Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 674 del 04/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 674 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MABROUKI ABDALLAH nato il 26/11/1971

avverso la sentenza del 13/03/2014 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;

Data Udienza: 04/12/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che:
– la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno
che aveva condannato Mabrouki Abdallah alla pena di giustizia in quanto colpevole di
tentato furto pluriaggravato;

mancata esclusione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, che sarebbe
stata illegittimamente riconosciuta nonostante l’imputato non fosse mai stato
dichiarato recidivo
Ritenuto che:
– Il giudice della cognizione può accertare, a differenza di quello di esecuzione, i
presupposti della recidiva reiterata, prevista dall’art. 99, comma quarto, cod. pen.,
anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva
semplice (da ultimo Sez. 5, n.47072 del 13/06/2014 Rv. 261308), sicché il ricorso
è manifestamente infondato, anche in considerazione dell’ampia motivazione spesa
dalla Corte di merito sul punto;
– alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di
inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n. 35443
del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di
una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2017
Il Presidente
Gerard abe e

– propone ricorso l’imputato personalmente deducendo violazione di legge quanto alla

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