i

RITENUTO IN FATTO

ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette
da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logicogiuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . In tema di sindacato
del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello
di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in
ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi
corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle
deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica
nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre ( Sez un.13-12-95 Clarke , rv
203428). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha evidenziato come
l’attendibilità soggettiva dei dichiaranti si desuma dalla mancanza di motivi di
contrasto interpersonale con l’imputato e dall’insussistenza di qualsiasi seria
ragione per un’accusa calunniatrice, data l’evidente sproporzione tra la gravità
degli addebiti rivolti e le motivazioni che avrebbero potuto ipoteticamente
indurre i tossicodipendenti a provocare un’ incriminazione del La
Greca:motivazioni che, in concreto, non risultano dagli atti .Anzi, è ravvisabile ,
caso mai, un interesse contrario al venir meno di un punto di riferimento
abituale per il rifornimento di sostanze stupefacenti, come l’imputato. Viceversa
l’esposizione dei fatti, da parte dei soggetti escussi , è connotata da
verosimiglianza ed è estrinsecamente riscontrata dall’attività di osservazione
diretta e dalle riprese video eseguite dai Carabinieri, che, in più occasioni,
hanno ripreso il La Greca , che si recava a casa di Sarachella Franco e Riccardo ;
nonchè dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche, dalle quali sono emersi
contatti telefonici tra l’imputato e 14 dei 21 tossicodipendenti dichiaratisi
acquirenti del La Greca. I dialoghi intercettati — sottolinea il giudice a quopongono in evidenza cessioni plurime giornaliere, attraverso frasi allusive ma
anche riferimenti diretti, mediante i quali vengono programmati gli incontri, i
luoghi e il prezzo delle dosi e da cui emerge addirittura la richiesta di un
“sovrapprezzo” per la consegna a domicilio. Il tenore di queste conversazioni
viene accuratamente analizzato dal giudice a quo, che ne riporta i brani più
significativi, evidenziandone puntualmente la significazione dimostrativa e
ponendo in rilievo come esse attestino un’attività continuativa di consegna di
sostanze stupefacenti da parte dell’indagato a svariati soggetti.
2

abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una

s.
.

3.1.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile
una attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici di secondo grado preso
in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo
censurabile ,sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di
fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e
perciò insindacabili in questa sede . Né la Corte suprema può esprimere alcun
prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da
questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle
risultanze agli atti , si sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. un. 25-11-’95
, Facchini, rv203767).
4. Analoghe considerazioni ineriscono al secondo motivo di ricorso, che si colloca
anch’esso al di fuori dell’area della deducibilità nel giudizio di cassazione , ricadendo
sul terreno del merito. Le determinazioni adottate dal giudice a quo, in ordine al
profilo in disamina, sono quindi insindacabili ove siano supportate da motivazione
esente da vizi logico-giuridici. Al riguardo, il giudice a quo ha evidenziato che il La
Greca aveva dato vita ad un’attività di spaccio abituale, ampiamente diffusa e
radicata nel territorio, sia perché svolta in modo continuativo e per periodi
prolungati sia per il numero elevato di acquirenti, provenienti anche da fuori città,
che dimostra l’esistenza di un mercato non ristretto all’ambito cittadino, dando
luogo ad una rete capillare di spaccio e, correlativamente, ad una efficace attività
di approvvigionamento. Tutto ciò integra un’offesa non lieve al bene giuridico
protetto onde non è ravvisabile l’attenuante della lieve entità.
Come si vede, l’impianto argonnentativo a sostegno del decisum si sostanzia in un
apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto
idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a
superare lo scrutinio di legittimità.
5.Per quanto attiene al terzo motivo di ricorso, risulta dallo stesso ricorso che la
doglianza non venne proposta con i motivi d’appello onde essa è inammissibile in
questa sede.
6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
3

giudizio sull’attendibilità delle acquisizioni probatorie , giacchè questa

somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 7-11-13.

spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA