Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 674 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 674 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GOTI CRISTIAN N. IL 16/01/1978
avverso la sentenza n. 2353/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
12/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, PAvv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/11/2013

– Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 12/7/2012, in parziale riforma
di quella emessa dal Tribunale di Prato, ha condannato Goti Christian a pena di

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse
dell’imputato, l’avv. Silvia Risaliti, che si duole della violazione dell’art. 521 cod.
proc. pen. e della manifesta illogicità della motivazione resa in punto di
responsabilità. Lamenta, in particolare, che l’imputato sia stato condannato per
furto, laddove gli era stata contestata la ricettazione e il possesso di arnesi atti
allo scasso, e che la prova della colpevolezza sia stata ravvisata nel possesso, da
parte dell’imputato, di una chiave artefatta, segno semmai della ricettazione e
non del furto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Non sussiste violazione del principio di
correlazione tra accusa e sentenza qualora l’imputato, tratto a giudizio per
rispondere di ricettazione di un veicolo, venga, all’esito del medesimo giudizio,
ritenuto colpevole di tentato furto aggravato dello stesso mezzo, non dandosi
luogo, in siffatta ipotesi, ad alcuna sostanziale imnnutazione del “fatto” in ordine
al quale l’imputato era stato chiamato a difendersi (Cass., 3161 del 13/12/2007;
Cass., n. 38889 del 16/9/2008). Tale principio, affermato in relazione al furto di
un’autovettura, è perfettamente estensibile, per identità di ratio, al furto del
motociclo, che involge le medesime questioni di diritto affrontate in relazione al
furto dell’auto.
Inammissibile è anche la censura in punto di responsabilità, ancorata a dati
oggettivi di sicuro valore probatorio, quali il possesso del mezzo rubato da parte
dell’imputato e di arnesi atti allo scasso, il breve lasso di tempo intercorso tra il
furto e la sorpresa del Goti col mezzo, l’assenza di spiegazioni intorno al
possesso della res furtiva.
Consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle
ammende, che si reputa equo quantificare in C 1.000.

2

giustizia per il furto aggravato di un motociclo (artt. 625, nn. 2 e 7 cod. pen.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/11/2013

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