Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6739 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6739 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
SANTANIELLO ASSUNTA N. IL 07/12/1939
avverso l’ordinanza n. 995/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
05/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. q_- rte_AID4).
IL

Uditi difensor Avv.;

i•- t/

Data Udienza: 30/01/2014

S
Ritenuto in fatto.

1.11 5 giugno 2013 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli,

in accoglimento dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 671 c.p.p. da Assunta
Santaniello, riconosceva la continuazione tra i reati oggetto della sentenza della
Corte d’appello di Napoli in data 14 luglio 2010 (irrevocabile il 5 aprile 2012),
quelli posti a base della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Salerno il 24

della Corte d’appello di Salerno del 24 marzo 1999 (irrevocabile il 27 giugno
1999).
2.Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale lamenta
violazione delle regole sulla competenza funzionale a provvedere che, nel caso di
specie, apparteneva alla Corte d’appello, atteso che l’ultima sentenza passata in
giudicato (5 aprile 2012) era quella pronunziata il 14 luglio 2010 dalla Corte
d’appello di Napoli.
Osserva in diritto.

Il ricorso è fondato.
1.La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti
siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente
unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio
fissato dall’art. 665, comma quarto, c.p.p.
Quest’ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della
competenza del giudice dell’esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò,
assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della
sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall’oggetto della
domanda (Sez. 1, n. 17545 del 20 aprile 2012; Sez. 1, n. 2141 del 20 dicembre 2011
Sez. 1, n. 23208 del 12 maggio 2004).
2. Il momento in cui si radica la competenza è quello della presentazione della

domanda in omaggio al principio della perpetuatio jurisdictionis secondo il quale,
una volta radicatasi la competenza del giudice con riferimento alla situazione
esistente al momento della presentazione della domanda (nel caso di specie la
richiesta ex art. 671 c.p.p.), tale competenza resta insensibile ad eventuali
mutamenti dovuti all’adozione di successivi provvedimenti (Sez.1, n. 49256 del 21
1

marzo 2009 (irrevocabile il 18 marzo 2010) e, infine, quelli giudicati con sentenza

ottobre 2004; Sez. 1, n. 24438 del 3 giugno 2008; Sez. 1, n. 23252 del 19 maggio
2010).
In base alle considerazioni sinora svolte è possibile affermare il seguente
principio di diritto:

“la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a

provvedere sull ‘istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva
(art. 671 c.p.p.) si radica al momento della presentazione della domanda e, in

effetto del successivo passaggio in giudicato di un’altra sentenza di condanna”.
3.Ciò posto, il provvedimento impugnato ha omesso di considerare che la
sentenza della Corte d’appello di Napoli ha riformato in senso sostanziale la
decisione di primo grado, avendo assolto alcuni coimputati della Santaniello che,
nel primo grado di giudizio, erano stati condannati. Di conseguenza la competenza
funzionale a provvedere in sede esecutiva, nel caso in esame, appartiene alla Corte
d’appello di Napoli, cui gli atti devono essere, quindi, trasmessi.
4.Per le ragioni in precedenza esposte s’impone, quindi, l’annullamento senza
rinvio dell’ordinanza impugnata con conseguente trasmissione degli atti alla Corte
d’appello di Napoli per quanto di competenza.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte d’appello di Napoli per quanto di competenza.
Così deciso, in Roma, il 30 gennaio 2014.

ossequio al principio della perpetuatio jurisdictionis, non subisce mutamenti per

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